ISSN 2704-8098
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  Nota a sentenza  
26 Maggio 2020


L'unificazione di traffico di influenze e millantato credito: una crasi mal riuscita

Nota a Cass., Sez. VI, sent. 18 settembre 2019 (dep. 7 febbraio 2020), n. 5221, Pres. Fidelbo, Rel. Costantini



Abstract. La sentenza in commento chiarisce il tema della continuità normativa tra l’abrogato art. 346, secondo comma, e il traffico di influenze illecite, così come riformulato dalla l. 3/2019. Nell’escludere tale rapporto di continuità, sconfessando l’intenzione legislativa di inglobare il millantato credito nell’art. 346-bis, la Cassazione offre lo spunto per ridiscutere l’interpretazione del traffico di influenze, il cui disvalore sembra fondarsi, più che sulla mera relazione tra mediatore e funzionario pubblico, sullo sfruttamento illecito di una capacità di influenza e sul potenziale danno arrecato ai terzi che non abbiano pari accesso ai meccanismi decisionali della pubblica amministrazione. Da qui, seri dubbi sull’unificazione realizzata dalla l. c.d. “spazzacorrotti”, che appare forzata e poco adeguata alla realtà da regolare.

SOMMARIO: Il caso, la realtà e le norme. – 2. La sentenza della Cassazione: non sussiste continuità normativa tra il pretesto di dover comprare il favore di un p.u. e il vantare relazioni inesistenti con un p.u. – 3. I rapporti tra millantato credito e traffico di influenze prima della legge 3/2019. – 4. Il tentativo “unificante” della legge c.d. “spazzacorrotti”. – 5. La correttezza delle conclusioni della Cassazione: il traffico di influenze illecite come lesione delle capacità di legittima influenza dei cittadini sull’azione dei decisori pubblici.

* In vista della pubblicazione su Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale, il contributo, qui pubblicato in anteprima, è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di due revisori esperti.