Scheda  
23 Giugno 2026


A ciascuno il suo profitto: la Corte EDU sulla confisca per equivalente in caso di concorso di persone nel reato


Tommaso Trinchera

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Sez. I, Petrignani e altri c. Italia, 28 maggio 2026, ric. 26187/14, 24511/21, 31161/22


1. Con la sentenza Petrignani e altri c. Italia, depositata il 28 maggio 2026, la Corte europea dei diritti dell’uomo è tornata a pronunciarsi in materia di confisca, affrontando una questione da tempo controversa nella giurisprudenza nazionale: se, in caso di concorso di persone nel reato, sia compatibile con la Convenzione la confisca, nei confronti di uno solo dei concorrenti, dell’intero profitto conseguito con la commissione del reato, anche quando il vantaggio economico da questi effettivamente ottenuto sia inferiore, o addirittura quando egli non abbia tratto alcun vantaggio patrimoniale.

La Corte ha ritenuto che una simile forma di confisca, quando ecceda il profitto individualmente conseguito dal destinatario della misura, assuma una chiara connotazione punitiva e debba dunque rispettare, oltre alle garanzie poste a tutela del diritto di proprietà, anche quelle convenzionali applicabili alla materia penale.

Su questo presupposto, la Corte ha riconosciuto la violazione dell’art. 7 CEDU, ritenendo che la confisca dell’intero profitto a carico di un singolo concorrente non costituisse, nel diritto interno, una conseguenza sanzionatoria sufficientemente prevedibile, in mancanza di una chiara base legale e alla luce di un quadro giurisprudenziale interno segnato da persistenti contrasti interpretativi. La Corte ha inoltre accertato la violazione dell’art. 1 Prot. n. 1 CEDU, poiché l’ingerenza nel diritto di proprietà è risultata, da un lato, priva di una base legale sufficientemente chiara e prevedibile e, dall’altro, sproporzionata rispetto agli scopi perseguiti dalla misura.

 

2. Conviene innanzitutto ripercorrere, in estrema sintesi, i fatti alla base dei tre ricorsi da cui trae origine la decisione in esame, tutti relativi a ipotesi di confisca per equivalente disposta nei confronti di singoli concorrenti nel reato, sul presupposto che nei confronti di ciascuno potesse essere disposta l’ablazione dell’intero profitto dell’illecito.

In particolare, due ricorsi riguardavano procedimenti per reati tributari nei quali i ricorrenti, entrambi professionisti operanti nel settore della consulenza fiscale, erano stati condannati per avere prestato assistenza a persone fisiche e società nella realizzazione di complesse operazioni di evasione fiscale. In entrambi i casi, a fronte di un vantaggio economico personale assai più contenuto rispetto al profitto complessivo tratto dal reato tributario, i giudici nazionali avevano disposto la confisca per equivalente dell’intero risparmio fiscale indebitamente conseguito dai beneficiari dell’evasione.

Nel caso Petrignani, la confisca aveva avuto ad oggetto beni nella disponibilità del ricorrente fino all’importo di oltre cinque milioni di euro, pari al risparmio fiscale indebitamente ottenuto dai contribuenti ai quali il ricorrente aveva fornito la propria consulenza professionale, a fronte di un compenso di circa 12.000 euro ricevuto per tale attività. Nel caso Curci, la misura ablativa era stata invece disposta fino all’importo di oltre trentasei milioni di euro, corrispondente al vantaggio fiscale non recuperato presso le società beneficiarie, indipendentemente dal vantaggio economico personalmente conseguito dal ricorrente.

Il terzo ricorso (Carbone) trae origine, invece, da una vicenda di truffa ai danni della pubblica amministrazione, falso e omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciavano rovina (art. 677 c.p.). Secondo la ricostruzione dei giudici nazionali, il ricorrente aveva concorso con altri nell’attestare falsamente la regolare esecuzione e la conformità di alcuni lavori oggetto di appalto pubblico, così consentendo il pagamento di somme non dovute da parte dell’amministrazione. Anche in questo caso, la confisca per equivalente era stata disposta nei suoi confronti per un importo superiore al profitto da questi conseguito, sul presupposto dell’applicabilità, tra concorrenti, del principio di responsabilità solidale.

 

3. Esauriti i rimedi interni, i ricorrenti si sono rivolti alla Corte europea, lamentando una violazione sia dell’art. 7 CEDU sia dell’art. 1 Prot. n. 1 CEDU.

