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27 Marzo 2026


Rivista italiana di medicina legale e del diritto in campo sanitario n. 4/2025

Indice corredato di abstract dei contenuti (a cura di Dalila Mara Schirò)



Con l’autorizzazione della Società italiana di Medicina legale e delle Assicurazioni e dell’editore Lefebvre Giuffrè anticipiamo di seguito l’indice corredato di abstract dei lavori pubblicati nell’ultimo numero della Rivista italiana di medicina legale e del diritto in campo sanitario (n. 4/2025).

 

EDITORIALE

Palazzo F., Malattia mentale e sistema penale: tra istanze terapeutiche ed esigenze di controllo, p. 799 ss.

 

DOTTRINA E METODOLOGIA

Dell’Osso A.M., Zedda M., Oliva A., Libertà è partecipazione. La Consulta introduce un effettivo contraddittorio con il paziente nell’applicazione del trattamento sanitario obbligatorio, p. 805.

Da quasi 50 anni, il trattamento sanitario obbligatorio (T.S.O.) rappresenta una misura eccezionale volta a tutelare la salute del paziente affetto da disturbi psichiatrici, in presenza di un rifiuto delle cure e di una necessità di intervento terapeutico. Il relativo procedimento applicativo, pur articolato in vari passaggi e aperto al coinvolgimento di saperi diversi, escludeva, di fatto, la persona sottoposta al trattamento da qualsiasi forma di partecipazione. La sentenza n. 76 del 2025 della Corte Costituzionale segna un significativo passo avanti nella prospettiva dell’innalzamento delle garanzie applicabili, correlate all’attitudine del trattamento a limitare la libertà del paziente: il giudice tutelare è ora chiamato a svolgere una funzione sostanziale e diretta, che comprenda anche l’audizione personale del paziente. Quest’ultima rappresenta, da un lato, un requisito indefettibile per consentire al giudice di esprimere un pare realmente “motivato” circa l’effettiva proporzionalità della misura coercitiva, in linea con quanto previsto dall’art. 13 Cost., e, dall’altro, una garanzia difensiva, prescritta dall’art. 24 Cost. Scopo del colloquio, indubbiamente complesso alla luce delle condizioni cliniche del paziente, non è rivalutare il parere dei clinici o ottenere un consenso del paziente bensì consentire al giudice di entrare in contatto con il vissuto di quest’ultimo, avvedersi delle ragioni del dissenso alle terapie e, così, valutare la fondatezza della misura coattiva.

 

Fiorinelli G., Menozzi L., Sestini G., Saracino A., Simoni M., Parziale A., Macrì P.G., Intelligenza Artificiale in medicina e responsabilità: scenari giuridici e medico-legali, p. 831 ss.

L’integrazione dell’intelligenza artificiale nella medicina sta ridefinendo i modelli tradizionali di responsabilità del professionista sanitario. Il presente contributo analizza i profili di responsabilità, distinguendo il ruolo dei diversi attori e ponendo l’accento sulle implicazioni giuridiche e tecniche. Vengono inoltre analizzati gli scenari normativi futuri, suggerendo un assetto di responsabilità che bilanci sicurezza, innovazione e tutela dei diritti.

 

Baldari F., Gabbrielli M., Bacchio A., Responsabilità civile e penale dei soccorritori volontari: profili giuridici e prospettive di riforma, p. 855 ss.

Questo articolo, prendendo spunto da un case report relativo alla caduta di una paziente da una carrozzina con successivo decesso, analizza i profili di responsabilità penale e civile dei soccorritori volontari impegnati nei servizi sanitari di emergenza-urgenza e di trasporto sanitario. Vengono affrontati gli aspetti giuridici di questa attività, prendendo atto anzitutto dell’assenza di riconoscimento di queste figure come esercenti le professioni sanitarie e si fa riferimento alla giurisprudenza più recente e alle norme nazionali (Codice del Terzo Settore, Codice civile, Codice penale). Sono, infine, approfonditi gli aspetti assicurativi e i limiti delle coperture e proposti spunti di riforma normativa per colmare le attuali lacune in materia di responsabilità.

 

La Porta B., «I prodotti di frontiera» e le criticità normative esistenti: la placenta umana come caso studio, p. 863 ss.

