Scheda  
20 Aprile 2020


Le Sezioni unite dichiarano l’irrilevanza penale della coltivazione di piante stupefacenti finalizzata esclusivamente all’uso personale


Carlo Bray

Cass., Sez. un., sent. 19 dicembre 2019 (dep. 16 aprile 2020), n. 12348, Pres. Carcano, Est. Andronio, ric. Caruso


Per il testo della sentenza annotata, clicca qui.

 1. La sentenza delle Sezioni unite, qui commentata, potrebbe finalmente porre fine alle scosse di assestamento che si registrano, in materia di disciplina degli  stupefacenti, sin dal 1990, fin da quando cioè il legislatore decise di inserire la coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti tra le condotte sanzionate penalmente dall’art. 73 del d.P.R. 309/1990; e non anche tra quelle attività che, se finalizzate al consumo personale della sostanza stupefacente, sono sanzionate soltanto in via amministrativa dall’art. 75 del medesimo testo di legge.

Con una perspicua e coraggiosa sentenza, infatti, la Cassazione nella sua massima composizione dichiara l’irrilevanza penale della coltivazione domestica finalizzata esclusivamente al consumo personale, raggiungendo in via ermeneutica un risultato al quale i nostri giudici di legittimità, ma anche costituzionali, si erano sinora sempre rifiutati di pervenire.

La soluzione offerta dalle Sezioni unite è compendiata nel principio di diritto secondo cui «[i]l reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente; devono però ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all'ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell'ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all'uso personale del coltivatore».

 

2. Anzitutto, però, un breve cenno al caso di specie.

Il ricorrente era stato condannato dalla Corte d’appello di Napoli alla pena di un anno di reclusione e di 3.000,00 euro di multa per aver detenuto (in concorso con altro soggetto) a fini di spaccio, e in parte effettivamente ceduto, gr. 11,03 di marijuana e per avere coltivato due piante di marijuana dell’altezza di mt. 1 (con 18 rami) e di mt. 1,15 (con 20 rami).

Mentre il giudice di primo grado era pervenuto alla condanna per il delitto di coltivazione precisando che la sostanza prodotta sarebbe stata destinata alla commercializzazione, la Corte d’appello, invece, aveva ritenuto di prescindere dall’utilizzo personale ovvero di spaccio della sostanza e di considerare comunque offensiva la condotta «pur in assenza di principio attivo rinvenibile nell’immediatezza, potendosi desumere dall’avanzato stato di crescita, attestato dalla presenza di numerose ramificazioni, l’idoneità a rendere, all’esito di un fisiologico sviluppo, quantità significative di prodotto».

La Terza Sezione della Cassazione, investita del ricorso, ha evidenziato l’esistenza di contrasti interpretativi nella giurisprudenza di legittimità in relazione alla nozione giuridica di coltivazione di piante da cui siano ricavabili sostanze stupefacenti, e ha dunque rimesso la questione alle Sezioni unite.

 

3. Il Collegio ha formulato nel modo seguente il thema decidendum: «se, ai fini della configurabilità del reato di coltivazione di piante stupefacenti, è sufficiente che la pianta sia idonea, per grado di maturazione, a produrre sostanza per il consumo, non rilevando la quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, ovvero se è necessario verificare anche che l'attività sia concretamente idonea a ledere la salute pubblica ed a favorire la circolazione della droga alimentandone il mercato».

 

4. Prima di giungere alla risoluzione del contrasto rilevato dalla sezione remittente, la sentenza in esame procede però a una lunga e articolata analisi sull’evoluzione della giurisprudenza costituzionale e di legittimità in materia.

L’approfondita ricostruzione procede in primo luogo a illustrare l’approdo cui è pervenuta la giurisprudenza della Corte costituzionale in relazione all’estensione e all’ambito di applicazione del principio di offensività. Come è noto, tale principio opera in una duplice prospettiva: la c.d. offensività “in astratto” secondo cui il legislatore è tenuto a limitare la repressione penale a fatti che, nella loro configurazione astratta, presentino un contenuto offensivo di beni o interessi ritenuti meritevoli di protezione; e la c.d. offensività “in concreto”, ossia quel criterio interpretativo che deve orientare il giudice comune nell’operazione di sussunzione della fattispecie concreta nel paradigma punitivo astratto, inducendolo a non ritenere integrato il reato quando la condotta sia priva di qualsiasi attitudine lesiva.