Con riferimento all’art. 7 CEDU, le doglianze si concentravano anzitutto sul carattere illegittimo e sproporzionato della confisca dell’intero profitto del reato a carico di un singolo concorrente. Secondo i ricorrenti, una simile misura, avendo carattere punitivo, avrebbe dovuto restare ancorata al ruolo svolto da ciascuno nella commissione del reato e alla quota di profitto effettivamente conseguita. Quando invece colpisce anche il profitto riferibile agli altri concorrenti, la confisca finisce per assumere i tratti di una vera e propria pena, non commisurata però alla responsabilità individuale, ma a condotte e vantaggi patrimoniali altrui. Uno dei ricorrenti lamentava inoltre il difetto di prevedibilità di una simile conseguenza sanzionatoria: né le disposizioni interne in materia di confisca e concorso di persone nel reato, né la giurisprudenza nazionale avrebbero infatti reso sufficientemente chiara la possibilità di confiscare, nei confronti di un solo concorrente, l’intero profitto dell’illecito.

Quanto all’art. 1 Prot. n. 1 CEDU, i ricorrenti lamentavano che la confisca avesse inciso sul loro diritto al pacifico godimento dei beni in assenza di una base legale sufficientemente chiara e prevedibile e, comunque, in modo sproporzionato. Sotto il primo profilo, si sosteneva che il diritto interno consentisse soltanto la confisca del profitto effettivamente conseguito dal singolo concorrente, e non anche dell’intero profitto realizzato dagli altri coautori del reato. Sotto il profilo della proporzionalità, si denunciava invece il carattere eccessivo della misura, disposta per importi superiori al vantaggio patrimoniale individualmente ottenuto, senza una valutazione adeguata del ruolo concretamente svolto da ciascun concorrente e della quota di profitto a lui riferibile. Né, secondo i ricorrenti, tale sproporzione poteva essere compensata dalla possibilità di agire in regresso nei confronti degli altri concorrenti, trattandosi di un rimedio incerto e comunque inidoneo a giustificare l’estensione della confisca.

 

4. Come anticipato, con la sentenza che qui segnaliamo, la Corte ha in parte accolto i ricorsi, riconoscendo una violazione sia dell’art. 7 CEDU sia dell’art. 1 Prot. n. 1 CEDU.

 

4.1. Nell’esaminare le doglianze formulate ai sensi dell’art. 7 CEDU, la Corte muove da un presupposto non controverso tra le parti, ovvero che la confisca per equivalente dell’intero profitto del reato, quando è applicata a un solo concorrente oltre il vantaggio economico da questi effettivamente conseguito, assume nei suoi confronti una chiara connotazione punitiva. Proprio per questa ragione, la confisca deve rispettare le garanzie convenzionali proprie della materia penale.

Ciò posto, la Corte esclude tuttavia che la confisca dell’intero profitto a carico di un singolo concorrente integri, per ciò solo, una pena per fatto altrui. Pur riconoscendo che tale meccanismo consente di prelevare dal patrimonio di un concorrente anche quote di profitto materialmente conseguite da altri, i giudici di Strasburgo osservano che la misura resta comunque applicata in conseguenza della responsabilità personale del destinatario nella commissione del reato, responsabilità che è stata debitamente accertata nel procedimento nazionale. Da questo punto di vista, dunque, la confisca non punisce i ricorrenti per la condotta degli altri concorrenti, ma per il contributo da essi personalmente offerto alla realizzazione dell’illecito e alla produzione del relativo profitto.

Diversa è invece la conclusione della Corte con riferimento al requisito della prevedibilità di una simile conseguenza punitiva. Sotto questo profilo, i giudici di Strasburgo rilevano che nessuna delle disposizioni richiamate dal Governo – né l’art. 322-ter c.p., né l’art. 110 c.p., né l’art. 2055 c.c. – prevedeva in modo sufficientemente chiaro la possibilità di disporre, a carico di un solo concorrente, la confisca per equivalente dell’intero profitto del reato. Né può dirsi che la giurisprudenza nazionale abbia offerto un’interpretazione univoca del diritto interno in questo senso. Al contrario, la Corte evidenzia l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale protrattosi per molti anni e solo di recente ricomposto dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 13783 del 2025, Massini, che ha espressamente dato atto della lunga divergenza interpretativa sul punto e ha concluso nel senso dell’inapplicabilità del principio di solidarietà alla confisca per equivalente.