Analizzando le criticità giuridiche connesse alla classificazione dei cosiddetti «prodotti di frontiera» il presente contributo si concentra sul possibile inquadramento normativo della placenta umana. L’analisi prende avvio dall’esame del quadro regolatorio unionale in materia di alimenti e medicinali, mettendo in luce le rilevanti implicazioni pratiche e sistemiche che derivano dall’applicazione dell’uno o dell’altro regime giuridico. La riflessione si sviluppa a partire dalla pratica della placentofagia e si inserisce nel dibattito giuridico relativo ai prodotti di difficile inquadramento per via delle caratteristiche intrinseche e della mancanza di una destinazione d’uso univoca. L’articolo offre, quindi, una ricostruzione critica delle principali ipotesi classificatorie – alimento funzionale, integratore alimentare o alimento a fini medici speciali – evidenziandone i presupposti, gli effetti e i limiti, e sottolinea l’urgenza di soluzioni normative più chiare e armonizzate per una regolazione coerente dei prodotti borderline.

 

Fede M.S., Buscemi L., Basile G., Busardò F.P., I danni da morte nella responsabilità sanitaria: un’analisi dottrinale e giurisprudenziale, p. 899 ss.

Il contributo affronta il tema della responsabilità civile sanitaria nei casi di morte del paziente, con l’obiettivo di chiarire le diverse categorie di danni non patrimoniali “da morte” e i criteri medico-legali per la loro valutazione. Dopo aver richiamato il nesso storico e concettuale tra medicina legale e decesso, gli autori sottolineano l’importanza di una terminologia univoca per evitare confusioni tra le varie tipologie di pregiudizio risarcibile.

In primo luogo, è analizzato il danno tanatologico, inteso come perdita della vita quale bene giuridico autonomo. La giurisprudenza maggioritaria, a partire dalla storica sentenza delle Sezioni Unite n. 3475/1925, ne esclude la risarcibilità iure hereditatis, poiché con la morte si estingue il titolare del diritto. Una parte della dottrina e alcune pronunce più recenti (cfr. sentenza “Scarano” del 2014), tuttavia, ne rivendicano la tutela. Segue la trattazione del danno terminale, risarcibile iure hereditatis, che comprende la sofferenza fisica e psichica patita tra la lesione e il decesso. Esso si distingue in danno biologico terminale, connesso all’invalidità temporanea assoluta, e danno morale terminale o catastrofale, legato alla consapevolezza della fine imminente.

Ampio spazio è poi dedicato ai danni tipici della malpractice medica: il danno da perdita anticipata della vita, relativo al decesso prematuro di un soggetto già malato, risarcibile iure proprio, ma non iure hereditatis, salvo che per il danno biologico differenziale o morale connesso alla consapevolezza dell’anticipazione della morte; il danno da perdita di chance di sopravvivenza, configurabile come pregiudizio autonomo qualora la possibilità perduta risulti « seria, concreta e apprezzabile », risarcibile sia iure proprio, ma anche iure hereditatis.

Gli autori menzionano infine il danno da premorienza, distinto perché non derivante dall’illecito, e il danno da perdita del rapporto parentale, con un cenno ai relativi criteri liquidatori. In conclusione, si ribadisce l’esigenza di criteri medico-legali omogenei e scientificamente fondati, volti a garantire coerenza sistematica, equità risarcitoria e giustizia compensativa.

 

Lombardi E.M., La responsabilità civile delle piattaforme digitali nel danno da deepfake di natura sanitaria o biomedica, p. 923 ss.

Il contributo analizza il fenomeno dei deepfake di natura sanitaria o biomedica, soffermandosi sui profili di tutela civilistica dei diritti della persona e sulla responsabilità delle piattaforme digitali per i danni derivanti dalla loro diffusione. I deepfake, intesi come contenuti audiovisivi generati o manipolati mediante sistemi di intelligenza artificiale, assumono una peculiare pericolosità nel settore sanitario, ove la disinformazione, la falsificazione di dati clinici o l’uso illecito dell’immagine di medici e pazienti possono produrre effetti pregiudizievoli non solo sulla reputazione e sull’identità personale, ma anche sulla salute individuale e collettiva. L’analisi mette in luce il carattere pluri-offensivo dei deepfake sanitari, idonei a ledere simultaneamente diritti fondamentali della persona (identità, onore, riservatezza), interessi patrimoniali e beni di rilievo costituzionale quali la salute pubblica e la fiducia nelle istituzioni sanitarie. In tale contesto, le piattaforme digitali svolgono un ruolo centrale nella circolazione dei contenuti illeciti, pur operando, in linea generale, entro un regime di esenzione condizionata da responsabilità. Il lavoro si concentra, quindi, sulla responsabilità civile del gestore della piattaforma, prevalentemente ricondotta all’illecito extracontrattuale, con particolare attenzione alle ipotesi di omissione colposa successive alla conoscenza dell’illiceità del contenuto. Viene esaminato il meccanismo del notice-and-takedown e il concorso di responsabilità tra autore del deepfake e piattaforma, circoscritto ai danni ulteriori derivanti dalla mancata o tardiva rimozione. Sono analizzate le principali categorie di danno risarcibile, tra cui il danno alla persona e alla salute, il danno reputazionale, il danno da trattamento illecito dei dati personali e la lesione dell’identità digitale. L’indagine si colloca nel quadro normativo europeo e nazionale, valorizzando il Digital Services Act e i profili emergenti della regolazione dell’intelligenza artificiale nonché, in prospettiva comparatistica, evidenziando l’esigenza di un bilanciamento tra innovazione tecnologica, responsabilità degli intermediari e tutela effettiva dei diritti fondamentali.