L’applicazione di tali principi alla disciplina degli stupefacenti – rileva il Collegio – ha indotto la Consulta a dichiarare l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 75 d.P.R. 309/1990 in due principali occasioni.

Nella sentenza n. 360 del 1995 la Corte ha evidenziato l’insussistenza della denunciata disparità di trattamento della condotta di coltivazione, prevista e punita soltanto penalmente dall’art. 73 del d.P.R. n. 309/1990, rispetto a quello previsto per le condotte di detenzione, acquisto e importazione di sostanze stupefacenti, sanzionate invece in via amministrativa quando finalizzate al consumo personale. Queste ultime, infatti, sono condotte collegate immediatamente e direttamente all’uso della sostanza stupefacente; al contrario nel caso della coltivazione tale nesso di immediatezza manca e, pertanto, non è irragionevole che il legislatore sanzioni penalmente anche l’approvvigionamento di sostanze stupefacenti per uso personale. Spetta poi al giudice di merito la verifica dell’offensività in concreto, al limite ricorrendo alla figura del reato impossibile ex art. 49 c.p. qualora ne riscontri del tutto l’assenza.

Alle medesime conclusioni è giunta la Corte costituzionale anche in tempi più recenti, con la sentenza n. 109 del 2016. In tale occasione si è ribadito che l’atteggiamento più rigoroso del legislatore nei confronti della condotta di coltivazione non è irragionevole data la sua attitudine a innescare un meccanismo di creazione di nuove disponibilità di droga quantitativamente non predeterminate. Inoltre, si è soprattutto osservato che il giudice di merito può pervenire a constatare l’assoluta inidoneità della condotta di coltivazione a porre a repentaglio il bene giuridico protetto «sia – secondo l’impostazione della sentenza n. 360 del 1995 – facendo leva sulla figura del reato impossibile (art. 49 del codice penale); sia – secondo altra prospettiva – tramite il riconoscimento del difetto di tipicità del comportamento oggetto di giudizio».

 

5. Nel solco dell’orientamento della giurisprudenza costituzionale – osserva il Collegio – si inserisce anche la giurisprudenza di legittimità che, con la sentenza Di Salvia a Sezioni unite del 2008 (e la sua gemella Valletta), è pervenuta al medesimo risultato di ritenere penalmente rilevante qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, anche quando sia realizzata per la destinazione del prodotto a uso personale.

Sul piano dell’offensività in astratto, le Sezioni unite hanno fatto riferimento agli argomenti già evidenziati dalla Corte costituzionale: quello del difetto del nesso di immediatezza tra la coltivazione e il consumo, e quello ontologico-naturalistico secondo cui la coltivazione è suscettibile di creare nuove e non predeterminabili quantità di sostanza stupefacente. La Cassazione nel 2008 ha rilevato inoltre che non sussiste alcun fondamento normativo che giustifichi una distinzione tra la coltivazione “tecnico-agraria” e la coltivazione “domestica”. Per la coltivazione lecita di piante dalle quali sia ricavabile sostanza stupefacente, gli articoli 27 e seguenti del d.P.R. 309/1990 stabiliscono una serie di stringenti condizioni (la disponibilità di un terreno, la sua preparazione, la semina, il governo dello sviluppo delle piante, la disponibilità di locali per la raccolta dei prodotti, ecc.) volte a ottenere la necessaria autorizzazione. Ma ciò non significa che, ove non sussistano tali condizioni, e dunque non vi sia una coltivazione in astratto suscettibile di essere autorizzata, allora possa affermarsi che si sia di fronte a una attività lecita, e neppure di fronte a una mera attività di detenzione, suscettibile quindi di essere sanzionata solo sul piano amministrativo. Come si vedrà infra, il contenuto degli articoli 27 e seguenti del d.P.R. 309/1990 è invece valorizzato dalla sentenza in commento per giungere a conclusioni diverse.

Le Sezioni unite del 2008, non hanno introdotto alcuna novità sul piano dell’offensività in concreto, limitandosi a rilevare che la condotta è inoffensiva quando non leda o ponga in pericolo il bene tutelato nemmeno in grado minimo.

La Corte individua infine l’oggettività giuridica nella salute collettiva, ma anche nella sicurezza e nell’ordine pubblico (come già affermato dalla precedente sentenza n. 9983/1998, sempre a Sezioni unite), nonché nella salvaguardia delle giovani generazioni.  

