Cass., Sez. VI, ud. 25 settembre 2025 (dep. 29 ottobre 2025), n. 35328, Pres. De Amicis, Est. Di Geronimo
Segnaliamo ai lettori una sentenza della Sesta Sezione penale della Cassazione, la quale si è pronunciata con riguardo alla procedura di convalida del sequestro del corpo del reato e delle cose ad esso pertinenti disposto d’urgenza dalla polizia giudiziaria nell’ambito di una procedura estradizionale.
Nel caso di specie, la polizia giudiziaria, su richiesta dell’autorità statunitense, aveva disposto l’arresto provvisorio del ricorrente ai sensi dell’art. 716 c.p.p., nonché il sequestro del corpo del reato e delle cose ad esso pertinenti. La Corte d’appello, oltre a convalidare l’arresto, con l’impugnata ordinanza disponeva, ai sensi dell’art. 714 c.p.p., il sequestro dei beni rinvenuti in possesso dell’estradando, consistenti in documenti, denaro, carte di credito e dispositivi elettronici.
Innanzitutto, il giudice di legittimità è chiamato a chiarire se la convalida del sequestro debba essere disposta contestualmente alla convalida dell’arresto, ai sensi dell’art. 716 c.p.p. Sul punto, la Corte ha espressamente disatteso un risalente orientamento (Cass., Sez. VI, 7 giugno 1995, n. 2328), secondo cui il Presidente della Corte d’appello, quando non dispone la liberazione dell’arrestato, deve limitarsi a convalidare l’arresto con ordinanza, senza necessità di adottare analogo provvedimento in relazione al sequestro. La pronuncia in commento giunge a conclusioni opposte, affermando che, sebbene l’art. 716 c.p.p. non preveda espressamente la convalida del sequestro, arresto e sequestro costituiscono misure strettamente connesse e disciplinate in modo sostanzialmente unitario. Diversamente opinando – osserva – «si dovrebbe ipotizzare che il sequestro disposto dalla polizia giudiziaria sarebbe destinato a permanere valido ed efficace pur in assenza di qualsivoglia controllo da parte dell’autorità giudiziaria». Si aggiunge, inoltre, che il mancato controllo sull’ablazione non può essere sanato attraverso l’impugnazione (differita) in sede di legittimità, poiché l’art. 719 c.p.p. ammette il ricorso per cassazione solo avverso i provvedimenti del Presidente della Corte d’appello. Pertanto, in assenza di convalida, verrebbe meno anche la possibilità di controllo successivo. Ne consegue che l’unica interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 716 c.p.p. impone la convalida, da parte del Presidente della Corte d’appello, anche del sequestro disposto d’urgenza dalla polizia giudiziaria, unitamente alla misura dell’arresto.
Definito tale principio, viene affrontata la censura difensiva relativa alla nullità della convalida per difetto di motivazione in ordine alle ragioni poste a fondamento dell’ablazione dei beni. Sulla base di una lettura coordinata dell’art. 714, comma 1, c.p.p. e del Trattato di estradizione tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America, la Cassazione afferma che la legittimità del sequestro nell’ambito del procedimento estradizionale presuppone la puntuale indicazione del nesso di pertinenzialità tra i beni oggetto di apprensione e il reato per il quale si procede, nonché la specificazione della funzione probatoria che ne giustifica l’acquisizione.
In allegato può leggersi il testo della sentenza.
(Alessandro Malacarne)


