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27 Ottobre 2025


Guida “dopo” l’assunzione di sostanze stupefacenti: dal GIP di Parma un tentativo di interpretazione costituzionalmente conforme

Trib. Parma, ord. 26 settembre 2025, Gip. Agostini



1. Con l’ordinanza qui allegata il G.I.P. del Tribunale di Parma, di fronte alla richiesta di decreto penale di condanna avanzata nei confronti di un soggetto trovato positivo a cannabinoidi mentre era alla guida di un autocarro senza che tuttavia fosse accertato il perdurante effetto dello stupefacente, ha rigettato la domanda del P.M. ritenendo non configurabile il reato di cui all’art. 187, primo comma, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 «poiché si impone un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’attuale formulazione della suddetta disposizione incriminatrice».

La decisione si segnala perché, nel contesto dell’attuale dibattito in ordine all’assetto della fattispecie di guida “dopo” l’assunzione di sostanze stupefacenti delineato dalla l. 25 novembre 2024, n. 177[1], propone una soluzione innovativa, perseguendo la strada di un’interpretazione conforme alla Carta fondamentale, possibilità che – come si ricorderà – è stata invece esclusa nelle ordinanze con le quali i G.I.P. di Pordenone, Macerata e Siena hanno sollevato questione di legittimità costituzionale della fattispecie de qua[2]; interpretazione conforme che peraltro, come vedremo, si fonda proprio sulla valorizzazione di alcuni elementi testuali che già un’accorta dottrina, anche dalle colonne di questa Rivista, aveva puntualmente attenzionato[3].

 

2. Prima di soffermarci sul contenuto dell’ordinanza del G.I.P. di Parma può essere utile richiamare per sintesi le vicende che di recente hanno interessato la fattispecie di cui all’art. 187, primo comma, d.lgs. n. 285 del 1992, rinviando ai contributi riportati nella colonna a destra per ulteriori approfondimenti.

Come ben noto, il “punto di rottura” rispetto all’equilibrio applicativo ed ermeneutico che aveva raggiunto la contravvenzione in parola[4] è costituito dalla riforma del codice della strada operata con la l. n. 177 del 2024, la quale ha espunto dalla struttura dell’art. 187, primo comma, l’elemento dello stato di alterazione psico-fisica, sicché ciò che oggi rileva è la sussistenza di un mero nesso di tipo cronologico fra l’assunzione di sostanze stupefacenti e la successiva condotta di guida («guida dopo aver assunto sostanze»)[5].

Tale modifica, che nelle intenzioni del legislatore avrebbe dovuto «porre rimedio alle difficoltà operative riscontrate nella contestazione dell’illecito»[6], ha invero determinato un significativo mutamento nel paradigma dell’ipotesi contravvenzionale, la quale – perso il riferimento ad un requisito ritenuto essenziale ai fini della relativa conformità a Costituzione[7] – ha fatto registrare una brusca virata verso il modello dell’illecito di pericolo astratto/presunto[8].

Le criticità sottese alla rinnovata fattispecie di guida “dopo” l’assunzione di stupefacenti sono state immediatamente colte dalla giurisprudenza di merito, tanto che in meno di due mesi si sono registrate tre diverse ordinanze che hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale in relazione all’art. 187, primo comma, d.lgs. n. 285 del 1992: si tratta, in particolare, delle decisioni dei G.I.P. di Pordenone, Macerata e Siena, delle quali si è ampiamente dato conto in questa Rivista[9].

In tutte e tre le occasioni i Giudici rimettenti, a fronte della possibilità di emettere un decreto penale di condanna per un soggetto trovato alla guida (semplicemente) “dopo” aver assunto stupefacenti, ritenevano espressamente di dover escludere la possibilità di una interpretazione conforme funzionale a re-introdurre in sede ermeneutica il requisito della alterazione psico-fisica, giungendo così a denunciare il ritenuto contrasto della disposizione incriminatrice con una pluralità di canoni costituzionali: in particolare – e come vedremo meglio più oltre – i principi di offensività, proporzionalità, ragionevolezza, uguaglianza, tassatività/determinatezza, nonché il canone del finalismo rieducativo della pena.