 

Ranieri R., I rischi dell’utilizzo dell’IA in campo medico-sanitario: deskilling, over reliancee disumanizzazione del rapporto di cura, p. 961 ss.

Il settore sanitario, così come tutto il resto della società moderna, è costretto a fare i conti con le innovazioni tecnologiche.

Stante gli enormi vantaggi che esso può trarre dalle nuove tecnologie, la realtà non è scevra da molteplici rischi che inevitabilmente portano con sé un cambiamento sociale.

L’incalzante miglioramento delle macchine e dei sistemi intelligenti, infatti, nasconde dietro di sé, tra gli altri, il rischio di un depotenziamento delle capacità medico specialistiche dei singoli operatori, sempre più inclini a rivolgere un “cieco” e passivo affidamento sul risultato meccanico.

 

Campagnano E., L’AI e la responsabilità medica aumentata: dalla colpa tradizionale al governo critico della tecnologia, p. 979 ss.

Il contributo analizza l’impatto trasformativo che l’intelligenza artificiale esercita sulla responsabilità civile medica, destinata ad assumere le caratteristiche di una responsabilità aumentata. L’ingresso dell’AI nei processi diagnostici, terapeutici e di monitoraggio modifica in profondità la struttura dell’illecito sanitario: la condotta del medico si stratifica in un’interazione uomo-algoritmo; la causalità assume forme distribuite e multilivello; l’evento di danno si colloca in un arco temporale più ampio, che comprende ritardi algoritmici e difetti di personalizzazione. La colpa professionale, tradizionalmente ancorata all’imperizia e al rispetto delle Linee Guida, si converte in una colpa di governo critico della tecnologia, fondata sulla capacità del sanitario di integrare le raccomandazioni algoritmiche con il giudizio clinico e le specificità del caso concreto. La legge Gelli-Bianco e la nuova disciplina europea sui prodotti difettosi offrono cornici normative che, pur nate in un diverso contesto storico, risultano ora chiamate a misurarsi con un policentrismo decisionale che coinvolge anche produttori, sviluppatori e fornitori di dataset. La responsabilità civile del futuro non potrà più essere interpretata attraverso lo schema binario medico/ struttura, ma richiederà una ricostruzione sistematica capace di distribuire in modo proporzionato il rischio generato da sistemi intelligenti, preservando al tempo stesso la funzione compensativa e la tutela dell’affidamento del paziente.

 

 

RICERCA SPERIMENTALE E CASISTICA

Bonsignore A., Buffelli F., Fulcheri E., Casistica di patologia feto-placentare e aspetti medico legali: 1 - insolita anastomosi veno-venosa in una gravidanza gemellare monocoriale monoamniotica con inaspettata morte fetale pretermine di entrambi i feti, p. 997 ss.

Gli autori presentano un caso di una inaspettata doppia morte fetale pretermine in una gravidanza gemellare monocoriale monoamniotica (MC-MA), sino a quel momento normo decorsa, alla 35a settimana + 6 giorni di gestazione. Solo l’esame patologico della placenta ha rivelato peculiari anomalie vascolari dei cordoni consistenti in un’anastomosi veno-venosa a forma di “X” realizzata con un breve tronco venoso comune nel punto di impianto ravvicinato dei due funicoli.

Dal punto di vista medico-legale, in casi simili di gravidanza gemellare MC-MA, si sottolinea ancora una volta la necessità di cooperazione e scambio di informazioni tra anatomo-patologi, medici legali e clinici quale unico metodo operativo per spiegare l’esito imprevedibile della gravidanza ed evitare lunghi e complessi contenziosi per malpractice medica.

