ISSN 2704-8098
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Con la collaborazione scientifica di

CODICE ETICO

CODICE ETICO DI SISTEMA PENALE

 

Sistema penale (SP) è una rivista online, aggiornata quotidianamente e ad accesso libero, che si uniforma agli standard internazionali definiti dal Committe on Publication Ethics (COPE) e fa proprie le relative linee guida.

 

1 — Doveri della Direzione della Rivista

 

  1. La Direzione adotta la decisione di pubblicare i contributi, garantendo il rispetto delle procedure di valutazione e degli standard qualitativi della Rivista.

  2. La decisione di accettare o rifiutare un contributo per la pubblicazione è basata esclusivamente su criteri di rilevanza scientifica, attinenti alla originalità, chiarezza e pertinenza dei contenuti, senza distinzione di razza, sesso, orientamento sessuale, credo religioso, origine etnica, cittadinanza nonché orientamento scientifico, accademico o politico.

  3. Nella decisione di pubblicazione, la Direzione si avvale di revisori esterni (referee), individuati tra professori e ricercatori, italiani e stranieri, nonché tra magistrati.

  4. Nella scelta dei revisori esterni, la Direzione rispetta criteri di competenza per materia e rotazione; al tempo stesso, assicura che i revisori non ricevano contributi in relazione ai quali sussista un conflitto di interessi, attuale o potenziale, derivante da rapporto di concorrenza, collaborazione o altro collegamento con gli autori o con altri soggetti che abbiano cooperato, tramite supervisione, finanziamento o in altro modo, alla realizzazione del lavoro. 

  5. La Direzione garantisce la tempestività della procedura di revisione, dalla trasmissione del contributo ai revisori fino alla comunicazione dell’esito agli autori.

  6. La Direzione garantisce la riservatezza dell’intera procedura di revisione, strutturata secondo un modello a doppio cieco (double-blind peer review), nei rapporti con i revisori, con gli autori e con i terzi. Il materiale inedito ricevuto dagli autori non può essere divulgato e non può essere utilizzato neppure dagli stessi componenti della Direzione senza il consenso degli autori.

  7. La Direzione è responsabile per la gestione delle segnalazioni, da qualsiasi fonte provenienti, di imprecisioni, errori, conflitti di interessi, plagi che emergano sia durante che dopo la procedura di revisione. A tal fine, la Direzione può consentire, ove possibile, la correzione del contributo, la pubblicazione di un erratum oppure, nei casi più gravi di scorrettezze (research misconduct), la ritrattazione del contributo. In tutti i casi predetti, la Direzione interpella preventivamente gli autori del contributo interessato e li tiene informati sugli sviluppi della procedura.

  8. La Direzione cura, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, la tutela del diritto alla riservatezza delle persone citate nei contributi e nei documenti pubblicati nella Rivista.

 

2 — Doveri dei revisori.

 

  1. I revisori declinano l’incarico se ritengono di non essere qualificati per valutare il contributo loro sottoposto, se ravvisano conflitti d’interesse o se ritengono di non poter completare la valutazione nel termine indicato dalla Direzione. In quest’ultimo caso, i revisori e la Direzione possono anche concordare un diverso termine, purché ciò non pregiudichi le esigenze di tempestività della valutazione. 

  2. I contributi oggetto di valutazione devono essere considerati dal revisore come documenti riservati e non possono essere utilizzati per ricerche proprie fino alla eventuale pubblicazione. In ogni caso le informazioni riservate acquisite in occasione o in ragione della peer review non possono essere utilizzate a vantaggio proprio o altrui.

  3. La revisione deve essere condotta in modo imparziale, unicamente in base a criteri di rilevanza scientifica. A tal fine, il giudizio del revisore deve essere articolato in modo analitico e tenere conto della struttura dell’elaborato, dell’argomentazione critica, dei riferimenti giurisprudenziali o normativi, dei riferimenti bibliografici e dello stile espositivo. A ciascuna di tali voci il revisore attribuisce un giudizio avvalendosi della griglia riportata nell’apposita scheda fornita dalla Redazione. In aggiunta alla valutazione analitica, il revisore esprime anche un giudizio globale sulla pubblicabilità del lavoro, potendo anche esprimere parere favorevole condizionato all’adeguamento del lavoro a determinate modifiche. 

  4. Qualora il revisore ravvisi una somiglianza sostanziale o una sovrapposizione fra il contributo oggetto d’esame e qualsiasi altro documento già edito, è tenuto a segnalarlo alla Direzione.


 

3 — Doveri degli autori.

 

  1. Gli autori si conformano ai canoni di correttezza e integrità scientifica sia nella redazione del contributo sia nella collaborazione con la Direzione e la Redazione per l’intera procedura di valutazione. 

  2. Gli autori garantiscono l’originalità del contributo e, ove pertinente, l’autenticità dei fatti o dei dati utilizzati.

  3. I testi provenienti da altri contributi di terzi o anche degli stessi autori devono essere parafrasati o citati letteralmente, ferma in ogni caso l’indicazione della fonte. Devono essere parimenti indicate tutte le fonti cui gli autori hanno fatto riferimento per l’elaborazione del contributo, a prescindere dalla presenza di citazioni espresse.

  4. Gli autori garantiscono la natura inedita del contributo sottoposto alla valutazione dei revisori. In fase di procedura di revisione, i manoscritti non possono essere sottoposti ad altre riviste ai fini di pubblicazione.

  5. Inviando il manoscritto ai fini della revisione, gli autori convengono, in caso di giudizio favorevole e successiva pubblicazione del contributo, la rinuncia a tutti i diritti di sfruttamento economico, senza limiti di spazio e con tutte le modalità e tecnologie attualmente esistenti e/o in futuro sviluppate. I diritti sono trasferiti all’editore della Rivista.

  6. La paternità letteraria del manoscritto è limitata a coloro che hanno dato un contributo significativo per l’ideazione, la progettazione, l’esecuzione o l’interpretazione dello studio. Tutti coloro che hanno dato un contributo significativo devono essere elencati come co-autori. L’autore di riferimento deve garantire che tutti i relativi co-autori siano indicati nel manoscritto, che abbiano visto e approvato la versione definitiva dello stesso e che siano concordi nel presentarlo per la pubblicazione. 

  7. Gli autori devono indicare nel contributo ogni tipo di conflitto d’interesse che possa influenzare i risultati o l’interpretazione del manoscritto. In particolare, devono essere indicate eventuali fonti di sostegno finanziario specifico al progetto. 

  8. Ogniqualvolta gli autori di un contributo abbiano sostenuto in qualsiasi veste le tesi espresse nel contributo medesimo nell’ambito di un determinato procedimento giudiziario o comunque su incarico di una parte (attuale o potenziale) di un procedimento giudiziario, ovvero collabori stabilmente con chi si trovi in una delle predette situazioni, il contributo dovrà essere corredato da una dichiarazione preliminare relativa all’esistenza di tali condizioni. Nella dichiarazione devono essere chiaramente indicati il ruolo professionale o le funzioni svolte dagli autori nel processo, nonché la provenienza dell’eventuale incarico professionale.

  9. Qualora gli autori riscontrino errori significativi o inesattezze nel contributo pubblicato devono comunicarlo tempestivamente alla Direzione o alla Redazione e cooperare con gli stessi ai fini delle valutazioni circa la correzione o la ritrattazione.