Nota a Cass., sez. VI, ud. 2 marzo 2021, dep. 10 novembre 2021, n. 40595, Pres. Fidelbo, rel. Di Stefano, ric. Bernardini
Abstract. La decisione in commento, di annullamento senza rinvio della doppia conforme di condanna del giudizio di merito, riguarda un’ipotesi di appropriazione peculativa da parte di un consigliere regionale di una significativa serie di rimborsi di spese aventi natura privatistica. L’autore, condividendo l’apparato logico-giuridico della pronuncia, ne esplora gli aspetti di maggior interesse. In particolare, affronta il tema della qualificazione giuridica del fatto, sottolineando la centralità del requisito della disponibilità del denaro nell’economia del fatto tipico; volge, poi, attenzione alla distinzione concettuale tra “precedente” e “giurisprudenza”, che pure sembra affiorare nelle argomentazioni dei giudici di legittimità. In questo contesto, il lavoro rileva la perdurante problematicità ermeneutica della figura criminosa del peculato.
SOMMARIO: 1. La vicenda. – 1.1. La confusa sovrapposizione tra ‘precedente’ e ‘giurisprudenza’ nella sentenza d’appello. – 2. La critica alla qualificazione come peculato: la disponibilità del bene come presupposto del tipo. – 2.1. Segue. La centralità del contraddittorio tra le parti quale momento di emersione del fatto. – 3. L’actio finium regundorum tra responsabilità penale e contabile. – 4. Osservazioni conclusive.
* Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.