 

4.2. A ciò si aggiunge un’ulteriore ragione per cui, secondo la Corte, non risulta rispettato il requisito della necessaria prevedibilità della pena. La prevedibilità richiesta dall’art. 7 CEDU non riguarda soltanto l’astratta possibilità di applicare una misura punitiva, ma anche, entro limiti ragionevoli, la sua concreta estensione. Sotto questo profilo, i giudici di Strasburgo osservano che l’importo della confisca è determinato in base al profitto del reato e non è soggetto ad alcun limite massimo predeterminato. Diversamente da quanto accade per le pene pecuniarie, per le quali la legge stabilisce una cornice edittale, l’ammontare della confisca dipende dunque dall’entità del profitto concretamente generato dall’illecito.

In assenza di criteri chiari per ripartire l’importo confiscabile tra i concorrenti, tuttavia, la determinazione della somma da apprendere a carico di ciascuno finisce per essere integralmente rimessa alla discrezionalità del giudice, che potrebbe disporre la confisca dell’intero importo nei confronti di un solo concorrente, oppure ripartire la misura tra più soggetti, eventualmente sulla base di criteri estranei alla rimproverabilità del fatto al suo autore, come la maggiore solvibilità del singolo concorrente. Proprio per questa ragione, il destinatario della misura non è posto in condizione di prevedere, al momento della commissione del reato, l’effettivo peso della conseguenza sanzionatoria cui potrà essere assoggettato.

Di qui la conclusione della Corte secondo cui la confisca dell’intero profitto a carico del singolo concorrente non consente al destinatario della misura di prevedere, con sufficiente certezza, l’entità della conseguenza punitiva cui potrà essere assoggettato e viola, pertanto, l’art. 7 CEDU.

 

5. Lo scrutinio svolto ai sensi dell’art. 7 CEDU, con particolare riguardo alla prevedibilità della conseguenza punitiva, si riflette, in parte, anche sull’esame delle doglianze formulate ai sensi dell’art. 1 Prot. n. 1 CEDU.

 

5.1. La Corte verifica, innanzitutto, se l’ingerenza nel diritto di proprietà fosse sorretta da una base legale adeguata. Con riferimento al solo ricorrente che aveva espressamente sollevato questa censura, i giudici di Strasburgo richiamano, in sostanza, gli argomenti già sviluppati in punto di prevedibilità della pena. La confisca per equivalente dell’intero profitto del reato a carico di uno solo dei concorrenti, fondata sul principio di responsabilità solidale, non è espressamente prevista da alcuna disposizione del diritto interno, né può ricavarsi da un orientamento consolidato della giurisprudenza nazionale; mancano, inoltre, criteri sufficientemente determinati per stabilire l’importo confiscabile a carico del singolo concorrente. Per queste ragioni, la Corte europea conclude che l’ingerenza nel diritto di proprietà è priva di una base legale sufficientemente chiara e prevedibile.

 

5.2. La Corte passa quindi a valutare anche il requisito della proporzionalità dell’ingerenza nel diritto garantito dall’art. 1 Prot. n. 1 CEDU, sviluppando l’argomento forse più rilevante nell’economia della decisione. Il vaglio di proporzionalità è condotto tenendo conto della duplice funzione che la confisca per equivalente può assumere in questo contesto: da un lato, una funzione punitiva; dall’altro, una funzione ripristinatoria, volta a neutralizzare il vantaggio economico derivante dal reato.

Per quanto concerne la funzione punitiva, la Corte osserva che la confisca di somme eccedenti il profitto materialmente conseguito da ciascun concorrente determina un sacrificio non proporzionato, poiché l’entità della sanzione non risulta correlata né al ruolo svolto dal singolo nella commissione del reato, né alla gravità della sua condotta. I giudici nazionali, prosegue la Corte, non avevano verificato se il contributo concretamente prestato da ciascun ricorrente giustificasse l’apprensione dell’intero profitto, ma si erano limitati ad applicare in modo automatico il principio di responsabilità solidale. Né l’entità della confisca potrebbe essere giustificata in ragione della maggiore solvibilità del singolo concorrente – criterio che, pur non esplicitato, sembra aver orientato la scelta del soggetto nei cui confronti disporre la confisca – poiché un simile parametro è estraneo alla gravità della condotta e al grado di responsabilità dell’autore, e dunque inidoneo a giustificare l’entità di una misura punitiva.