In questo contesto si inseriva una circolare del Ministero dell’Interno e del Ministero della Salute, sostanzialmente coeva alle richiamate ordinanze, la quale sembrava voler implicitamente avvallare un recupero in via applicativa del requisito dell’alterazione alla guida, nell’ottica di limitare l’ambito applicativo della fattispecie[10]. Con un’inversione di rotta rispetto a quella che sembrava essere l’espressa volontà del legislatore[11], le istruzioni operative in parola evidenziavano infatti come nell’attuale assetto della fattispecie sarebbe comunque necessaria «una correlazione temporale tra l’assunzione e la guida, che si concretizza in una perdurante influenza della sostanza stupefacente o psicotropa in grado di esercitare effetti negativi sull’abilità alla guida».

Di quest’ultima novità ha tenuto conto l’opinione scritta depositata in qualità di amicus curiae dall’AIPDP nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale introdotto con l’ordinanza del G.I.P. Siena, ove l’Associazione – nell’aderire integralmente alle censure avanzate dal rimettente – ha altresì sottolineato come «i vulnera di costituzionalità cui la norma … si espone» non possano essere sterilizzati valorizzando le indicazioni fornite dalla circolare, le quali – stante la natura dell’atto che le veicola – «non sono in grado di incidere sulla disposizione censurata»[12].

 

3. Alla luce del quadro di sintesi che abbiamo tracciato, si comprende meglio l’interesse suscitato dall’ordinanza del Tribunale di Parma: a fronte della richiesta di emissione di decreto penale di condanna per il reato di cui all’art. 187, primo comma, d.lgs. n. 285 del 1992, il G.I.P. – vista l’assenza di elementi idonei a dimostrare il perdurante effetto dei cannabinoidi sul soggetto nel momento in cui venne fermato – non ha sospeso il giudizio e sollevato questione di legittimità costituzionale, ma si è direttamente pronunciato sulla richiesta del P.M. rigettandola, ritenendo praticabile un’interpretazione costituzionalmente orientata della fattispecie volta a ricavare la «perdurante necessità che l’assunzione di droghe sia produttiva di effetti alteranti le condizioni psicofisiche di chi viene sottoposto a controlli mentre si trova alla guida di un veicolo».

 

4. Nell’ordinanza in allegato il G.I.P. riconosce già in apertura come la «mera correlazione temporale» tra guida e assunzione di stupefacenti introdotta dalla novella del 2024 «strid[a] con svariati principi dettati dalla Carta fondamentale in materia penale»: principi che il giudice ripercorre nel prosieguo del provvedimento, nella sostanza richiamando (alcune del)le censure già avanzate dai Tribunali di Pordenone, Macerata e Siena; vengono dunque passati in rassegna i diversi profili di tensione dell’attuale versione dell’art. 187, primo comma, d.lgs. n. 285 del 1992 rispetto:

i) al principio di offensività, in relazione al quale l’ordinanza evidenzia il rischio per cui, potendosi prescindere dall’effettivo stato di alterazione, l’assuntore che si ponga alla guida venga punito «in quanto tale» e non in ragione di una condotta che effettivamente metta a repentaglio i beni giuridici tutelati dalla norma, secondo un inaccettabile paradigma di diritto penale d’autore;

ii) al principio di uguaglianza, posto che ad avviso del G.I.P. la norma in vigore – per come formulata – porterebbe a un’irragionevole equiparazione tra situazioni profondamente diverse tra loro, quali sono la condotta di chi si pone alla guida in stato di effettiva alterazione, da un lato, e l’assunzione di stupefacenti molto antecedente alla guida stessa «effettuata in condizioni di perfetta lucidità e capacità», dall’altro;

iii) al principio di tassatività e determinatezza, «nella misura in cui [la norma] non consentirebbe di determinare quanto tempo possa intercorrere tra l’assumere le sostanze vietate e il guidare», di modo che ai consociati non sarebbe dato comprendere il comportamento doveroso richiesto;

iv) al canone del finalismo rieducativo della pena, poiché la sanzione penale inflitta in assenza di un’effettiva alterazione psicofisica alla guida non potrebbe che essere percepita come ingiusta dall’imputato, specie laddove – ipotizza il G.I.P. – «venissero punite persino condotte attuate nell’ambito di progetti di disintossicazione, se il soggetto dovesse assumere succedanei delle sostanze droganti suscettibili di comportare una sua positività».

