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25 Marzo 2026


Deposito di nuovi atti di indagine dopo l’interrogatorio “preventivo”: una recente sentenza della Corte di cassazione in materia di nullità dell’ordinanza cautelare

Cass., Sez. VI, sent. 16 gennaio 2026 (dep. 16 febbraio 2026), n. 6185, Pres. De Amicis, Rel. Amoroso



*Contributo pubblicato nel fascicolo 3/2026. 

 

1. La sentenza della Corte di cassazione che può leggersi in allegato è di particolare rilievo e interesse poiché affronta una peculiare questione relativa all’obbligo di svolgimento del c.d. interrogatorio preventivo, antecedente cioè all’eventuale adozione dell’ordinanza dispositiva di una misura cautelare.

In particolare, con il provvedimento, la Suprema Corte stabilisce che, qualora il pubblico ministero depositi nuovi atti di indagine dopo lo svolgimento dell’interrogatorio preventivo, il giudice competente a decidere sulla richiesta cautelare, che non abbia ancora deciso, deve svolgere un nuovo (secondo) interrogatorio, a prescindere dalla rilevanza degli elementi di indagine sopravvenuti.

 

2. Per comprendere l’apparato argomentativo che ha condotto la Suprema Corte a pronunciare il citato principio di diritto occorre ripercorrere brevemente la sequenza procedimentale all’origine della sentenza de qua, riassumibile in tre momenti salienti.

In data 7 luglio 2025, il g.i.p. del Tribunale di Civitavecchia procedeva all’interrogatorio “preventivo”, ex art. 289, co. 2, c.p.p., nei confronti di un dirigente comunale, indagato per i reati di turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (artt. 353 e 353-bis c.p.). Nei suoi confronti, infatti, era stata chiesta dal pubblico ministero l’applicazione della misura cautelare interdittiva della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio.

Successivamente all’espletamento dell’interrogatorio preventivo, il pubblico ministero, in data 18 luglio 2025, svolgeva un ulteriore atto di indagine, consistente nell’interrogatorio di un co-indagato, depositandolo poi presso la cancelleria del giudice competente a decidere sulla richiesta cautelare menzionata, in aggiunta a quanto già depositato in precedenza a sostegno della propria richiesta.

In seguito, in data 24 agosto 2025, il g.i.p. del Tribunale di Civitavecchia adottava la misura cautelare interdittiva con un’ordinanza poi confermata dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’appello cautelare ex art. 310 c.p.p., avverso la quale l’indagato proponeva poi ricorso per cassazione, lamentando la nullità dell’ordinanza cautelare, prevista dall’art. 292, comma 3-bis c.p.p.

 

3. La pronuncia in commento, nel ricostruire il quadro normativo rilevante per la decisione del ricorso, premette che la generale anticipazione dell’interrogatorio di garanzia, introdotta dalla c.d. legge Nordio (l. 9 agosto 2024, n. 114)[1], è prevista in ambito cautelare dall’art. 292, co. 1-quater, c.p.p., il quale stabilisce che «prima di disporre la misura, il giudice procede all’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari con le modalità indicate agli articoli 64 e 65» c.p.p., salvo che non si versi in una delle numerose ipotesi derogatorie elencate dalla disposizione.

L’anticipazione dell’interrogatorio, invero, non rappresenta una novità assoluta nel codice di rito penale poiché un’ipotesi di interrogatorio anticipato era già (ed è) prevista dall’art. 289, co. 2, c.p.p., che, proprio con riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione, prevede che «prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice procede all’interrogatorio dell’indagato, con le modalità indicate agli articoli 64 e 65».

Ora, la novella del 2024, oltre ad aver “generalizzato” l’anticipazione dell’interrogatorio (sia pur con molte deroghe), ha anche dettato una disciplina ad hoc per il suo svolgimento (art. 291, commi 1 quater – 1 novies, c.p.p.), prevedendo, fra l’altro, la nullità dell’ordinanza cautelare ove questa non sia «preceduta dall’interrogatorio nei casi previsti dall’articolo 291, comma 1 quater, nonché quando l’interrogatorio è nullo per violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 septies e 1 octies del medesimo articolo».

