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  Scheda  
12 Maggio 2026


Presunzioni illimitate nel tempo in materia di patrocinio a spese dello Stato e diritto di difesa

Corte cost., sent. 12 gennaio 2026 (dep. 17 aprile 2026), n. 55, Pres. Amoroso, Rel. Luciani



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1. Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 76, comma 4-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. spese di giustizia), sollevate dal Tribunale di Firenze per supposto contrasto con gli artt. 3 e 24, commi 2 e 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede una presunzione di superamento dei limiti di reddito per accedere al patrocinio a spese dello Stato[1] al cospetto dei condannati con sentenza definitiva per i reati di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti), diversi dalle ipotesi di lieve entità ai sensi del comma 5, laddove aggravati in base al successivo art. 80, comma 1. È questa la conclusione cui è giunta la Corte costituzionale mediante la recente sentenza n. 55 del 2026, con cui è tornata a pronunciarsi sul meccanismo presuntivo di cui all’art. 76, comma 4-bis, T.U. spese di giustizia. Sebbene il Giudice delle leggi abbia dichiarato inammissibili le questioni di legittimità, trapela un messaggio chiaro: non v’è spazio per un’illimitata durata nel tempo di una presunzione di superamento dei limiti reddituali nell’alveo del patrocinio statale, pena lo svuotamento del diritto fondamentale di difesa.

È una pronuncia che si apprezza particolarmente da ogni angolo prospettico la si guardi: sia isolatamente considerata, sia, in una visione sistematica, alla luce dei suoi riverberi su un’altra preclusione basata su logiche presuntive contenuta nel d.P.R. n. 115 del 2002.

 

2. Al fine di una migliore comprensione dell’arresto, converrà precisare che l’art. 76, comma 4-bis, n. 115 del 2002 è stato introdotto nel 2008[2] ed è fondato su una presunzione di superamento dei limiti di reddito scattante al cospetto di soggetti condannati con sentenza definitiva per specifici reati «sul duplice presupposto della particolare “redditività” degli stessi e della maggiore possibilità di occultamento dei profitti da parte dei componenti, specie di vertice, delle associazioni criminali»[3]. La preclusione circa l’accesso alla garanzia è di tipo soggettivo: i redditi delle persone condannate con pronuncia definitiva individuate dalla norma si presumono superiori alla soglia per l’ammissione all’assistenza legale gratuita in relazione a qualsiasi tipo di procedimento – penale, civile, amministrativo, tributario[4] –, nonché rispetto a ogni tipologia di reato[5] e quale che sia la veste processuale dell’istante[6].

Mediante la pronuncia della Corte costituzionale n. 139 del 2010, la presunzione scolpita nella norma è stata inoltre trasformata in relativa[7]. L’art. 76, comma 4-bis, T.U. spese di giustizia è stato dichiarato incostituzionale[8] nella parte in cui non consente la prova contraria[9]. I Giudici di Palazzo della Consulta hanno avuto modo di precisare cosa ciò di fatto implichi: si tratta di «una inversione dell’onere di documentare la ricorrenza dei presupposti reddituali per l’accesso al patrocinio»; non è in questo caso sufficiente la semplice presentazione dell’autocertificazione, richiesta per la generalità degli istanti, ma occorre che siano «indicati e documentati concreti elementi di fatto, dai quali possa desumersi in modo chiaro e univoco l’effettiva situazione economico-patrimoniale»[10]. Dal canto suo, il giudice è tenuto a svolgere un rigoroso controllo, se del caso anche avvalendosi degli strumenti di verifica ex art. 96, comma 3, d.P.R. n. 115[11]; tuttavia, questo vale – come a sua volta chiarito dalla giurisprudenza di legittimità – solo se sono state effettivamente prodotte «idonee allegazioni, atte a vincere la presunzione»[12].

