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05 Giugno 2024


Ancora sulla sospensione condizionale della pena accordata illegittimamente dal giudice della cognizione: impossibile la revoca in executivis dopo il consolidamento del beneficio

Cass., Sez. I, 20 febbraio 2024 (dep. 30 maggio 2024), n. 21603, Pres. G. Rocchi, est. F. Centofanti



Con la sentenza n. 21603, depositata lo scorso 30 maggio 2024, la Prima Sezione della Corte di cassazione ha stabilito che «il giudice dell’esecuzione non può disporre, nei casi previsti dall’art. 168, comma terzo, cod. pen., la revoca della sospensione condizionale della pena concessa dal giudice di cognizione in violazione del disposto di cui all’art. 164, comma quarto, cod. pen. per l’esistenza di cause ostative a lui non documentalmente note allorquando il beneficio si è ormai consolidato in ragione del decorso del termine e dell’avvenuta maturazione delle condizioni in presenza delle quali si determina, ex art. 167 cod. pen., l’estinzione del reato e non ha luogo l’esecuzione della pena»

Possono leggersi qui in allegato le motivazioni della sentenza de qua  depositate pochi giorni dopo la pubblicazione dell’informazione provvisoria relativa alla pronuncia Cass., Sez. un., ud. 30 maggio 2024, sempre riguardante l’(im)possibilità della revoca della sospensione condizionale in fase esecutiva (segnalata in questa Rivista).