 

5. Ora, pur mostrando di condividere le principali argomentazioni poste a fondamento delle questioni di legittimità costituzionale già presentate alla Consulta, il Giudice del Tribunale di Parma – come anticipato – ritiene di poter (anzi, di dover) percorrere un’interpretazione orientata della norma incriminatrice, funzionale a leggere l’attuale disposizione incriminatrice come ancora fondata sul necessario accertamento dello stato di alterazione psico-fisica al momento della condotta di guida.

In questo senso viene valorizzato un argomento testuale che lo stesso Giudice riconosce essere già stato «segnalato da attenta dottrina»: si tratta, in particolare, dell’inciso iniziale del nuovo comma 2-bis dell’art. 187, ove il legislatore del 2024 dispone che gli organi di polizia stradale possano effettuare sul conducente gli accertamenti “di secondo livello” su campioni di fluido del cavo orale non solo nel caso in cui gli accertamenti non invasivi “di primo livello” abbiano dato esito positivo, ma anche «quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope».

Ebbene, secondo il G.I.P., nella misura in cui la norma prevede che soltanto in presenza del presupposto dell’effetto alterante (ricavato all’esito dei controlli “di primo livello” ovvero «altrimenti») possono essere effettuati gli accertamenti ai sensi dei commi 2-bis e 3, il reato contravvenzionale alla cui prova quegli accertamenti sono funzionali non può che «continua[re] a fondarsi» sul predetto presupposto, e ciò «nonostante l’intervento del riformatore del 2024».

In questa prospettiva ermeneutica, che valorizza il dato testuale del comma 2-bis ritenendo non possa trattarsi di una «mera incongruenza normativa» rispetto alla scelta di espungere il requisito dell’alterazione pisco-fisica dalla struttura della fattispecie[13], non è difficile scorgere le cadenze argomentative di quella dottrina che ha proposto di guardare alla formulazione attuale della fattispecie «in modo per così dire statico, senza cioè valorizzare l’evoluzione normativa»[14]: approccio che consentirebbe in effetti di individuare nel già richiamato comma 2-bis un «appiglio testuale persino esplicito nella direzione di subordinare, ancora oggi, la punibilità al ricorrere di una condizione di alterazione»[15].

 

6. Così, ricavata la «perdurante necessità che l’assunzione di droghe sia produttiva di effetti alteranti» ai fini dell’integrazione della fattispecie incriminatrice, il G.I.P. si sofferma sul caso di specie sottolineando come gli accertamenti effettuati non fossero «sufficientemente affidabili circa il perdurante effetto della marijuana» sull’imputato al momento in cui venne fermato: da un lato, infatti, la positività ai cannabinoidi era stata riscontrata dall’analisi di un campione di urine prelevato quasi due ore dopo la condotta di guida e il tasso riscontrato (83 ng/ml) non era eccessivamente superiore al valore di cut-off farmacologico (50 ng/ml); dall’altro, né gli operanti né il personale medico incaricato per gli accertamenti avevano dato atto di ulteriori indici sintomatici o comportamentali che fossero indicativi di uno stato di alterazione.

Ricordata, infine, la maggiore affidabilità degli esami ematici rispetto a quelli sulle urine nella prospettiva di accertare uno stato di alterazione al momento della guida[16], il Giudice conclude nel senso della non configurabilità del reato contestato, rigettando la richiesta di emissione del decreto penale di condanna e disponendo la restituzione degli atti al P.M.