Proprio con specifico riferimento a questa ipotesi di invalidità, la Corte di cassazione osserva che la nullità dell’ordinanza discenderebbe – nel caso di specie – dalla violazione dell’art. 291, co. 1-octies, c.p.p. richiamato, nella parte in cui prevede che l’invito a presentarsi all’interrogatorio contenga l’avviso di deposito nella cancelleria del giudice della richiesta di applicazione della misura cautelare e degli atti presentati a fondamento dal p.m. nonché della facoltà riconosciuta alla persona da interrogare, destinataria della richiesta cautelare, di prendere visione di tali atti e di estrarne copia.

Secondo la pronuncia in esame, a ben vedere, l’ipotesi di nullità dell’ordinanza riferita alla violazione dell’art. 291, co. 1-octies c.p.p. si pone in linea con la giurisprudenza di legittimità precedente alla riforma del 2024, la quale, con riferimento all’art. 289, co. 2, c.p.p., aveva già stabilito che, qualora successivamente all’espletamento dell’interrogatorio anticipato, e prima dell'emissione del provvedimento del giudice, il pubblico ministero avesse allegato ulteriori atti di indagine, siano essi o meno dipendenti dalle dichiarazioni rese dall'indagato, il giudice avrebbe dovuto procedere ad un nuovo interrogatorio anch'esso preceduto dalla previa ostensione degli atti all'indagato ed al suo difensore, la cui mancanza avrebbe determinato la nullità per violazione del diritto di difesa[2].

Secondo la decisione in esame, se questo precedente orientamento giurisprudenziale aveva già qualificato questa ipotesi (l’interrogatorio anticipato previsto dall’art. 289, co. 2, c.p.p. svolto in assenza del preventivo deposito degli atti posti a fondamento della richiesta) come una causa di nullità (dell’ordinanza cautelare) di ordine generale a regime intermedio (art. 178, co. 1, lett. c), c.p.p.)[3], con l’introduzione dell’art. 292, co. 3 bis, c.p.p. il legislatore del 2024 avrebbe poi previsto «espressamente» la medesima ipotesi di nullità.

 

4. Un profilo di interesse ulteriore riguarda un altro passaggio argomentativo della sentenza, in cui si esclude che il giudice possa svolgere una valutazione sulla rilevanza degli atti depositati successivamente allo svolgimento dell’interrogatorio anticipato. Contrariamente, infatti, a quanto affermato prima dal G.i.p. del Tribunale di Civitavecchia, e poi, in funzione di giudice dell’impugnazione cautelare, dal Tribunale di Roma, la Corte di cassazione ritiene – in modo condivisibile – che il giudice, investito della richiesta cautelare, non possa valutare la decisività degli atti di indagine sopravvenuti al fine di decidere se svolgere o meno un secondo e nuovo interrogatorio anticipato. Secondo questa ricostruzione, l’anticipazione del contraddittorio cautelare, infatti, non serve soltanto al giudice per vagliare la fondatezza e la sussistenza delle esigenze cautelari, ma serve anche all’indagato per esercitare il diritto di difesa in ordine a tutti gli elementi che sorreggono la richiesta della misura[4].

Tale apparato argomentativo – secondo la Corte di cassazione – risulta coerente con il consolidato orientamento di legittimità in base al quale a carico del p.m. non sussiste un obbligo di trasmettere al giudice per le indagini preliminari tutti gli atti di indagine compiuti nella loro integralità, potendo, da un lato, selezionare il materiale da sottoporre al vaglio del giudice e dovendo, dall’altro lato, trasmettere tutti gli elementi a favore dell’indagato, in modo integrale[5].

Ciò premesso, secondo la Corte, qualora sopravvengano nuovi elementi di prova all’esito delle indagini svolte nelle more della decisione da parte del giudice, il pubblico ministero resta libero di decidere se depositare tali nuove emergenze a corredo della richiesta pendente, sempre che non si tratti di elementi a favore dell’indagato; tuttavia, nel caso in cui egli opti per il deposito dei nuovi elementi, «ciò comporta che il giudice competente a decidere sulla richiesta è tenuto a svolgere un nuovo interrogatorio che possa assolvere alla funzione di contraddittorio preventivo sul materiale probatorio posto a base della richiesta cautelare»[6].

 

* * *

 

5. La decisione in commento, che sembra esprimere un condivisibile approccio volto a tutelare l’effettività del diritto al contraddittorio cautelare anticipato, offre lo spunto per muovere qualche breve considerazione, anche in chiave critica.

 

5.1. Anzitutto, per un corretto inquadramento del tema, occorre precisare che il c.d. interrogatorio preventivo rilevante per il caso di specie era già previsto, ben prima della riforma del 2024, in un’unica e circoscritta ipotesi nel codice di rito: l’art. 289, co. 2, c.p.p., rimasto immutato dopo la recente novella, disciplina infatti l’anticipazione dell’interrogatorio di garanzia nel caso in cui venga richiesta dal p.m. la sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio. La ratio di questa disposizione si rinviene «nell'esigenza di verificare anticipatamente che la misura della sospensione dall'ufficio o dal servizio non rechi, senza effettiva necessità, pregiudizio alla continuità della pubblica funzione o del servizio pubblico»[7].

Dunque, poiché il “nuovo” art. 291, co. 1 quater c.p.p., introducendo un più ampio (ma comunque residuale)[8] obbligo di interrogatorio preventivo, tiene «fermo il disposto dell’art. 289, comma 2, secondo periodo» c.p.p., potrebbe configurarsi un rapporto di genus ad speciem tra il “nuovo” obbligo di interrogatorio preventivo e l’ipotesi preesistente nell’art. 289, co. 2 c.p.p. Conseguentemente, all’ipotesi – che qui interessa – di interrogatorio anticipato del pubblico ufficiale potrebbero ritenersi applicabili sia le regole introdotte nel 2024 per disciplinare il procedimento applicativo (art. 291, commi 1 quater – 1 novies, c.p.p.) sia la disposizione che prevede la nullità dell’ordinanza nei casi di violazione della disciplina introdotta (art. 292, co. 3-bis, c.p.p.).

 

5.2. Così ricostruito il quadro normativo, tuttavia, non convince del tutto quanto affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza in esame circa la riconducibilità del caso concreto alla “nuova” ipotesi di nullità speciale (art. 292, co. 3-bis, c.p.p.), nella parte in cui questa si riferisce alla violazione dell’art. 291, co. 1 octies, c.p.p.

Nel caso di specie, infatti, si è verificata la seguente “peculiarità”: il p.m. ha depositato un nuovo atto di indagine (nello specifico, il verbale di interrogatorio di un co-indagato) dopo lo svolgimento dell’interrogatorio preventivo, ma prima della decisione del g.i.p. in ordine alla richiesta cautelare. Pertanto, pur essendosi verificata una lesione del diritto di difesa, non avendo l’indagato potuto interloquire sull’atto depositato dopo la sua audizione, non sembra ravvisabile una violazione dell’art. 291, co. 1-octies, c.p.p. Questa disposizione stabilisce che l’invito all’indagato di presentarsi per rendere l’interrogatorio deve contenere l’avviso di deposito, nella cancelleria del giudice della richiesta cautelare, degli atti presentati a suo sostegno, nonché «della facoltà di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti depositati». Nel caso in esame questa disposizione non sembra essere stata violata, poiché l’invito a rendere l’interrogatorio non poteva contenere l’avviso di deposito di un atto di indagine che è sopravvenuto alla celebrazione dell’interrogatorio stesso. Sembra più corretto affermare che nel caso concreto la fonte della nullità dell’ordinanza non possa essere ricondotta direttamente alla violazione dell’art. 291, co. 1-octies, c.p.p., che nulla dice in ordine a possibili nuovi atti di indagine sopravvenuti, quanto piuttosto alla violazione di un’altra disposizione posta in funzione del diritto di difesa, quale è l’art. 289, co. 2, c.p.p., così come affermato dalla giurisprudenza sopra richiamata. Il deposito da parte del p.m. di nuovi atti rende, cioè, l’interrogatorio già svolto non più funzionale a difendersi sugli elementi raccolti nelle indagini e a fondamento della richiesta cautelare. A tal proposito, infatti, l’art. 289, co. 2, secondo periodo, c.p.p., nel disciplinare l’ipotesi de qua di interrogatorio anticipato, richiama espressamente «le modalità indicate negli artt. 64 e 65» c.p.p., dalle quali si evince anche che la persona interrogata, dopo essere stata informata sugli elementi di prova esistenti contro di lei, è invitata ad «esporre quanto ritiene utile per la sua difesa» (art. 65, co. 2, c.p.p.). Di conseguenza, il mancato svolgimento di un nuovo interrogatorio rende, nel caso di deposito di un sopravvenuto atto di indagine, nulla l’ordinanza cautelare successivamente emessa, per violazione dell’art. 289, co. 2, c.p.p., in relazione all’art. 178, co. 1, lett. c), c.p.p.