 

6. Non essendovi più dubbi circa la legittimità della disposizione che sanziona penalmente la condotta di coltivazione sul piano dell’offensività in astratto, negli ultimi anni la giurisprudenza di legittimità si è però divisa sulla declinazione del concetto di offensività in concreto. Si contendono il campo due orientamenti principali, richiamati nell’ordinanza di rimessione.

 

6.1. Stando a un primo orientamento, sarebbe irrilevante la verifica dell’efficacia drogante delle sostanze ricavabili dalle colture al momento dell’accertamento della polizia giudiziaria; rileverebbe invece il giudizio predittivo sull’attitudine della pianta (conforme al tipo botanico vietato) di giungere a maturazione e produrre sostanze a effetto stupefacente, anche in relazione all’esito del suo fisiologico sviluppo e alle modalità di coltivazione. Nell’ambito di tale orientamento si è inoltre precisato che «a fronte di un ciclo vegetale già esaurito, il processo di verifica va condotto ex post, sicché la rilevanza della condotta potrà essere esclusa quando si riscontri l’assenza di efficacia stupefacente del prodottoin consonanza con l’insegnamento delle Sezioni Unite Di Salvia [del 2008] – per le ipotesi di vegetali in crescita rileverà, invece, l’attitudine a produrre sostanze utili per il consumo».

 

6.2. Secondo un opposto orientamento, non sarebbe sufficiente la verifica della conformità della pianta coltivata al tipo botanico proibito e della capacità della sostanza, ricavata o ricavabile, a produrre un effetto drogante, ma sarebbe necessaria la sussistenza di un ulteriore elemento: il pericolo concreto di aumento della disponibilità di stupefacente e di diffusione dello stesso. Nel solco di tale orientamento si è quindi giunti a escludere l’offensività in concreto per la modesta entità della coltivazione e del principio attivo ricavato (ad esempio nel caso di un’unica pianta in vaso, contenente una piccola quantità di principio attivo, Cass. n. 25674/2011). E, facendo perno sulla distinzione tra tipicità e offensività già sottolineata dalla sentenza n. 109/2016 della Corte costituzionale, si è affermata l’assenza di tipicità della condotta nei casi di mancanza di un qualunque effetto stupefacente nella sostanza prodotta o coltivata (Cass. n. 36037/2017)[1].

 

7. Come sottolineato dalla stessa sentenza in esame, il quesito rimesso alle Sezioni unite nascondeva in realtà la necessità di definire i «paradigmi ricostruttivi che possano valere in relazione alla coltivazione “domestica”, di entità oggettivamente modesta»[2]. Così delineata, la questione sottende allora i preliminari e fondamentali problemi di:

i) individuare la tipicità del fatto della c.d. coltivazione “domestica”;

ii) definire l’oggettività giuridica del reato,

iii) esplicitare qual è la verifica che il giudice di merito deve compiere nel valutare l’effettiva lesione o messa in pericolo del bene-interesse tutelato.

 

7.1. Quanto al primo profilo, per ricondurre la condotta concreta di coltivazione al tipo disciplinato dalla fattispecie astratta, occorrono senz’altro i requisiti della conformità della pianta al tipo botanico vietato e della sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente.

Altro profilo, sempre attinente alla tipicità del fatto, è quello dell’ambito di applicazione della tutela penale. Ritengono in proposito le Sezioni unite di dover rivedere l’affermazione della sentenza Di Salvia del 2008 secondo cui ha rilevanza penale qualsiasi attività di coltivazione di piante dalle quali siano estraibili sostanze stupefacenti, anche quando sia realizzata per la destinazione del prodotto a uso personale.

Come già anticipato, la sentenza del 2008 ha riconosciuto l’autonomia concettuale della condotta di coltivazione rispetto alla condotta di detenzione sulla base del tenore letterale e sistematico di una pluralità di indici normativi del d.P.R. 309/1990 (gli articoli 26 e seguenti, 73 comma 1 e 1 bis, e 75), nonché in conformità all’intenzione del legislatore di «punire ogni forma di produzione di stupefacenti anticipando la tutela al momento in cui si manifesta un pericolo ragionevolmente presunto per la salute»[3].

Ferma restando la distinzione tra la nozione di coltivazione e quella di detenzione, il Collegio ritiene però che debba procedersi a un’interpretazione restrittiva della fattispecie penale che escluda dall’area penalmente rilevante la coltivazione di minime dimensioni finalizzata esclusivamente al consumo personale.