***

7. L’ordinanza in allegato dimostra senza dubbio una ferma volontà di «cimentarsi fino in fondo con l’interpretazione conforme»[17], offrendo una soluzione immediata al caso concreto sottoposto all’attenzione del Giudice, senza attendere gli esiti del giudizio di costituzionalità sulla fattispecie incriminatrice. Si tratta di un’opzione che, come già si è evidenziato, i G.I.P. di Pordenone, Macerata e Siena avevano ritenuto di dover escludere, considerando il recupero in sede applicativa del requisito dell’alterazione – espunto dal legislatore – contrario al principio di riserva di legge.

In questa prospettiva, effettivamente, non sono pochi gli argomenti ermeneutici che rendono la strada dell’interpretazione conforme piuttosto accidentata: non solo il canone della stretta «legalità della legge»[18], ma anche quello dell’interpretazione sistematica e – soprattutto – della volontà del legislatore[19]. Il G.I.P. di Parma – come si è avuto modo di vedere – oppone di fatto a queste considerazioni (soltanto) la littera legis del comma 2-bis, reputandola sufficiente a giustificare una lettura della fattispecie ancora fondata sull’elemento dello stato di alterazione psico-fisica.

Ora, se da un lato è certamente vero che l’utilizzo nel comma da ultimo richiamato dell’avverbio modale “altrimenti” potrebbe effettivamente essere inteso «come riferito all’emergere, in qualsiasi altro modo, dei sintomi degli effetti di … sostanze»[20], dall’altro non si può nascondere come, di fronte alla formulazione del primo comma dell’art. 187, alla rubrica della fattispecie, all’inequivoca voluntas legis, l’argomento di matrice letterale difficilmente possa essere considerato – di per sé solo – sufficiente a reggere l’interpretazione costituzionalmente conforme tentata dal G.I.P. di Parma.

 

8. Piuttosto, a noi pare che il criterio interpretativo di stampo formale, fondato sul dato testuale del comma 2-bis, sarebbe potuto risultare maggiormente persuasivo se accompagnato dalla valorizzazione di ulteriori canoni ermeneutici, di portata sostanziale, rivolti cioè alla dimensione del disvalore del fatto; il riferimento è evidentemente ai principi di offensività in concreto e di proporzionalità, che nel caso di specie il Giudice non ha richiamato, almeno non nella prospettiva di giustificare il tentativo di interpretazione conforme funzionale al rigetto del decreto penale di condanna.

In questo senso è evidente come sia proprio il canone dell’offensività in concreto a giustificare un’interpretazione della fattispecie incriminatrice tesa a rendere quest’ultima applicabile soltanto laddove vi sia una qualche forma di «insidiosità del consumo di … sostanze per la sicurezza della circolazione stradale»[21]. Sul piano argomentativo, peraltro, l’interprete ben potrebbe valorizzare gli arresti della più recente giurisprudenza a Sezioni unite in tema di reati di pericolo astratto/presunto, laddove il massimo organo nomofilattico ha evidenziato come anche a fronte a tale modello di anticipazione della tutela permanga in capo al giudice la possibilità di «individuare il possibile scarto tra la presunzione operata dal legislatore […] e la realtà fenomenica», dovendosi comunque identificare una «ragionevole possibilità di produzione del danno»[22]; possibilità che evidentemente non sussiste nel caso in cui la positività allo stupefacente non comporti alcun effetto alterativo sulla condotta di guida.

Per quanto concerne invece il principio di proporzionalità, è noto come la Corte costituzionale ne abbia di recente sancito in modo espresso lo status di canone ermeneutico, riconoscendo come lo stesso debba operare «non solo come standard di legittimità costituzionale delle leggi penali, ma anche come criterio che orienta la loro interpretazione e la loro applicazione a opera del giudice comune»[23]. In questa prospettiva – come è stato perspicuamente sottolineato in dottrina – offensività ermeneutica e proporzionalità ermeneutica agiscono quali criteri sinergici e complementari, di modo che «l’un principio pretende che ci sia un’offesa al bene giuridico; l’altro che la pena sia proporzionata alla gravità di quell’offesa»[24]. Ebbene, nel nostro caso, in assenza di un’effettiva alterazione psico-fisica causata dallo stupefacente assunto prima di porsi alla guida, si configura evidentemente una situazione «neutr[a] rispetto all’interesse tutelato»[25], a fronte della quale l’intervento sanzionatorio penale risulterebbe del tutto sproporzionato.

