ISSN 2704-8098
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29 Luglio 2025


La sentenza delle Sezioni unite sulla riduzione di pena per il rito abbreviato in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni

Cass. Sez. un., sent. 27 febbraio 2025 (dep. 23 luglio 2025), n. 27059, Pres. Cassano, est. Brancaccio



Diamo notizia ai lettori che è stata depositata la sentenza delle Sezioni unite con cui è stata risolta la questione  «Se, in tema di giudizio abbreviato, la riduzione di cui all'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 44, legge 23 giugno 2017, n. 103, in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, debba essere operata nella misura unitaria di un terzo ovvero debba essere effettuata distintamente sugli aumenti di pena disposti per le contravvenzioni nella misura della metà e su quelli disposti per i delitti nella misura di un terzo».

Qui è consultabile l'ordinanza di rimessione

 

La Suprema Corte, con un’articolata motivazione, nella sentenza n. 27059/2025 ha affermato i seguenti principi di diritto:

- «nel caso di delitti e contravvenzioni posti in continuazione e oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione per il rito ai sensi dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, va operata, sulla pena inflitta per i delitti, nella misura di un terzo e, sulla pena applicata per le contravvenzioni, nella misura della metà».

«in tema di giudizio abbreviato, in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, l’erronea determinazione unitaria, nella misura di un terzo, della diminuente prevista dall’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., piuttosto che in maniera distinta, con riduzione della metà per le contravvenzioni, integra un’ipotesi di pena illegittima e non di pena illegale, sempre che la sanzione inflitta rientri nei limiti edittali».

 

In allegato può leggersi il testo della sentenza.