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10 Marzo 2022


Sezioni unite: integra un difetto di giurisdizione, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, la violazione della connessione tra reati comuni e reati militari

Cass., Sez. un., sent. 25 novembre 2021 (dep. 9 marzo 2022), n. 8193, Pres. Cassano, rel. Rocchi, ric. Blonda



Segnaliamo ai lettori il deposito della sentenza – qui pubblicata in allegato – con cui le Sezioni unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: «Poiché il riparto di potere tra giudice ordinario e giudice militare attiene alla giurisdizione e non alla competenza, anche il precetto integrativo concernente la connessione tra reati comuni e reati militari di cui all’art. 13, comma 2, c.p.p. si inquadra nello stesso riparto, con la conseguenza che la sua violazione integra un difetto di giurisdizione, deducibile o rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento».