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  Nota a sentenza  
18 Settembre 2025


Controllare senza curare? Note critiche su contenuti e limiti dei poteri del giudice nella procedura di cui al sesto comma dell’art. 34-bis del codice antimafia, a margine dell’ordinanza di rimessione alle Sezioni unite

Cass. pen., Sez. VI, ord. 4 luglio 2025, n. 24672, Pres. Fidelbo, Rel. Tripiccione



AbstractDopo aver ricostruito i termini del contrasto in seno alla giurisprudenza di legittimità sui limiti ai poteri di cognizione del giudice ordinario in sede di esame dell’istanza dell’impresa interdetta di accesso al controllo giudiziario del codice antimafia, il contributo analizza la recente ordinanza con cui la sesta sezione della Cassazione ha rimesso la questione alle Sezioni Unite, sottoponendo a vaglio critico le posizioni espresse nel provvedimento e delineando alcune possibili strategie per la definitiva risoluzione della problematica oggetto di rinvio.

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive: il controllo giudiziario volontario come istituto emblematico della “crisi di identità” del sistema di enforcement del codice antimafia. – 2. I due indirizzi contrapposti in seno alla giurisprudenza di legittimità circa i limiti ai poteri di cognizione del giudice ordinario in sede di esame dell’istanza di accesso al controllo giudiziario volontario formulata dall’impresa interdetta. – 2.1. L’orientamento “riduzionista” (…) – 2.2. (…) e quello “autonomista”. – 3. L’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite della VI sezione della Corte: i fatti oggetto della decisione. – 3.1. Le posizioni espresse dall’ordinanza e il quesito formulato. – 3.2. Considerazioni critiche: è possibile legittimare il controllo pubblico dell’impresa in assenza di reali esigenze “terapeutiche”? – 4. Conclusioni: saper accettare le aporie irrisolvibili sul piano interpretativo per reclamare l’intervento del legislatore (o della Consulta?).

 

* In vista della pubblicazione su Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale, il contributo, qui pubblicato in anteprima, è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di due revisori esperti.