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  Nota a sentenza  
05 Febbraio 2020


Il diritto dell'imputato detenuto di presenziare all'udienza di riesame al vaglio delle Sezioni unite

Nota a Cass., Sez. V, ord. 13 settembre 2019 (dep. 23 ottobre 2019), n. 43406, Pres. Scarlini, est. Riccardi



Abstract. È stata rimessa all’esame delle Sezioni unite della Suprema Corte la questione attinente all’individuazione del momento in cui, nell’ambito del procedimento di riesame delle misure cautelari personali ex art. 309 c.p.p., deve essere formulata la richiesta di partecipazione personale all’udienza da parte dell’indagato detenuto. La problematica si è posta a seguito dell’entrata in vigore della L. 47/2015 di riforma delle misure cautelari, che ha sancito espressamente il diritto dell’imputato di presenziare all’udienza, indipendentemente dal luogo di detenzione (all’interno o all’esterno del circondario del Tribunale del Riesame). Si analizzano i contrapposti orientamenti ermeneutici che si sono sviluppati in proposito: il primo, secondo cui l’istanza di comparizione deve essere presentata necessariamente con la richiesta di riesame; il secondo, in virtù del quale sarebbe invece consentita la formulazione della richiesta di partecipazione anche in un momento successivo, purché in tempo utile per organizzare la tempestiva traduzione. A ciò si ricollega il quesito inerente alla persistenza o meno, a seguito della riforma del 2015, del diritto dell’indagato detenuto extracircondario di rendere dichiarazioni al Magistrato di Sorveglianza.

SOMMARIO: 1. L’ordinanza di rimessione alle Sezioni unite. – 2. Il tenore letterale del combinato disposto dei commi 6 e 8 bis dell’art. 309 c.p.p. – 3. Il diritto di autodifesa nel procedimento cautelare. – 4. Il diritto di comparizione del detenuto negli altri procedimenti camerali. – 5. I principi costituzionali. – 6. I riferimenti normativi sovranazionali. – 7. Gli effetti della mancata traduzione del detenuto. – 8. La persistente possibilità di rendere dichiarazioni al Magistrato di Sorveglianza. – 9. Conclusioni.

* Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.