 

9. A noi pare in definitiva che ogni tentativo di interpretazione secundum consitutionem dell’art. 187 d.lgs. n. 285 del 1992 non possa prescindere dall’adeguata valorizzazione dei canoni sostanziali della proporzionalità e dell’offensività in concreto, potendo il criterio formale fondato sul testo del comma 2-bis – si è detto, in sé non decisivo – operare soltanto in chiave sinergica (ed eventualmente confermativa) rispetto a questi ultimi.

Anche se ricostruita in questi termini, la strada volta a perseguire una lettura della fattispecie in senso conforme alla Carta costituzionale si espone tuttavia a un rischio, già ben evidenziato in dottrina, che è evidentemente quello di una difformità sul piano applicativo, essendo tale soluzione rimessa all’iniziativa e alla sensibilità di ciascun giudice[26].

Crediamo quindi che sia da condividere l’opinione di quanti hanno auspicato un intervento della Consulta sulla contravvenzione di guida “dopo” l’assunzione di stupefacenti che consenta di riequilibrare l’assetto costituzionale della fattispecie alla stregua di quei principi fondamentali che la stessa ordinanza del G.I.P. di Parma ha richiamato[27].  Un intervento chiarificatore, che – come già è stato evidenziato[28] – potrebbe assumere le forme di una sentenza di accoglimento delle questioni sollevate dai magistrati di Pordenone, Macerata e Siena, ovvero di una pronuncia interpretativa di rigetto che segnali la doverosità di un’interpretazione della fattispecie fondata (innanzitutto) sui canoni della proporzionalità e dell’offensività in concreto.

 

 

 

[2] Per un primo commento alle ordinanze di rimessione rinviamo ai già citati contributi di M.C. Ubiali, Riforma del codice della strada (l. n. 177/2024), cit., e M.L. Mattheudakis, Guida dopo l’assunzione di stupefacenti, cit.

[3] Il riferimento, come avremo modo di vedere, è a M.L. Mattheudakis, Guida dopo l’assunzione di stupefacenti, cit.

[4] Sull’assetto della fattispecie in parola nel sistema previgente rispetto alla l. n. 177 del 2024 v. A. Trinci, La guida sotto l’influenza delle sostanze stupefacenti, in S. Balzani, A. Trinci (a cura di), Diritto penale della circolazione stradale, Milano, 2021, 225 ss.; G. Losappio, sub art. 187 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in Codice penale commentato, diretto da E. Dolcini, G.L. Gatta, IV, Milano, 2021, 1365 ss.

[5] Con riferimento all’attuale assetto della fattispecie si rinvia a M.L. Mattheudakis, Le fattispecie del codice della strada, in M.L. Mattheudakis, A. Nisco, Diritto penale della navigazione e della circolazione stradale, Torino, 2025, 205 ss.

[6] In questi termini si esprimeva la relazione introduttiva al d.d.l. n. 1435 della Camera dei deputati, in www.camera.it.

[7] Rileva in questo senso l’ordinanza Corte cost., 27 luglio 2004, n. 277, in Giur. cost., 2004, 2786, con la quale la Consulta aveva ritenuto legittima la scelta del legislatore di prescindere, nella fattispecie di cui all’art. 187 d.lgs. n. 285 del 1992, dall’individuazione di soglie quantitative analoghe a quelle previste per le ipotesi di guida in stato di ebbrezza di cui al precedente art. 186, posto che a fondare il disvalore del fatto di guida in stato di alterazione da stupefacenti concorreva non già un dato ponderale, quanto piuttosto l’elemento lato sensu qualitativo degli «effetti che l’assunzione di quelle sostanze può provocare in concreto nei singoli soggetti».