A tal fine valorizza la disciplina prevista dagli articoli 27 e seguenti del d.P.R. 309/1990, che evoca una coltivazione “tecnico agraria” di apprezzabili dimensioni ontologicamente volta a creare nuove e non predeterminabili disponibilità di stupefacenti.

Le Sezioni unite non si limitano a stabilire che la coltivazione domestica non rientra nel tipo di coltivazione previsto dall’art. 73 d.P.R. 309/1990, ma indicano anche il criterio utile a distinguere la coltivazione domestica da quella invece penalmente rilevante. Secondo il Collegio, il principale criterio a cui il giudice deve fare riferimento per valutare se la condotta di coltivazione integri il reato ex art. 73 t.u. stup. è quello della prevedibilità della potenziale produttività di sostanza stupefacente; criterio che deve però «essere ancorato a presupposti oggettivi […] che devono essere tutti compresenti, quali: la minima dimensione della coltivazione, il suo svolgimento in forma domestica e non in forma industriale, la rudimentalità delle tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, la mancanza di indici di un inserimento dell’attività nell’ambito del mercato degli stupefacenti, l’oggettiva destinazione di quanto prodotto all’uso personale esclusivo del coltivatore. A contrario, la circostanza che la coltivazione sia intrapresa con l’intenzione soggettiva di soddisfare esigenze di consumo personale deve essere ritenuta da sola insufficiente ad escluderne la rispondenza al tipo penalmente sanzionato, perché […] la stessa deve concretamente manifestare un nesso di immediatezza oggettiva con l’uso personale»[4].

 

7.2. L’esclusione della punibilità delle attività di coltivazione domestica già sul piano della tipicità permette di affrontare sotto una nuova prospettiva anche il versante dell’offensività dell’attività di coltivazione. Infatti, proprio la non punibilità della coltivazione svolta in forma domestica – osserva ancora il Collegio – «giustific[a] l’esercizio della discrezionalità legislativa nella strutturazione della fattispecie penale, nel senso della tutela fino al pericolo presunto, in quanto corrisponde alla normalità della pratica agricola la conseguenza dell’incremento della provvista esistente di stupefacente, idoneo ad attentare al bene della salute collettiva e dei singoli, creando in potenza maggiori occasioni di spaccio»[5].

La riconosciuta anticipazione della tutela consente inoltre di risolvere anche l’annosa questione relativa all’individuazione del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice: secondo la Corte, è sufficiente in proposito fare riferimento soltanto alla salute individuale e collettiva, valore costituzionale di particolare pregnanza, senza necessità di ricorrere a ulteriori e generici interessi quali quelli di sicurezza, ordine pubblico e salvaguardia delle nuove generazioni (in più occasioni richiamati dalla giurisprudenza, anche a Sezioni unite).

 

7.3. Con riferimento al profilo dell’offensività in concreto, la Corte giunge infine ad affermare che il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, e a stabilire che il giudice di merito deve diversificare il tipo di verifica «a seconda del grado di sviluppo della coltivazione al momento dell’accertamento»[6].

Al fine di escludere la punibilità potranno quindi rilevare «a) un’attuale inadeguata modalità di coltivazione da cui possa evincersi che la pianta non sarà in grado di realizzare il prodotto finale; b) un eventuale risultato finale della coltivazione che non consenta di ritenere il raccolto conforme al normale tipo botanico, ovvero abbia un contenuto in principio attivo troppo povero per la utile destinazione all’uso quale droga»[7].

 

8. In conclusione, la Corte sottolinea come la soluzione a cui perviene si ponga in conformità con l’ordinamento sovranazionale, e in particolare con la decisione quadro del Consiglio dell’Unione europea n. 2004/757/GAI che fissa le norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti. Tale decisione quadro, infatti, impone agli Stati membri di configurare come reato anche la coltivazione della cannabis, ma esclude dal proprio campo applicativo le condotte (coltivazione compresa) finalizzate al consumo personale dello stupefacente. Decisione, quella della rilevanza penale della condotta di coltivazione finalizzata a uso personale, che il Consiglio dell’Unione europea rimette alla legislazione degli Stati membri senza esprimere alcun orientamento.