La sproporzione emerge in termini ancora più evidenti se si guarda alla funzione ripristinatoria della confisca. Una misura ablatoria che eccede il profitto effettivamente conseguito dal singolo non si limita infatti a riportare l’interessato nella situazione patrimoniale precedente al reato, ma lo colloca in una condizione patrimoniale deteriore. In questo modo, la confisca travalica la propria funzione ripristinatoria, perché eccede quanto necessario a neutralizzare l’arricchimento illecito, e assume, per la parte eccedente, una connotazione propriamente punitiva.

 

5.3. La Corte esclude poi che il carattere sproporzionato della misura possa essere superato facendo leva sulla possibilità, riconosciuta in astratto al soggetto colpito dalla confisca, di agire in regresso nei confronti degli altri concorrenti. È vero che tale rimedio potrebbe consentire al destinatario della misura di recuperare le quote di profitto riferibili ai coautori. Ma la confisca per equivalente presuppone che non sia stato possibile apprendere direttamente il profitto presso chi ne ha beneficiato. Ciò significa che le autorità nazionali hanno già tentato – o avrebbero dovuto tentare – di recuperare quei beni presso i coautori del reato, senza però riuscirvi. In tale contesto, è difficile immaginare che il singolo destinatario della confisca possa ottenere dagli altri concorrenti la restituzione delle rispettive quote, quando le stesse autorità nazionali non sono riuscite ad apprendere presso di loro il profitto del reato. Il meccanismo finisce così per trasferire sul privato il rischio dell’insolvenza dei coautori, imponendogli un onere eccessivo e non giustificato.

La Corte precisa, infine, che radicalmente diversa è la logica della responsabilità solidale in materia civile, ai sensi dell’art. 2055 c.c. In quel contesto, infatti, l’obiettivo è evitare che il danneggiato sopporti le conseguenze dell’insolvenza di uno dei corresponsabili dell’illecito. Una simile ragione giustificativa non opera, tuttavia, nel caso della confisca del profitto del reato, che non è diretta a risarcire un danneggiato, ma a neutralizzare un arricchimento illecito.

Per queste ragioni, la Corte conclude che la confisca fondata sulla responsabilità solidale ha imposto ai ricorrenti un sacrificio sproporzionato, determinando la violazione dell’art. 1 Prot. n. 1 CEDU.

 

6. La decisione della Corte europea che qui segnaliamo è rilevante sotto più profili e si presta a molteplici considerazioni, che più ampi e approfonditi commenti non mancheranno certamente di mettere in luce[1]. In questa sede ci limiteremo a formulare tre brevi osservazioni a primissima lettura.

 

6.1. Innanzitutto, la decisione dei giudici di Strasburgo merita di essere salutata con favore, perché conferma, sul piano convenzionale, gli approdi cui è condivisibilmente giunta, da ultimo, anche la Corte di cassazione a Sezioni unite, con la sentenza n. 13783 del 2025, Massini: in caso di concorso di persone nel reato, la confisca del profitto non può essere disposta nei confronti di un singolo concorrente oltre i limiti del vantaggio economico da questi effettivamente conseguito[2].

Non devono indurre in equivoco, sotto questo profilo, le affermazioni della Corte europea relative alla natura punitiva della confisca per equivalente nel caso oggetto dei ricorsi. Come noto, con la sentenza Massini, la Corte di cassazione non si è limitata a risolvere la specifica questione dei limiti applicativi della confisca per equivalente in caso di concorso di persone nel reato, ma ha anche segnato un importante revirement rispetto ai propri precedenti orientamenti sulla natura della confisca, in particolare per equivalente. Le Sezioni unite hanno infatti chiarito, facendo proprie indicazioni da tempo formulate dalla dottrina[3], che la confisca del profitto, sia diretta sia per equivalente, assolve a una funzione recuperatoria. La natura della confisca per equivalente deve infatti essere determinata in relazione alla natura della confisca diretta cui essa accede: recuperatoria quando la confisca diretta abbia carattere ripristinatorio (come avviene nel caso della confisca del profitto), punitiva quando, invece, la confisca diretta assuma una funzione afflittiva.