In particolare, il tema delle connessioni vascolari anomale dovrebbe essere tenuto in considerazione durante un accurato esame della placenta nelle gravidanze MC-MA (anche con particolari dissezioni nei casi con inserzioni anomale dei cordoni), tanto più obbligatorio nei casi di morte fetale senza altra documentabile patologia fetale.

 

 

GIURISPRUDENZA CIVILE

 

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

NOTE A SENTENZA

Corte di Cassazione, Sezione III civile, ordinanza n. 15447 del 10 giugno 2025, p. 1009 ss.

 

Loisi D., Clausole claims made tra valutazione della causa in concreto e nullità conformative, p. 1019 ss.

In base ai recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, le clausole claims made si iscrivono nell’area della tipicità, per cui non risulta più necessaria la loro sottoposizione al giudizio di meritevolezza previsto per i negozi atipici dall’art. 1322, comma 2, c.c. La validità della clausola claims made deve essere vagliata alla luce della concezione della causa in concreto, caso per caso, verificando che la singola clausola, come conformata dalle parti, non renda il contratto inadeguato rispetto al suo scopo pratico, agli interessi che le parti miravano concretamente a realizzare. Anche la mancata previsione di un periodo di ultrattività della polizza (c.d. sunset clause) non comporta di per sé la nullità del contratto di assicurazione stipulato on claims made basis. Laddove, all’esito del giudizio sull’esistenza, adeguatezza e liceità della causa concreta del negozio, il giudice di merito rilevi la nullità della clausola claims made, dovrebbe procedere a sostituire la clausola nulla, integrando il contratto, in modo tale da riportarlo in equilibrio secondo ciò che le parti contraenti avrebbero effettivamente voluto.

 

GIURISPRUDENZA PENALE

 

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

NOTE A SENTENZA

Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali, sentenza n. 27515 del 10 aprile 2025 - 28 luglio 2025, p. 1043 ss.

 

Schirò D.M., L’epidemia colposa in ambiente ospedaliero nella lettura delle Sezioni unite, p. 1057 ss.

Con la sentenza n. 27515 del 2025, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo il quale il delitto di epidemia colposa è configurabile anche mediante omissione. Per cogliere appieno la portata della pronuncia, lo scritto propone una ricostruzione critica dell’iter logico argomentativo seguìto dalle Sezioni unite che tenga conto del quadro giurisprudenziale e del contesto dottrinale, formulando infine alcune considerazioni aventi ad oggetto l’operazione interpretativa complessivamente compiuta dalla Cassazione e le possibili ricadute da essa derivanti.

 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona, Richiesta di archiviazione del 25 marzo 2024 - Tribunale di Savona, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, Decreto di archiviazione del 9 luglio 2024, p. 1071 ss.

 

Tambè L., La probatio diabolica nel ‘mondo controfattuale’: il problema dell’accertamento della responsabilità penale nel periodo post-pandemico, p. 1085 ss.

Superata l’emergenza pandemica, sono stati avviati una serie di procedimenti penali per accertare le responsabilità dei gestori e del personale sanitario delle R.S.A. Con il presente commento alla richiesta e decreto di archiviazione disposti presso il Tribunale di Savona, si vorranno analizzare le difficoltà probatorie che connotano l’accertamento della responsabilità penale nel periodo post-pandemico, mostrando come un’applicazione scrupolosa delle categorie penalistiche renda superfluo ogni intervento “emergenziale” da parte del legislatore.

 

 

OSSERVATORIO NORMATIVO

Schema di disegno di legge recante « delega al governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie », p. 1099 ss.

 

Cupelli C., La proposta di modifica dell’art. 590-sexies c.p. e il nuovo art. 590-septies c.p. nel disegno di legge di riforma della responsabilità penale degli operatori sanitari (AC 2700), p. 1105 ss.

Il contributo analizza la proposta di riforma dell’art. 590-sexies c.p. contenuta nel recente disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 settembre 2025, oggi all’esame del Parlamento, individuando passi avanti e possibili criticità nel percorso di riforma della responsabilità penale degli operatori sanitari.

 

RECENSIONI

Santovito D., Recensione a Spera D. (a cura di), Responsabilità civile e danno alla persona, Milano, Lefebvre Giuffrè, 2025, p. 1119 ss.