Ma soprattutto, all’esito della lunga e completa ricostruzione, le Sezioni unite sottolineano che la risposta punitiva all’attività di coltivazione attuata dal legislatore italiano risulta graduata nel modo seguente:

«a) devono considerarsi lecite la coltivazione domestica, a fine di autoconsumo – alle condizioni sopra elencate – per mancanza di tipicità, nonché la coltivazione industriale che, all’esito del completo processo di sviluppo delle piante non produca sostanza stupefacente, per mancanza di offensività in concreto;

b) la detenzione di sostanza stupefacente esclusivamente destinata al consumo personale, anche se ottenuta attraverso una coltivazione domestica penalmente lecita, rimane soggetta al regime sanzionatorio amministrativo dell’art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990;

c) alla coltivazione penalmente illecita restano comunque applicabili l’art. 131-bis cod. pen., qualora sussistano i presupposti per ritenere la particolare tenuità, nonché, in via gradata, l’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, qualora sussistano i presupposti per ritenere la minore gravità del fatto»[8].

 

9. Evidenti le conseguenze nel caso di specie: la sentenza viene annullata nel capo relativo al delitto di coltivazione di piante stupefacenti, con conseguente rinvio alla corte territoriale per una nuova verifica sulla base degli indici di esclusione della punibilità della condotta di coltivazione elencati nel principio di diritto. In particolare, una diversa sezione della Corte d’appello di Napoli dovrà stabilire, nell’ambito di una valutazione complessiva della vicenda, se il prodotto della coltivazione domestica sia stato riservato a un utilizzo esclusivamente personale, ovvero sia stato destinato anche all’attività di spaccio per la quale pure il ricorrente è stato condannato.

 

***

 

10. L’economia di questo contributo e la breve distanza temporale che ci separa dal momento del deposito delle motivazioni non ci consentono di offrire il commento che meriterebbe quest’importante sentenza, tuttavia è possibile sin d’ora proporre alcune osservazioni.

Una prima riflessione attiene alle conseguenze pratiche che derivano dalle conclusioni cui perviene la sentenza in esame, e che sono state riportate alla fine del paragrafo precedente.

Le Sezioni unite sono giunte ad affermare la non rilevanza penale della condotta di coltivazione a fine di autoconsumo attraverso un’operazione ermeneutica consistita nel ritagliare una sotto-fattispecie rispetto alla più generale fattispecie di coltivazione prevista dall’art. 73 d.P.R. 309/1990.

La Corte ha avuto inoltre il merito di precisare, anche sulla base dell’evoluzione giurisprudenziale sin qui sviluppatasi, quali devono essere gli indici di esclusione di punibilità della condotta di coltivazione ai quali deve fare riferimento il giudice di merito per verificare che, nel caso concreto, la coltivazione sia stata effettivamente finalizzata a un uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente prodotta.

Seppur apprezzabile, ci sembra però che questa soluzione – quanto meno secondo la vigente disciplina sugli stupefacenti – conduca al paradosso di ritenere lecita la condotta di coltivazione finalizzata esclusivamente all’autoconsumo, ma illecita la (mera) detenzione del prodotto di quella coltivazione lecita.

E cioè a dire, un soggetto può coltivare lecitamente una pianta da cui è ricavabile sostanza stupefacente se utilizza solo per sé il prodotto di quella coltivazione, ma integra un illecito amministrativo nel momento stesso (immediatamente successivo e naturalisticamente non scindibile da quello della coltivazione) in cui utilizza (già soltanto detenendola) la sostanza che costituisce il risultato di quella attività di coltivazione (pienamente) lecita.

 

11. Una seconda rapidissima e incompleta riflessione attiene al più generale tema della crisi, da più parti denunciata, del principio di legalità[9].

Come descritto, le Sezioni unite, attraverso un’interpretazione letterale e sistematica, giungono al risultato in bonam partem di non considerare penalmente rilevante la condotta di coltivazione domestica di stupefacenti finalizzata a un uso esclusivamente personale.

Non può però non rilevarsi che questa soluzione, seppur evidente agli occhi del legislatore sin dall’introduzione del testo unico del 1990, è stata volutamente evitata anche in tutte le occasioni di successiva riforma della disciplina in materia, sia nel 2006 in occasione della legge Fini-Giovanardi, sia negli anni più recenti in cui si è intervenuti ad adeguare le disposizioni in materia al verdetto di incostituzionalità sancito dalla sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale.

Non solo, la scelta del legislatore – anche dinanzi alle sollecitazioni sovranazionali – era talmente chiara che per decenni anche la giurisprudenza, sia di legittimità sia costituzionale, non si era mai spinta a mettere in dubbio l’illiceità della condotta di coltivazione di stupefacenti (in ogni sua forma) e aveva sempre cercato soluzioni innovative che consentissero di smussare gli effetti di quella che sembrava essere una certezza.