Questi approdi non sono in alcun modo contraddetti dalla Corte europea. Al contrario, anche i giudici di Strasburgo sembrano muovere dalla medesima impostazione di fondo: la confisca del profitto, diretta o per equivalente, conserva natura ripristinatoria finché resta limitata alla neutralizzazione dell’arricchimento illecito effettivamente conseguito dal destinatario della misura. La Corte non afferma, dunque, che ogni confisca per equivalente del profitto abbia, per ciò solo, natura punitiva. Constata piuttosto che la confisca dell’intero profitto del reato a carico di un solo concorrente, quando ecceda il vantaggio economico da lui effettivamente conseguito, perde la propria giustificazione ripristinatoria e assume, nei suoi confronti, una connotazione punitiva.

È proprio questo mutamento di funzione a rendere la misura incompatibile con la Convenzione: da un lato, perché ne impone l’assoggettamento alle garanzie dell’art. 7 CEDU; dall’altro, perché fa venir meno la proporzionalità dell’ingerenza nel diritto di proprietà, richiesta dall’art. 1 Prot. n. 1 CEDU affinché il sacrificio imposto al singolo possa dirsi giustificato.

 

6.2. La seconda osservazione riguarda il significato più generale che la pronuncia assume nel dibattito sulla natura giuridica della confisca. La decisione sembra infatti confermare una tesi che, in altra sede, ci eravamo già permessi di avanzare: la confisca della ricchezza illecita risulta compatibile con il quadro di garanzie previsto dalla Costituzione e dalle altre Carte dei diritti fondamentali soltanto a condizione che alla misura sia assegnata una funzione meramente ripristinatoria, e cioè di neutralizzazione dell’arricchimento indebitamente conseguito attraverso il reato[4]. Se alla confisca vengono invece assegnate funzioni autenticamente punitive, la misura rischia inevitabilmente di porsi in tensione con i principi costituzionali e convenzionali che governano la sanzione penale, primo fra tutti il canone di proporzionalità che deve presiedere ogni intervento punitivo e ogni misura limitativa di diritti fondamentali.

La vicenda esaminata dalla Corte europea mostra con particolare chiarezza la reale portata garantista della tesi che riconosce alla confisca una funzione meramente ripristinatoria. La confisca per equivalente dell’intero profitto a carico di un solo concorrente, quando questi non abbia beneficiato di quel profitto, o vi abbia beneficiato solo in parte, non si limita a privare il destinatario di quanto indebitamente ottenuto, ma impone un sacrificio patrimoniale ulteriore, eccedente il suo effettivo arricchimento, e proprio per questo assume i tratti di una vera e propria sanzione, non proporzionata alla gravità del fatto e alla rimproverabilità del suo autore. Proprio per questa ragione, l’ambito di intervento della confisca deve restare circoscritto alla sola ablazione del vantaggio illecito effettivamente conseguito da ciascun concorrente, lasciando che siano poi le pene – detentive, pecuniarie, interdittive – a determinare ogni ulteriore limitazione dei diritti fondamentali del condannato in chiave propriamente punitiva, nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali che presidiano la materia penale.

Beninteso, la Corte europea non formula – né era chiamata a formulare – una teoria generale sulla natura che la confisca debba assumere nell’ordinamento interno. La Corte si limita a constatare che, quando la misura perde la propria funzione ripristinatoria e assume una connotazione punitiva, ricade nell’ambito applicativo delle garanzie convenzionali proprie della materia penale e deve comunque rispettare il requisito di proporzionalità dell’ingerenza nel diritto di proprietà. Nel caso di specie, proprio perché eccedeva il profitto individualmente conseguito dal destinatario, l’ablazione ha assunto i caratteri di una misura punitiva non sufficientemente prevedibile e comunque sproporzionata, rivelandosi così incompatibile tanto con l’art. 7 CEDU quanto con l’art. 1 Prot. n. 1 CEDU.