A distanza di dodici anni è intervenuta un’altra declaratoria di illegittimità della previsione, questa volta allo scopo di censurare la ricomprensione di una fattispecie non giustificante il meccanismo presuntivo. Si allude alla sentenza n. 223 del 2022, la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 76, comma 4-bis, per contrasto con gli artt. 3 e 24, commi 2 e 3, Cost., nella parte in cui si riferisce alla condanna per i fatti di lieve entità di cui al comma 5 dell’art. 73 n. 309 del 1990. E questo considerata la manifesta irragionevolezza di una presunzione tale per cui i condannati per ipotesi di spaccio di lieve entità supererebbero i limiti di reddito per accedere al patrocinio a spese dello Stato, con effettiva compromissione del diritto di difesa[13].

 

3. Nel solco di tale precedente si colloca l’ordinanza del 2 luglio 2025 adottata dal Tribunale di Firenze, mediante la quale venivano riscontrati analoghi profili di incostituzionalità nell’estensione normativa della presunzione di superamento dei limiti di reddito anche rispetto a coloro che hanno riportato una condanna definitiva per i delitti di cui all’art. 73 T.U. stupefacenti, laddove aggravati ai sensi dell’art. 80, comma 1 della stessa fonte e non rientranti nell’ipotesi della lieve entità.

Il caso concreto concerneva un procedimento penale in cui l’imputato aveva chiesto di essere ammesso al patrocinio statale; sennonché, dal certificato penale era emerso che egli aveva riportato nel 2000 una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti[14] in relazione a una di quelle fattispecie di fronte alle quali opera il meccanismo presuntivo in discorso e, segnatamente, per il delitto di detenzione e spaccio di stupefacenti aggravato dall’aver commesso il fatto avvalendosi di minorenni e per aver ceduto gli stupefacenti anche a questi ultimi ai sensi dell’art. 73, comma 4, T.U. stupefacenti. A fronte di ciò, il richiedente aveva allegato all’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato un’autodichiarazione con cui affermava: di possedere un reddito personale risultante dalle dichiarazioni dei redditi concernenti gli anni 2022, 2023 e 2024 non superiore al limite previsto dalla legge; di non convivere con alcuno; di non essere titolare di beni immobili o di beni mobili registrati in Italia o all’estero; di essere senza fissa dimora e di aver passato lunghi periodi di detenzione; di aver presentato, in qualità di cittadino di Stato non appartenente all’Unione europea, la richiesta all’autorità consolare della necessaria certificazione concernente eventuali redditi all’estero. Nonostante questo, il giudice a quo non aveva ritenuto assolta la prova contraria imposta dallo schema presuntivo, onde il sollevamento delle questioni di legittimità costituzionale, considerate rilevanti e non manifestamente infondate.

A quest’ultimo riguardo, per il Tribunale di Firenze, i reati previsti dall’art. 73 T.U. stupefacenti, ove commessi in presenza delle circostanze aggravanti di cui all’art. 80, comma 1, non avrebbero inciso sul reddito, a differenza dei delitti di spaccio aggravati dall’ingente quantità ex art. 80, comma 2 della stessa fonte; l’equiparazione dei primi ai secondi sarebbe stata irragionevole e avrebbe pregiudicato il diritto di difesa. Non solo. Veniva ravvisata una discriminazione tra i condannati per i singoli fatti di spaccio, qualora aggravati ai sensi dell’art. 80, comma 1, T.U. stupefacenti, e i partecipanti a un’associazione criminale finalizzata allo spaccio di non lieve entità ai sensi dell’art. 74, comma 2 della medesima normativa. Questi ultimi sono infatti soggetti alla procedura ordinaria di ammissione al patrocinio statale, contrariamente ai primi; e ciò benché il carattere stabile dell’associazione manifesti una maggiore capacità di produrre redditi illeciti. In via subordinata, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 76, comma 4-bis, T.U. spese di giustizia era circoscritta alle ipotesi aggravate di cui alle lett. a) e b) dell’art. 80, comma 1, T.U. stupefacenti rispetto al reato ex art. 73 della stessa normativa, nonché, in ulteriore subordine, con riferimento alle medesime circostanze aggravanti in relazione alla fattispecie ai sensi dell’art. 73, comma 4.