Peraltro, è soltanto il caso di ricordare che la perdita di rilevanza penale del fatto dovuta a un mutamento giurisprudenziale non è parificabile a una abolitio criminis. Ne deriva, quindi, che a quest’ultima ipotesi non è applicabile l’art. 2 co. 2 c.p., né la disciplina della revoca della sentenza di condanna per abolizione del reato ex art. 673 c.p.p. Chiarissima, sul punto, la Corte costituzionale nella sentenza n. 230/2012: «al pari della creazione delle norme, e delle norme penali in specie, anche la loro abrogazione – totale o parziale – non può, infatti, dipendere, nel disegno costituzionale, da regole giurisprudenziali, ma soltanto da un atto di volontà del legislatore (eius est abrogare cuius est condere)»[10].

 

12. In conclusione, non può che ribadirsi l’apprezzamento verso l’attenzione della Corte non solo a formulare con precisione il principio di diritto, ma anche a fornire al giudice di merito gli strumenti con cui applicare la nuova soluzione introdotta. Si auspica, dunque, che le future decisioni giurisprudenziali non mostrino tentennamenti nell’applicare questo innovativo orientamento e rispettino pienamente la funzione nomofilattica che deve contraddistinguere l’operato della Corte di cassazione, in particolare nella sua più autorevole composizione a sezioni unite[11]. Ferma restando l’adesione all’indirizzo inaugurato dalla sentenza in esame, al più la futura elaborazione giurisprudenziale potrà contribuire a integrare quei parametri indicativi della “prevedibilità della potenziale produttività” di sostanza stupefacente che consentono di distinguere la coltivazione penalmente rilevante da quella penalmente non rilevante.

Ancorché il principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite possa orientare in maniera sicura la futura attività giurisprudenziale, ci sembra però che l’esito a cui perviene questa sentenza invii un ulteriore monito al legislatore affinché provveda a un riesame complessivo dell’intera disciplina sanzionatoria (penale e amministrativa) delle condotte aventi a oggetto l’utilizzo di sostanze stupefacenti. Materia che, nel corso degli ultimi decenni, è stata martoriata da numerosi e ripetuti interventi di riforma legislativa, dichiarazioni di illegittimità costituzionale e revirement giurisprudenziali. Un tale intervento legislativo, oltre a restituire l’armonia ormai perduta alle disposizioni che disciplinano la materia, permetterebbe peraltro di adeguare le scelte di politica criminale che plasmano la repressione degli illeciti sugli stupefacenti agli assetti sociali (ed economici) profondamente mutati nel corso degli ultimi trent’anni. 

 

[2] § 4. del “considerato in diritto” della sentenza in commento.

[3] § 4.2.2. del “considerato in diritto” della sentenza in commento.

[4] § 4.2.2. del “considerato in diritto” della sentenza in commento.

[5] § 4.3.1. del “considerato in diritto” della sentenza in commento.

[6] § 4.3.2. del “considerato in diritto” della sentenza in commento.

[7] § 4.3.2. del “considerato in diritto” della sentenza in commento.

[8] § 6. del “considerato in diritto” della sentenza in commento.

[9] Tra i tantissimi studi sull’argomento, di cui è impossibile qui dare conto: G. Fiandaca, Il diritto penale giurisprudenziale tra orientamenti e disorientamenti, Napoli, Editoriale Scientifica, 2008; M. Donini, Il diritto giurisprudenziale penale. Collisioni vere e apparenti con la legalità e sanzioni dell’illecito interpretativo, in Dir. pen. cont.- Riv. Trim., n. 3/2016; T.E. Epidendio, Prescrizione, legalità e diritto giurisprudenziale: la "crisi" del diritto penale tra le corti, in Dir. pen. cont., 28 settembre 2017, p. 29 ss.; F. Palazzo - F. Viganò, Diritto penale. Una conversazione, Bologna, il Mulino, 2018, p. 75 ss.

[10] Sul tema si rimanda a M. Gambardella, Eius est abrogare cuius est condere. La retroattività del diritto giurisprudenziale favorevole, in Dir. pen. cont., 14 maggio 2012.

[11] Cfr. F. Viganò, Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale in materia penale, in Dir. pen. cont., 19 dicembre 2016, p. 28.