ISSN 2704-8098
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10 Giugno 2022


L’appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento: dagli Stati Uniti un modello per l’Italia?


Abstract. Con la discussione che ha accompagnato la prossima riforma del processo penale è tornata attuale la questione, per vero mai del tutto sopita, della legittimità del p.m. ad appellare le sentenze di proscioglimento. In Italia, la previsione di tale potere in capo alla parte pubblica è stata costantemente criticata da quanti la considerano un ostacolo alla piena attuazione del paradigma accusatorio. Molti hanno auspicato un intervento legislativo sul modello degli Stati Uniti, in cui vige il principio della tendenziale inappellabilità degli esiti liberatori. Il contributo, esaminate le vicende che hanno interessato i confini e i limiti dell’impugnazione della pubblica accusa nei due sistemi, pone a confronto le ragioni addotte nell’uno e nell’altro a sostegno del divieto di appello, verificando se vi sia spazio per una trasposizione, anche parziale, degli argomenti spesi oltreoceano nell’ordinamento italiano.

SOMMARIO: 1. Premessa minima: l’ordinamento italiano al banco di prova dell’appello contro le sentenze di proscioglimento. – 1.1. Le proposte di riforma. – 1.2. La “Legge Pecorella”. – 1.3. Le risposte della Corte costituzionale. – 1.4.  La ristrutturazione del giudizio di appello. – 1.5. La perdurante attualità del dibattito sulla legittimazione ad appellare del pubblico ministero. – 2. I richiami all’ordinamento statunitense. – 3. Il principio dell’inappellabilità negli Stati Uniti. – 3.1. L’affermazione giurisprudenziale del principio. – 3.2 Gli interventi legislativi. – 3.3. La successiva evoluzione della prassi. – 3.4. La questione dell’appellabilità per “errors of law”. – 4. La comparazione. – 4.1. Il diverso ruolo delle impugnazioni nei due sistemi. – 4.2. La differente origine delle regole in materia di legittimazione ad appellare. – 4.3. La diversa latitudine del double jeopardy e del ne bis in idem. – 5. Le ragioni a sostegno dell’inappellabilità nei due ordinamenti. – 5.1. La tutela del diritto alla «quiete penalistica» – 5.2. La minimizzazione delle condanne ingiuste. – 5.3 La tutela delle prerogative costituzionali della giuria. – 5.4. La limitazione dei poteri e degli abusi dell’accusa. – 5.5. La tutela dell’immagine e dell’efficienza del sistema giudiziario. – 5.6. La tutela del contraddittorio, dell’oralità e dell’immediatezza. – 6. L’(ipotizzata) appellabilità per errors of law negli Stati Uniti e il ricorso per cassazione in Italia. – 7. La parità delle parti – 8. Una riflessione conclusiva.