Nota a Cass., Sez. I, sent. 25 giugno 2019 (dep. 17 dicembre 2019), n. 50972, Pres. Di Tomassi, Est. Cairo
Abstract. Con un raro pronunciamento in tema di inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite attraverso captatore informatico, la Corte di cassazione ha affrontato il problema della tassativa individuazione dei luoghi di svolgimento delle relative attività. In particolare, muovendo dalla “sentenza Scurato”, i giudici di legittimità hanno censurato la prassi investigativa di attivazione del microfono al di fuori dei luoghi di svolgimento della attività delittuosa previamente individuati nel decreto autorizzativo emesso dal giudice procedente. Il dato più significativo, che rende la decisione particolarmente interessante, comunque, dato dal fatto che nel caso specifico le captazioni poi dichiarate inutilizzabili erano state effettuate in luogo pubblico e non già in “luogo di privata dimora”.
SOMMARIO: 1. Il casus belli. – 2. Un breve excursus disciplinare. – 3. Le modalità intercettive quanto ai “luoghi” ed al “tempo”. – 4. Le declinazioni della prassi. – 5. Le cause di inutilizzabilità. – 6. Riflessioni conclusive.
* Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.