 

4. Come anticipato, la Corte costituzionale ha concluso per l’inammissibilità delle questioni per difetto di rilevanza. Nel porsi sulla scia del suo precedente n. 139 del 2010, nonché della giurisprudenza della Cassazione maturata a valle di tale pronuncia, si è rimarcato che l’esigenza che il giudice svolga in tal caso accertamenti sulle condizioni economiche dell’istante, anche in base all’art. 96, comma 3, T.U. spese di giustizia, è esclusa solo laddove quest’ultimo «non abbia allegato alcun concreto elemento di fatto idoneo a consentire il superamento della presunzione»[15]. L’impostazione, in linea con l’art. 2729 del codice civile, imporrebbe pertanto al richiedente l’onere di provare, con allegazioni adeguate, il suo stato di non abbienza e al giudice di vagliare «l’attendibilità di tali allegazioni, avvalendosi di ogni necessario strumento di indagine»[16].

Mentre quanto delineato si pone sulla scia di un’elaborazione pretoria consolidata, sono i passaggi successivi della sentenza che polarizzano le considerazioni di maggior rilievo della Corte costituzionale. Quest’ultima ha rilevato che, nonostante le allegazioni e la documentazione prodotta dall’istante, nulla il giudice rimettente avrebbe affermato quanto al difetto di redditi in capo ai familiari conviventi o provenienti dall’estero, all’assenza di diritti reali su beni immobili e mobili registrati, nonché, ancora, alla mancanza di fissa dimora e al lungo soggiorno presso i luoghi di detenzione. A prescindere dal fatto – ha proseguito la Corte – che si è al cospetto di allegazioni che avrebbero potuto condurre il giudice rimettente a svolgere gli accertamenti ex art. 96 d.P.R. n. 115 del 2002, un peso centrale assumerebbe il tempo trascorso tra la sentenza di patteggiamento per il reato potenzialmente ostativo e il procedimento entro il quale si chiede l’ammissione al patrocinio statale.

I Giudici di Palazzo della Consulta non hanno potuto fare a meno di constatare nel caso di specie la lontananza nel tempo della data della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, intervenuta nel 2000. Una circostanza che per la Corte costituzionale sarebbe foriera di una valutazione «particolarmente pregnante, allo scopo di evitare che l’illimitata durata nel tempo della presunzione si trasformi in una sanzione impropria, consistente nella limitazione perpetua all’esercizio di un diritto fondamentale come quello di difesa». Appare questo lo snodo nevralgico della decisione. Sul fronte dell’istante, il Giudice delle leggi ha affermato una modulazione dell’onere di allegazione e prova necessario a superare la presunzione, il quale deve essere tarato non solo con riferimento al fatto accertato nella sentenza di condanna per il reato che fa scattare il meccanismo presuntivo, ma anche avuto riguardo alla data di siffatta pronuncia. Detto altrimenti, quanto più risalente è quest’ultima tanto più vincibile deve considerarsi la presunzione e tanto più attenuato è da ritenersi l’onere della prova richiesto per superarla. Proiettato lo stesso ragionamento sul versante del giudice, se ne ricava un onere di motivazione rafforzato. Il giudice rimettente avrebbe dovuto, da un canto, spiegare il motivo per cui non ha considerato di svolgere gli accertamenti ai sensi dell’art. 96, comma 3, T.U. spese di giustizia e, dall’altro canto, esplicitare le ragioni per cui le allegazioni prodotte dall’istante non sarebbero state idonee a ritenere soddisfatto l’onere probatorio «a fronte di una condanna così risalente nel tempo».