[8] Sul punto M.L. Mattheudakis, Le fattispecie del codice della strada, cit., 209.

[9] M.C. Ubiali, Riforma del codice della strada (l. n. 177/2024), cit., e M.L. Mattheudakis, Guida dopo l’assunzione di stupefacenti, cit.

[10] Sul tema v. G.L. Gatta, Guida “dopo” l’assunzione di stupefacenti (art. 187 c. strada), cit., 95 ss.

[11] In questi termini M.L. Mattheudakis, Guida dopo l’assunzione di stupefacenti, cit., par. 1.

[13] In questi termini si era invece espressa l’ordinanza del G.I.P. di Macerata, che aveva ritenuto il testo del comma 2-bis «distonico rispetto alla previsione sanzionatoria»: sul punto v. M.L. Mattheudakis, Guida dopo l’assunzione di stupefacenti, cit., par. 5.

[14] Così M.L. Mattheudakis, Le fattispecie del codice della strada, cit., 207; in termini analoghi Id., Guida dopo l’assunzione di stupefacenti, cit., par. 5.

[15] M.L. Mattheudakis, Le fattispecie del codice della strada, cit., 207.

[16] Elemento già ampiamente valorizzato dalla circolare del Ministero dell’Interno e del Ministero della Salute in precedenza richiamata, e in merito al quale si rinvia a G.L. Gatta, Guida “dopo” l’assunzione di stupefacenti (art. 187 c. strada), cit., 96 ss.; M.L. Mattheudakis, Le fattispecie del codice della strada, cit., 208 ss.

[17] M.L. Mattheudakis, Guida dopo l’assunzione di stupefacenti, cit., par. 7.

[18] Secondo l’efficace espressione utilizzata, fra gli altri, da V. Maiello, La legalità della legge nel tempo del diritto dei giudici, Napoli, 2020.

[19] In questi termini M.L. Mattheudakis, Guida dopo l’assunzione di stupefacenti, cit., par. 5, che evidenzia come l’interpretazione conforme in parola «si presenta poco sintonica rispetto agli ulteriori canoni ermeneutici dell’interpretazione sistematica – la disarmonia con la formulazione dell’illecito di guida in stato di ebbrezza resta lampante – le dell’intenzione del legislatore».

[20] M.L. Mattheudakis, Le fattispecie del codice della strada, cit., 208.

[21] M.L. Mattheudakis, Le fattispecie del codice della strada, cit., 207.

[22] Così Cass., Sez. Un., 16 maggio 2025, n. 18474, in OneLegale, ove si richiamano le considerazioni in senso conforme di Corte cost., 10 luglio 2023, n. 139, in Giur. cost., 2023, 1549 ss.

[23] In questi termini Corte cost., 18 luglio 2025, n. 113, in questa Rivista, 21 luglio 2025, con nota di G.L. Gatta, Un’importante sentenza della Corte costituzionale sul principio di proporzionalità della pena come criterio di interpretazione restrittiva delle fattispecie penali.

[24] G.L. Gatta, Un’importante sentenza della Corte costituzionale sul principio di proporzionalità, cit., par. 6.

[25] L’efficace espressione è tratta dall’opinione scritta depositata in qualità di amicus curiae dall’AIPDP (p. 6), della quale si è dato conto in precedenza, nota n. 12.

[26] M.L. Mattheudakis, Guida dopo l’assunzione di stupefacenti, cit., par. 7.

[27] G.L. Gatta, Guida “dopo” l’assunzione di stupefacenti (art. 187 c. strada), cit., 97; M.L. Mattheudakis, Guida dopo l’assunzione di stupefacenti, cit., par. 7; negli stessi termini concludeva l’amicus curiae dell’AIPDP (p. 6).

[28] Così, ancora, l’opinione scritta dell’AIPDP (p. 6).