ISSN 2704-8098
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  Scheda  
12 Maggio 2025


Guida "dopo" l'assunzione di stupefacenti (art. 187 c. strad.). Una circolare fa rientrare dalla finestra lo stato di alterazione pisico-fisica ed esclude l'accertamento attraverso l'esame delle urine

Quali conseguenze sui giudizi di legittimità costituzionale già promossi?



*Contributo pubblicato nel fascicolo 5/2025. 

 

1. La legge 25 novembre 2024, n. 177 ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina della contravvenzione di cui all'art. 187 c. strada. Dalla "Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti" si è passati alla "Guida dopo l'assunzione di stupefacenti". La legge di modifica ha amputato una parte del primo comma dell'art. 187 c. strada: è venuto meno il riferimento allo "stato di alterazione psico-fisica". Non è più punito il fatto di chi guida, appunto, "in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope", bensì, semplicemente, il fatto di chi "guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope".

L'amputazione di un elemento della fattispecie ne semplifica la struttura e l'accertamento, sotto il profilo probatorio. Questa, verosimilmente, è la ratio dell'intervento, espressione di una tolleranza zero nei confronti di chi si mette al volante dopo, appunto, avere assunto sostanze che possono influire negativamente sulla guida creando pericoli per la sicurezza stradale. 

Senonché l'amputazione del requisito dello stato di alterazione psico-fisica, causalmente riconducibile all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, rende  dubbia la legittimità costituzionale della riformata disposizione, che sembra prescindere da un effettivo pericolo per il bene giuridico e, quindi, da una necessaria offensività della condotta (in concreto ma anche in astratto). E' per questo che, come si è segnalato sulla nostra Rivista, è già stata sollevata una questione di legittimità costituzionale. Il caso venuto in rilievo riguarda una donna che, a seguito di esame dei liquidi biologici, presentava sostanze stupefacenti nelle urine (dove le tracce rimangono anche per diverse settimane) ma - questo il punto - non anche nel sangue (dove le tracce restano per non più di 72 ore). Il caso riguardava, insomma, una conducente chiamata a rispondere del reato per quanto, al momento del fatto, non fosse in stato di alterazione psico-fisica per uso di stupefacenti, pur avendone fatto uso (asseritamente per finalità terapeutiche, sotto forma di farmaci) tempo prima. La nuova disposizione rischia insomma di punire l'automobilista assuntore di stupefacenti (un tipo d'autore), indipendentemente dal pericolo per la circolazione stradale. E' infatti evidente che, per come formulata, la norma consente di punire chi, ad es., ha fumato qualche grammo di hashish una settimana prima e viene fermato alla guida mentre è perfettamente in sé

 

2. In questo quadro, una circolare del Ministero dell'Interno e del Ministero della Salute dell' 11 aprile 2025, che pubblichiamo in allegato, prova a porre rimedio a un intervento del Parlamento a dir poco problematico, fornendo un'interpretazione costituzionalmente orientata al principio di offensività. La circolare, nel commentare una norma incriminatrice amputata del riferimento allo stato di alterazione psico-fisica "dopo" l'assunzione di stupefacenti, legge la norma stessa, in sostanza, come se quel requisito ancora fosse presente. Si sostiene, infatti, che la residua locuzione "dopo aver assunto" starebbe a indicare "uno stretto collegamento tra l'assunzione della sostanza e la guida del veicolo: in luogo del nesso eziologico tra assunzione e alterazione, il nuovo articolo 187 cds prevede...una correlazione temporale tra l'assunzione e la guida, che si concretizza in una perdurante influenza della sostanza...in grado di esercitare effetti negativi sull'abilità alla guida". Viene da chiedersi perché, allora, è stato cancellato il riferimento allo stato di alterazione che, uscito dalla porta, rientra di fatto dalla finestra, attraverso una circolare. Sembra proprio nient'altro che un tentativo di rimediare a un errore. Lodevole nella sostanza, ma dubbio e problematico nella forma.