 

5. La lettura della sentenza suscita diverse considerazioni.

Il ragionamento della Corte costituzionale è guidato dal faro del diritto inviolabile di difesa, la cui effettività è subordinata al concreto accesso al patrocinio a spese dello Stato in presenza di soggetti non abbienti, in linea con gli artt. 24, commi 2 e 3, Cost. Su questo sfondo si incastona la presunzione relativa di superamento delle condizioni reddituali di cui all’art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115 del 2002. Nonostante il Giudice delle leggi abbia già chiarito l’importanza di considerare il tempo trascorso tra la condanna in relazione ai reati ostativi contemplati dalla previsione e il procedimento in cui viene formulata l’istanza di ammissione al patrocinio statale[17], la decisione in discorso sembra distinguersi per compiere un passaggio ulteriore. Esclude categoricamente la possibilità che dalla disposizione in esame venga di fatto forgiata una «sanzione impropria» che preclude l’esercizio effettivo del diritto di difesa, laddove si ammetta un’illimitata durata nel tempo dello schema presuntivo. Ma il Giudice delle leggi non si ferma a questo punto e da tale premessa fa derivare una precisa modulazione dell’onere probatorio in capo al richiedente e un correlato dovere di motivazione da parte del giudice. Il primo esce attenuato, mentre il secondo emerge irrobustito in dipendenza del tempo trascorso rispetto alla data della condanna per la fattispecie penale che ostacola l’accesso ordinario al patrocinio gratuito. Laddove quest’ultima sia risalente, dal lato dell’istante è dato cogliere una pressoché sostanziale equiparazione della posizione del condannato ex art. 76, comma 4-bis, T.U. spese di giustizia rispetto a quella ordinaria, propria del regime generale di ammissione al patrocinio statale.

In una prospettiva sovranazionale, non sarà inutile, poi, rimarcare che l’onere probatorio scolpito nella pronuncia viene costruito in un’ottica di favor nei confronti del richiedente. Sebbene aggravato rispetto alla procedura ordinaria di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, questo appare pienamente in linea con il quadro convenzionale maturato con riferimento all’accusato sul fronte dell’art. 6, par. 3, lett. c), CEDU[18].

Un’unica perplessità si manifesta al cospetto del riferimento da parte della Corte costituzionale ai diritti reali su beni immobili e mobili registrati come oggetto di valutazione da parte del giudice. È una precisazione che rischia di essere fuorviante, posto che mal si concilia con la normativa vigente. A differenza della l. n. 217 del 1990, la l. n. 134 del 2001, poi ripresa sotto tale aspetto dal d.P.R. n. 115 del 2002, ha infatti eliminato ogni indicazione al patrimonio, di modo che appare indubbio che questo, se non produttivo di reddito, non possa essere preso in considerazione ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato[19]

L’ultimo rilievo esce dal perimetro dell’art. 76, comma 4-bis, T.U. spese di giustizia per raggiungere un altro meccanismo preclusivo basato su logiche presuntive. Il riferimento è all’art. 91, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 115 del 2002, il quale esclude il patrocinio gratuito nei confronti del «condannato con sentenza definitiva di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto»[20] di cui al d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74[21].

 Si tratta di previsione da ricondurre a quelle «di contenimento della spesa pubblica»[22] e costruita su una «presunzione assoluta di “abbienza”»[23] dei soggetti ivi contemplati, sulla scorta di un pensiero di fondo ruotante intorno all’«impossibilità di verifica delle condizioni economiche dell’autore»[24]. Come chiarito sia dalla Cassazione, sia dalla Corte costituzionale, la preclusione opera su un piano oggettivo, valevole, cioè, «con riferimento ai soli reati oggetto del medesimo procedimento per il quale è chiesta l’ammissione al patrocinio»[25] e non rispetto «alla condizione soggettiva di chi, indagato, imputato o condannato in altri procedimenti per uno di tali reati, assuma la qualità di indagato, imputato o condannato per reati diversi»[26]. Si coglie così la differenza rispetto all’art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115 del 2002, il quale, non sarà inutile ribadirlo, racchiude una condizione soggettiva di non ammissione al diritto. Ne deriva che, mentre l’art. 91, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 115 del 2002 vale esclusivamente rispetto ai procedimenti legati a quello in cui è stata riportata la condanna per i reati tributari, l’art. 76, comma 4-bis opera in un perimetro più ampio, nei confronti del condannato con sentenza definitiva per determinate fattispecie delittuose con riferimento alla moltitudine di procedimenti che possono coinvolgerlo.