 

6.3. Le considerazioni appena svolte conducono a un ultimo rilievo, relativo alle possibili ricadute della pronuncia nell’ordinamento interno e, in particolare, sui più recenti orientamenti della Corte di cassazione in tema di confisca del profitto in caso di concorso di persone nel reato. Come è stato puntualmente osservato, il principio affermato dalle Sezioni unite nella sentenza Massini sembra avere già incontrato significative resistenze, soprattutto in materia penal-tributaria[5]. Proprio in questo settore, infatti, si è prospettata la possibilità di introdurre un’eccezione al principio affermato dalle Sezioni unite, ammettendo che, in caso di concorso nel reato tributario, la confisca per equivalente possa essere disposta, entro il limite del profitto complessivo e senza duplicazioni, indifferentemente nei confronti di uno o più autori della condotta criminosa[6]. Tale eccezione è stata giustificata facendo leva, da un lato, sulla pretesa natura punitiva della confisca per equivalente in materia tributaria e, dall’altro, sulla difficoltà di individuare la quota di arricchimento materialmente riferibile a ciascun concorrente[7].

La decisione della Corte europea qui annotata dovrebbe allora essere letta come un severo monito rivolto alla giurisprudenza nazionale. Ogni tentativo di recuperare forme di responsabilità solidale nella confisca per equivalente, sia pure attraverso distinguo o eccezioni ritagliate su specifiche materie, rischia di porsi in contrasto con le garanzie convenzionali. L’asserita natura punitiva che la confisca assumerebbe in un determinato settore, come quello tributario, non può essere invocata per giustificare l’apprensione, a carico di un singolo concorrente, dell’intero profitto conseguito dagli altri concorrenti[8]. Al contrario, è proprio quella connotazione punitiva a rendere la misura convenzionalmente problematica quando l’ablazione ecceda il profitto effettivamente riferibile al destinatario. Per questa ragione, la pronuncia della Corte europea dovrebbe piuttosto indurre il giudice comune, ogniqualvolta il dato normativo lo consenta, a preferire una lettura della disciplina coerente con la funzione ripristinatoria della confisca, circoscrivendo il quantum confiscabile al vantaggio economico concretamente conseguito dal singolo destinatario della misura.

Il tentativo di introdurre eccezioni al principio nitidamente affermato dalle Sezioni unite nella sentenza Massini rischia poi, paradossalmente, di alimentare proprio quel quadro di incertezza interpretativa e di oscillazioni giurisprudenziali che, nella sentenza in commento, ha portato la Corte europea a ravvisare un difetto di prevedibilità della misura punitiva e, sul piano dell’art. 1 Prot. n. 1 CEDU, l’assenza di una base legale sufficientemente chiara per l’ingerenza nel diritto di proprietà.

Il principio affermato dalle Sezioni unite deve dunque essere preso sul serio: la confisca del profitto, anche quando disposta per equivalente, non può in alcun caso eccedere il vantaggio economico concretamente conseguito dal destinatario della misura.

 

[1] Per un primo, ma assai puntuale e ampio commento, si veda D. Colombo, La confisca per equivalente in caso di concorso di persone nel reato tributario: interviene la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, in Giurisprudenza Penale Web, 2026, 6.

[2] Cass. pen., Sez. Un., 26 settembre 2024 (dep. 8 aprile 2025), n. 13783, Massini, in Mass. CED Cass. n. 287756, annotata da S. Finocchiaro, L’attesa sentenza delle Sezioni Unite sul sequestro e la confisca nel concorso di persone nel reato: un’importante svolta in tema di natura (ripristinatoria) della confisca “per equivalente” e di (ri)qualificazione della confisca del denaro, in questa Rivista, 4/2025, pp. 135 ss., nonché da D. Attanasio, La confisca “modello” delle Sezioni Unite: il ritorno nel perimetro della legalità, in Dir. pen. proc., 2025, pp. 1170 ss.; A. Dell’Osso, La confisca risanata. Le Sezioni unite appianano le curvature su confisca di denaro e applicazione ai concorrenti nel reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2025, pp. 892 ss.

