Cass. pen. Sez. un., 24 febbraio 2022 (dep. 6 luglio 2022), n. 25951, pres. Cassano, est. Pellegrino, ric. Lapelosa
Abstract. Il presente contributo analizza la recente sentenza con cui le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno ammesso, nel processo di prevenzione, la ricusazione del giudice che abbia in precedenza espresso valutazioni “pregiudicanti” in altra sede giurisdizionale, sia essa penale o preventiva. Si tratta di un’ulteriore tappa lungo il sentiero della “giurisdizionalizzazione” del rito preventivo, che da tempo viene battuto per via legislativa e interpretativa. Dopo aver ricostruito i due orientamenti giurisprudenziali che si contendevano il campo, l’A. si sofferma sugli argomenti spesi dal massimo organo nomofilattico, tra i quali spicca, quale faro che illumina una soluzione obbligata, la natura giurisdizionale del processo di prevenzione. Nel condividere l’approdo giurisprudenziale, l’A. mette tuttavia in luce alcuni snodi motivazionali della sentenza che in futuro potrebbero generare qualche incertezza interpretativa.
SOMMARIO: 1. Un’altra tappa lungo il sentiero della “giurisdizionalizzazione”. – 2. Uno sguardo sul contrasto interpretativo. – 2.1. L’orientamento “autonomista”: la non ricusabilità del giudice della prevenzione in caso di valutazioni pregiudicanti espresse in altro procedimento. – 2.2. L’orientamento garantista avallato dalle Sezioni unite. – 2.3. Ulteriori considerazioni critiche verso il primo orientamento. – 3. Un faro affidabile: la natura giurisdizionale del processo di prevenzione come premessa di una soluzione obbligata. – 4. L’allineamento agli obiter dicta del giudice delle leggi e l’interpretazione estensiva della causa di ricusazione introdotta da Corte cost. n. 283/2000. – 5. Il quesito relativo alle cause di incompatibilità di cui all’art. 34 c.p.p. – 6. Considerazioni conclusive.
* In vista della pubblicazione su Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale, il contributo, qui pubblicato in anteprima, è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di due revisori esperti.