 

5.3. Occorre, infine, osservare che appare del tutto condivisibile l’assunto della Suprema Corte secondo cui «contrariamente a quanto sostenuto nell'ordinanza impugnata, non assume alcuna rilevanza la valutazione della decisività degli elementi di indagine sopravvenuti rispetto all'espletamento dell'interrogatorio»[9].

Tale rilievo, infatti, esprime una corretta visione della funzione attribuibile all’interrogatorio preventivo, il quale, pur annoverando un’ampia casistica derogatoria, muove nella direzione di consentire all’indagato di esercitare “anticipatamente” il diritto di difesa, anche in relazione alla conoscenza degli atti depositati dal p.m. Pertanto, non risulterebbe condivisibile accordare al giudice la possibilità di vagliare l’incidenza di un sopravvenuto atto di indagine, depositato dopo lo svolgimento dell’interrogatorio, sulla futura motivazione dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare: ciò che potrebbe non rilevare per il giudice, potrebbe comunque permettere all’indagato di esercitare più compiutamente il suo diritto di difesa.

In definitiva, sembra che il principio di diritto affermato con la decisione esaminata, riguardando un’ipotesi “speciale” di interrogatorio preventivo (già previsto), debba ritenersi applicabile anche alla disciplina “generale” (per quanto limitata dalle numerose deroghe) introdotta nel 2024, la quale nulla ha disposto per l’eventualità in cui il p.m. decida di depositare un nuovo atto dopo l’interrogatorio preventivo svolto.

 

 

[2] Così, Cass. pen., Sez. VI, 15 marzo 2018 (dep. 12 giugno 2018), n. 26929, in C.E.D. Cass., 273416.

[3] Tale qualificazione della nullità si pone in aderenza a quanto stabilito da Cass., Sez. Un., 30 settembre 2010 (dep. 11 ottobre 2010), n. 36212, in C.E.D. Cass., 247939.

[4] Par. 2 del “considerato in diritto” della sentenza in commento.

[5] Cass. pen., Sez. 2, 6 febbraio 2008, (dep. 18 marzo 2008), n. 12080, in C.E.D. Cass., 239739.

[6] Par. 2 del “considerato in diritto” della sentenza in commento.

[7] Così Corte cost., ord. n. 229 del 2000, in Giur. cost., 2000, p. 1794.

[8] In dottrina, da più parti si è osservato che, in realtà, l’esistenza di numerose ipotesi derogatorie allo svolgimento dell’interrogatorio preventivo presenti nell’art. 291, co. 1 quater, c.p.p., rende l’istituto di applicazione marginale. In questo senso, v.: G. Colaiacovo – G. Della Monica, L’anticipazione dell’interrogatorio di garanzia, in Penale diritto e procedura, 12 aprile 2024, p. 3; M. Gialuz, Le novità della “manovra Nordio” in materia processuale: quando l’ideologia rischia di provocare un’eterogenesi dei fini, cit.; L. Marafioti – F. Calabrese, Nobili intenti e deboli riforme: interrogatorio “preventivo” e collegio cautelare, in L. Marafioti – G. Paolozzi – F. Centorame – G. Fiorelli (a cura di), La procedura penale “riformata”. Adeguamenti normativi e recenti novelle, Torino, 2025, pp. 148-149. In particolare, con specifico riferimento alla delimitazione dell’obbligo di interrogatorio preventivo e delle relative deroghe, cfr., in un recente caso di censurabile omissione di interrogatorio preventivo, S. Mastrapasqua, Omesso interrogatorio preventivo, obbligo di adeguata motivazione e poteri del tribunale del riesame, in Arch. n. proc. pen., 6, 2025, p. 620.

[9] Par. 2 del “considerato in diritto” della sentenza in commento.