Ciò chiarito, sarà facile comprendere la nota dolente dell’art. 91, comma 1, lett. a), T.U. spese di giustizia: la preclusione ivi racchiusa continua a manifestarsi nei termini «di assoluta insuperabilità»[27], senza ammettere alcuna prova contraria in capo all’istante quanto al rispetto delle condizioni reddituali, così rischiando di vanificare del tutto l’effettività del diritto di difesa riguardo a chi, in realtà, non può in concreto permettersi le relative spese[28].

Se tale osservazione poteva essere formulata già prima della sentenza della Corte costituzionale in commento, a valle di questa, i profili critici della previsione appaiono lampanti e sembrano rendere evidente l’incostituzionalità della norma. Il punto sta nell’esclusione da parte del Giudice delle leggi di uno sbarramento illimitato nel tempo rispetto all’accesso al patrocinio gratuito. È ben vero che questo si poteva già evincere dalla dianzi richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 2010; nondimeno, il recente approdo si apprezza per la sua particolare chiarezza. Non lascia alcun margine di dubbio nel bandire sanzioni improprie consistenti in compromissioni della difesa e si candida a venire trasposto sul versante della presunzione assoluta di cui all’art. 91, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 115 del 2002[29], sollecitando una sua trasformazione quantomeno in relativa[30]. Non resta quindi che auspicare che pure questa disposizione venga presto ricondotta nei tracciati della legittimità costituzionale, così da restituire un sistema di patrocinio statale che corra effettivamente su binari rispettosi dell’esercizio effettivo della difesa.

 

 

 

[1] Sull’istituto del patrocinio a spese dello Stato, cfr., ex plurimis, G. Bellantoni, Soggetti vulnerabili e processo penale. Nuovi scenari, Torino, 2017, pp. 52 ss.; G. Bellucci, Il patrocinio a spese dello Stato. Presupposti, casi, liquidazione del compenso e atti successivi, Torino, 2019, passim; S. Bologna, Guida al patrocinio a spese dello Stato. Nel processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, Santarcangelo di Romagna, 2018, passim; D. Bottillo, Il patrocinio a spese dello Stato nel processo penale e la difesa d’ufficio, Napoli, 2021, passim; V. Bonini, Il patrocinio a spese dello Stato, in Nuovi orizzonti del diritto alla difesa tecnica. Un itinerario tra questioni attuali e aperture del quadro normativo, a cura di D. Negri – P. Renon, Torino, 2017, pp. 405 ss.; V. Comi, voce Patrocinio a spese dello Stato, in Dig. disc. pen., Agg. V, Torino, 2010, pp. 620 ss.; C. Di Ruzza, voce Patrocinio d’ufficio e per i non abbienti, in Dig. disc. pen., Agg. II, Torino, 2004, pp. 578 ss.; L. Dipaola, La fragilità economica, in La fragilità della persona nel processo penale, a cura di G. Spangher – A. Marandola, Torino, 2021, pp. 522 ss.; Ead., Difesa d’ufficio e patrocinio dei non abbienti nel processo penale, 3a ed., Milano, 2016, passim; L. Lupária, Il nuovo procedimento di ammissione al patrocinio per i non abbienti nel processo penale, in Giur. it., 2003, pp. 836 ss.; M. Marconi, Patrocinio a spese dello Stato e difesa d’ufficio nel giusto processo. Aspetti teorico-pratici, Milano, 2003, passim; G. Pavich, Il gratuito patrocinio, Milano, 2012, passim; G. Reynaud, La difesa delle persone non abbienti, in Aa.Vv., Soggetti deboli e giustizia penale. Per ricordare Dina, Torino, 2003, pp. 49 ss.; M. Romano, Il gratuito patrocinio, in Processo penale e Costituzione, a cura di F.R. Dinacci, Milano, 2010, pp. 181 ss.; P. Sechi, Il patrocinio dei non abbienti nei procedimenti penali, Milano, 2006, passim; nonché, volendo, E. Grisonich, Legal aid e procedimento penale. Evoluzioni, paradigmi e prospettive tra Europa e Italia, Milano, 2025, passim e, in specie, pp. 359 ss.

