Cass., Sez. un., ud. 30 maggio 2024, Pres. Cassano, est. Santalucia
Con ordinanza n. 10390 del 12 marzo 2024 (consultabile in allegato) la prima Sezione della Corte di cassazione aveva rimesso alle Sezioni unite la seguente questione controversa: «Se sia legittima la revoca in executivis della sospensione condizionale della pena riconosciuta in violazione dell'alt. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota a quello d'appello, che non abbia esercitato ex officio il potere di revoca o che non sia stato investito dell’impugnazione del pubblico ministero né, comunque, di formale sollecitazione di questi in ordine all' illegittimità del beneficio».
Secondo l’informazione provvisoria diramata dalla Suprema Corte, all’esito dell’udienza del 30 maggio 2024 le Sezioni unite hanno dato al quesito soluzione affermativa.
Le motivazioni della sentenza verranno pubblicate non appena depositate.