ISSN 2704-8098
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  Nota a sentenza  
14 Ottobre 2022


Verso un illecito corporativo personale. Osservazioni “umbratili” a margine d’una sentenza “adamantina” nel “magma 231”

Nota a Cass., Sez. VI, 11 novembre 2021 (dep. 15 giugno 2022), n. 23401, Pres. Fidelbo, Rel. Rosati



Abstract. Dal “magma” della responsabilità da reato degli enti collettivi è affiorata una sentenza “adamantina” – Cass. 23401/2022 – che, con raffinatezza, ha sbalzato un illecito corporativo genuinamente personale, sul modello del crimen culposum individuale, peraltro dando riconoscimento alla logica co-regolativa alla base del D.lgs. 231/2001. La prospettiva accentuatamente “isotopica” propugnata dalla Suprema Corte, però, non solo appare difficoltosamente conciliabile col disposto legislativo ma – nel richiedere la verifica dell’evitabilità del reato-presupposto mediante la cautela organizzativa (autonormata) omessa – rischia anche di aprire a criticità applicative. Infatti, i presidi organizzativi oggetto del dovere autonormativo delle societates sembrano avere natura più “cautelativa” che “cautelare”, sicché la loro omissione risulta più agevolmente inquadrabile in un illecito di rischio (ancorché “reale”, connesso al fatto-reato concretatosi) anziché in un illecito d’evento dannoso. 

SOMMARIO: 1. Una premessa perplessa. 2. Il doppio tema dell’onere probatorio e della struttura dell’illecito. 3. Zone d’ombra (che rischiano d’allungarsi sul cuore) del dictum della Corte. 3.1. Colpa d’organizzazione e tipicità. 3.2. Λóγος και Νόμος. 3.3. La natura pseudo-cautelare del Modello. 4. La questione autonormativa. 5. Accenni propositivi.

 

*In vista della pubblicazione su Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale, il contributo, qui pubblicato in anteprima, è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di due revisori esperti.