Nota a Cass., Sez. I, ord. 28 gennaio 2021 (dep. 9 febbraio 2021), n. 5071, Pres. Boni, rel. Centonze, ric. Modaffari
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Abstract. A breve le Sezioni Unite della Corte di Cassazione saranno chiamate a stabilire se l’affiliazione rituale alle mafie storiche, non seguita da atti di militanza associativa, integri il delitto di partecipazione associativa di tipo mafioso. L’autore osserva che all’origine del contrasto giurisprudenziale sta la confusione tra tipicità e prova, dal canto sua scaturita dall’ambiguità di taluni indicatori fattuali contenuti nella sentenza Mannino. Ridefiniti i rapporti tra fattispecie criminosa e metodiche probatorie, si illustrano le ragioni per le quali dovrebbe essere preferita l’interpretazione che vede la condotta di partecipazione comporsi dell’accordo d’ingresso e del conseguenziale facere associativo, relegando l’accesso con rito formale – ben vero nei sodalizi che tuttora osservano tale pratica di reclutamento – all’ambito della punibilità a titolo di tentativo.
SOMMARIO: 1. La debolezza stipulativa della partecipazione associativa mafiosa tra indeterminatezza legale e processualizzazione del tipo. – 2. L’evoluzione giurisprudenziale della partecipazione associativa mafiosa. – 3. La giustificazione rafforzata del modello dinamico/funzionale di partecipazione associativa nella sentenza Pesce. – 4. L’auspicio di una pronuncia delle Sezioni unite nella scia di Pesce. – 5. L’ipotizzabilità del tentativo nell’affiliazione rituale non seguita da agire associativo.
* Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.