Sotto il profilo dell'accertamento, la circolare sottolinea come le analisi tossicologiche devono essere "capaci di circoscrivere l'assunzione in un dato temporale definito". Ciò in quanto "occorre provare che la sostanza....sia stata assunta in un periodo di tempo prossimo alla guida del veicolo, tale da far presumere che la sostanza produca ancora i suoi effetti nell'organismo durante la guida". Riecco lo stato di alterazione psico-fisica, cancellato con un tratto di penna dalla legge e reintrodotto dalla circolare. 

Sul piano operativo, la circolare - a fronte di un dato normativo (art. 187, c. 3 c. strad.) che fa riferimento al prelievo i fluidi del cavo orale e all'esame di "liquidi biologici" - conclude indicando le analisi di campioni ematici o di fluidi del cavo orale come unici metodi di accertamento "di una persistente attività della sostanza, in grado di influire negativamente sulla guida" ed escludendo che rilevi la presenza di sostanze o loro metaboliti nelle urine: essa, infatti, "sulla base di evidenze scientifiche, non può essere indicativa di una assunzione in atto".

***

 

3. Indubbiamente, la circolare fornisce ai destinatari indicazioni operative e interpretative utili per limitare l'applicazione della norma incriminatrice e ricondurla nell'alveo del principio di offensività. Senonché vi è da chiedersi, sul piano delle fonti, se l'operazione compiuta sia ammissibile e quale effetto possa avere rispetto al giudizio di legittimità costituzionale già promosso. La circolare può essere considerata alla stregua di uno ius superveniens che induce la Corte costituzionale a restituire gli atti al giudice a quo? Che valore ha la circolare, rispetto ai giudici e pubblici ministeri che non ne sono i destinatari? (Un esame delle urine che fosse agli atti può essere utilizzato o non deve esserlo?). Se, sul piano operativo, sembra ammissibile l'esclusione di quell'esame, con un'indicazione alla p.g. che delimita una previsione legislativa tecnica di carattere generico (esame dei liquidi biologici), è invece dubbio, sul piano della gerarchia delle fonti, che pur mossa da buoni propositi (in bonam partem) la circolare possa far dire quello legge ha voluto non dire più e, cioè, che deve sussistere uno stato di alterazione durante la guida, dopo e per effetto dell'assunzione degli stupefacenti. Non si può sostenere che "dopo" l'assunzione significhi necessariamente "poco" dopo, tanto più rispetto a una disposizione che richiedeva - ma non richiede più - lo stato di alterazione al momento della guida. Ecco allora il punto: può una lettura costituzionalmente orientata essere garantita da una circolare o, piuttosto, è auspicabile un intervento della Corte costituzionale, nella forma dell'accoglimento di una questione di legittimità costituzionale ovvero di una sentenza interpretativa di rigetto, che può trovare supporto anche nella circolare? Meglio la seconda, considerata anche la dubbia natura delle circolari e il loro essere in qualche modo volatili e mutevoli, non adatte di per sè a fare da puntello e garanzia del rispetto dei principi costituzionali.

A quanto pare, siamo di fronte a uno dei non rari errori che, di questi tempi, sono determinati da una legislazione affrettata in materia penale, più attenta a irrigidire la reazione punitiva che a mantenere la coerenza del sistema. Ne è peraltro conferma il fatto che la stessa legge n. 177/2024 ha modificato le norme sull'omicidio stradale e sulle lesioni stradali, senza far venire meno in quella sede il riferimento alla guida in stato di alterazione psico-fisica (appunto) conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. 

La parola alla Corte costituzionale e, nelle more, ai tanti giudici che, auspicabilmente, potranno o sollevare nuove questioni o valorizzare la circolare per un'interpretazione conforme a Costituzione, sempre che la ritengano possibile e non preclusa dal mutato dato testuale, che la circolare non può superare.