Segnaliamo ai lettori e alle lettrici l’opinione scritta depositata in qualità di amicus curiae dall’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale (AIPDP) nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale introdotto con ordinanza del Tribunale ordinario di Siena in relazione alla fattispecie di guida “dopo” l’assunzione di sostanze stupefacenti di cui all’art. 187, primo comma, d.lgs. n. 285 del 1992, così come modificata dalla l. n. 177 del 2024.
Nel documento l’AIPDP dichiara di condividere integralmente i profili di illegittimità costituzionale individuati dal rimettente, in relazione a tutti i parametri evocati. In questo senso l’amicus curiae evidenzia come l’attuale assetto della disposizione censurata, nel quale – si ricorderà – non vi è più il riferimento allo stato di «alterazione psico-fisica» derivante dall’assunzione delle sostanze, porti alla possibile rilevanza penale di «una precedente assunzione anche di molto antecedente rispetto alla condotta di guida e tale, quindi, da non incidere in alcun modo sulle capacità del guidatore e mediatamente sulla sicurezza stradale».
A fronte dell’inequivoca volontà legislativa volta a espungere l’alterazione psicofisica dagli elementi della fattispecie incriminatrice, l’opinione che si può leggere in allegato ritiene nella sostanza che «i vulnera di costituzionalità cui la norma censurata si espone» non possano essere sterilizzati valorizzando la Circolare dei Ministeri dell’Interno e della Salute dell’11 aprile 2025, la quale – evidenzia l’amicus curiae – aveva in effetti tentato di «reintrodurre surrettiziamente il requisito dell’alterazione psicofisica espunto dal legislatore».
L’Associazione, come anticipato, giunge quindi a condividere in toto le censure mosse dal giudice remittente, tanto con riferimento al principio di necessaria offensività del reato (artt. 13, 25, comma 2, 27 Cost.), quanto rispetto ai canoni della ragionevolezza (artt. 3, 13, 25, comma 2, 27 Cost.), del finalismo rieducativo della pena (art. 27, comma 3, Cost.) e dell’uguaglianza (art. 3 Cost.), aggiungendo ulteriori considerazioni in ordine alla ritenuta violazione del principio di tassatività/determinatezza e del canone della necessaria proporzionalità dell’intervento sanzionatorio rispetto alle finalità perseguite.
L’AIPDP auspica in definitiva un intervento della Consulta che vada alternativamente nel senso di una dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 187, primo comma, d.lgs. n. 285 del 1992 “nella parte in cui non prevede la necessità di accertamento in ordine alla ricorrenza di una effettiva alterazione psicofisica derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in capo a colui che si ponga alla guida”; ovvero di una pronuncia interpretativa di rigetto che imponga un accertamento da parte del giudice “caso per caso, [del]la sussistenza di un concreto pericolo per il bene giuridico tutelato servendosi di elementi ulteriori rispetto alla mera assunzione di una sostanza stupefacente in un momento antecedente alla condotta di guida”.
(Emmanuele Penco)