[3] Negano che la confisca diretta abbia carattere punitivo o, comunque, che possa avere una natura giuridica diversa rispetto alla confisca diretta, tra gli altri, T.E. Epidendio, La confisca nel diritto penale e nel sistema della responsabilità degli enti, Padova, 2011, pp. 86 ss.; S. Finocchiaro, Riflessioni sulla quantificazione del profitto illecito e sulla natura giuridica della confisca diretta e per equivalente, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 3-2020, pp. 337 ss.; A.M. Maugeri, voce Confisca (diritto penale), in Enc. dir. Annali, VIII, Milano, 2015, pp. 129 e 163 ss.; V. Mongillo, Confisca (per equivalente) e risparmi di spesa: dall’incerto statuto alla violazione dei principi, in Riv. it. dir. pen. proc., 2015, pp. 724 ss.; E. Nicosia, La confisca, le confische. Funzioni politico criminali, natura giuridica e problemi ricostruttivo-applicativi, Torino, 2012, pp. 149 ss.; M. Romano, Confisca, responsabilità degli enti, reati tributari, in questa Rivista, 2015, pp. 1674 ss.; nonché, volendo, T. Trinchera, Confiscare senza punire? Uno studio sullo statuto di garanzia della confisca della ricchezza illecita, Torino, 2020, pp. 381 ss.; T. Trinchera, Un pervicace non sequitur. La finalità ripristinatoria della confisca per equivalente e la sua natura sostanzialmente punitiva, in Riv. it. dir. pen. proc., 2023, pp. 467 ss.

[4] T. Trinchera, Confiscare senza punire?, cit., p. 430.

[5] In questo senso D. Attanasio, Le “sabbie mobili” della confisca nella cornice dei reati tributari plurisoggettivi, in Giur. It., 2026, in corso di pubblicazione, nonché D. Colombo, La confisca per equivalente, cit., pp. 6 ss.

[6] Il riferimento è a Cass. pen., Sez. III, 28 ottobre 2025 (dep. 17 febbraio 2026), n. 6287, Del Gaudio, in Mass. CED Cass. n. 289469; nonché, ancora più di recente, Cass. pen., Sez. III, 27 gennaio 2026 (dep. 5 marzo 2026), n. 8773, Solaro, in Mass. CED Cass. n. 289614.

[7] Entrambi gli argomenti appaiono, invero, tutt’altro che irresistibili. Quanto al primo argomento, la pretesa natura punitiva della confisca per equivalente in materia penal-tributaria viene ricavata, in particolare, dalla disciplina dell’art. 12-bis del d.lgs. n. 74/2000, che prevede l’obbligatorietà della confisca, anche per equivalente, nei confronti dell’autore del reato tributario, anche quando questi sia una persona fisica che abbia agito nell’interesse o a vantaggio dell’ente e il profitto, consistente nel risparmio di spesa, si sia prodotto nel patrimonio di quest’ultimo. A ben vedere, però, tale disposizione si limita a sottrarre alla facoltatività del giudice l’ablazione del profitto del reato, sempreché – naturalmente – un profitto vi sia stato e sia stato effettivamente conseguito dalla persona colpita dalla misura. Non pare invece che la norma possa essere letta nel senso di imporre al giudice l’apprensione, a carico dell’autore del reato, di un vantaggio che questi non ha acquisito, perché entrato nel patrimonio di altri, trasformando così la confisca in una “pena patrimoniale” dai contorni grossolanamente sproporzionati. Quanto al secondo argomento, relativo alla difficoltà di individuare la quota di arricchimento riferibile a ciascun concorrente nei reati tributari dichiarativi commessi nell’interesse di una persona giuridica, in ragione del fatto che il profitto è conseguito dall’ente e si risolve in un risparmio di spesa, tale argomento ci sembra in realtà difficilmente conciliabile con un dato di comune evidenza. Se il profitto consiste nel risparmio di spesa derivante dal mancato pagamento dell’imposta, il beneficiario di tale vantaggio è agevolmente identificabile nel contribuente (persona giuridica) che, per effetto del reato, non ha versato quanto dovuto all’erario. Proprio nei reati tributari, dunque, l’individuazione del soggetto che ha materialmente conseguito il profitto non sembra presentare difficoltà particolari: quel soggetto coincide, di regola, con chi ha beneficiato del mancato esborso fiscale.

[8] Sottolinea perspicuamente come la qualificazione della confisca in termini punitivi dovrebbe operare nel senso dell’estensione delle garanzie proprie della materia penale, e non già nel senso di legittimare applicazioni della misura eccedenti l’effettivo arricchimento del singolo concorrente, anche D. Colombo, La confisca per equivalente, cit., pp. 10 ss. L’autore conclude, in termini analoghi a quanto sostenuto nel testo, che la sentenza della Corte EDU dovrebbe arginare le letture giurisprudenziali volte a recuperare, in materia penal-tributaria, forme di responsabilità patrimoniale solidale tra concorrenti.