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  Nota a sentenza  
31 Luglio 2020


Le Sezioni unite su confisca urbanistica e poteri del giudice dell’impugnazione in ipotesi di prescrizione del reato di lottizzazione abusiva: tra i punti fermi, permane insoluto il nodo della proporzionalità della misura

Nota a Cass., Sez. un., 30 gennaio 2020 (dep. 30 aprile 2020), n. 13539, Pres. Carcano, Rel. Andreazza



Abstract. Le Sezioni unite della Corte di cassazione si sono pronunciate sulla confisca urbanistica di cui all’art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 affermando che essa può essere disposta anche in presenza di una causa estintiva del reato di lottizzazione abusiva, segnatamente la prescrizione, purché sia stata accertata la sussistenza del reato tanto sul piano oggettivo quanto sul versante soggettivo, nell’ambito di un giudizio che abbia assicurato il contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati, fermo restando che, una volta intervenuta detta causa di estinzione, in applicazione dell’art. 129, comma 1, c.p.p., il giudizio non può proseguire al solo fine di compiere siffatto accertamento. Inoltre, in caso di declaratoria di estinzione del reato di lottizzazione abusiva per prescrizione, all’esito del giudizio di impugnazione, il giudice del gravame è tenuto, in applicazione dell’art. 578-bis c.p.p., a decidere sull’impugnazione agli effetti della confisca urbanistica ed ai fini della valutazione, da parte del giudice di rinvio, della proporzionalità della misura, secondo il principio indicato dalla sentenza della Corte EDU, 28 giugno 2018, G.I.E.M. S.r.l. e altri contro Italia.

SOMMARIO: 1. Note introduttive: stato dell’arte della confisca urbanistica alla luce della giurisprudenza domestica e sovranazionale. – 2. La fattispecie concreta. – 3. Il contrasto giurisprudenziale in nuce: la perimetrazione dei poteri del giudice dell’impugnazione. – 4. La soluzione delle Sezioni unite: dall’esegesi del nuovo art. 578-bis c.p.p… – 5. (segue)…ai principi di diritto enucleati. – 6. Osservazioni conclusive: dall’(in)effettività dell’obbligo di immediata declaratoria della causa di proscioglimento... – 7. (segue)…alla proporzionalità in executivis.

* Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.