ISSN 2704-8098
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14 Luglio 2021


Omicidio di migranti in alto mare durante la tratta verso l’Italia: la Cassazione riconosce, a determinate condizioni, la giurisdizione dello Stato italiano (informazione provvisoria)

Cass., Sez. I, u.p. 2 luglio 2021, Pres. Zaza, Rel. Aprile



Segnaliamo ai lettori che, secondo quanto si apprende dall’informazione provvisoria diramata dal servizio novità della Suprema Corte, all’esito della pubblica udienza del 2 luglio 2021, la Sezione I della Cassazione ha esaminato una questione in materia di limiti spaziali di applicazione della legge penale italiana, enunciando il principio di diritto che segue.

«Sussiste la giurisdizione dello Stato italiano, ai sensi dell’art. 7, comma 1, n. 5 cod. pen. e della Convenzione ONU di Palermo sul contrasto alla criminalità organizzata transnazionale e dell’annesso Protocollo addizionale per combattere il traffico illecito di migranti, ratificata con legge 16 marzo 2006, n. 146, allorché si proceda per un “reato grave” ai sensi dell’art. 2 della citata Convenzione (nella specie, omicidio con dolo eventuale dei migranti morti per asfissia da confinamento all’interno della stiva di un natante nella quale erano stati costretti a rimanere con violenza) commesso dallo straniero in “alto mare” nell’ambito del traffico transnazionale di migranti compiuto da un gruppo criminale organizzato, essendone derivati effetti sul territorio italiano in quanto l’imbarcazione, priva di bandiera, era diretta verso il territorio nazionale ed è stata soccorsa da una nave militare italiana intervenuta in acque internazionali sulle quali, trattandosi di un luogo non soggetto alla giurisdizione di altro Stato, trova applicazione la legge penale italiana, anche in ragione del legittimo esercizio dei poteri di polizia previsti dall’art. 110 della Convenzione di Montego Bay del 10 dicembre 1982».

(F.L.)