[2] In particolare, il comma 4-bis è stato inserito nell’art. 76 d.P.R. n. 115 del 2002 dall’art. 12-ter, comma 1, lett. a), d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 luglio 2008, n. 125: sul punto, v. R. Bricchetti – L. Pistorelli, Gratuito patrocinio ad accesso ristretto, in Guida dir., 2008, n. 32, pp. 113 ss.; F. Cassibba, Le modifiche al D.P.R. n. 115 del 2002 in materia di patrocinio a spese dello Stato, in Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (d.l. 23 maggio 2008, n. 92 conv. in l. 24 luglio 2008, n. 125), a cura di O. Mazza – F. Viganò, Torino, 2008, pp. 401 ss.; A. Cianci, Le novità in tema di patrocinio dei non abbienti a spese dello Stato, in Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, a cura di G. Amato – C. Santoriello, Milano, 2009, pp. 189 ss.; M. De Giorgio – A. Matteucci – L.G. Velani, L’irrigidimento delle soluzioni procedimentali: dalla competenza del giudice di pace all’ammissione al gratuito patrocinio, in La nuova normativa sulla sicurezza pubblica, a cura di F. Giunta – E. Marzaduri, Milano, 2009, pp. 609 ss.; B. Giors, Commento all’art. 12-ter d.l. 23 maggio 2008 n. 92 (Sicurezza pubblica), in Leg. pen., 2009, pp. 332 ss.; S. Lorusso – A.E. Ricci, Le novità al “pacchetto sicurezza” (seconda parte). I profili processuali, in Dir. pen. proc., 2008, p. 1493; G. Nicolucci, Il patrocinio a spese dello Stato, in Giur. merito, 2009, suppl. al vol. XLI, pp. 99 s.; N. Russo, Modifiche alle disposizioni sul gratuito patrocinio, in Il decreto Sicurezza. D.l. n. 92/2008 convertito con modifiche in legge n. 125/2008, a cura di A. Scalfati, Torino, 2008, pp. 296 ss.; P. Sechi, Le innovazioni in materia di patrocinio a spese dello Stato: alla ricerca di un difficile equilibrio tra efficienza processuale e tutela dei non abbienti, in Le nuove norme sulla sicurezza pubblica, a cura di S. Lorusso, Padova, 2008, pp. 193 ss.

[3] Testualmente, Corte cost., 3 novembre 2022, n. 223, in Cass. pen., 2023, p. 69, con osservazioni di E. Aprile.

[4] Cfr. F. Cassibba, Le modifiche al D.P.R. n. 115 del 2002, cit., p. 402.

[5] V. Corte cost., 16 aprile 2010, n. 139, in Giur. cost., 2010, pp. 1652-1653.

[6] Cfr. N. Russo, Modifiche, cit., p. 297.

[7] Cfr. Corte cost., 16 aprile 2010, n. 139, cit., p. 1643, sulla quale si vedano P. Corso, La presunzione tributaria che non ammette la prova contraria è costituzionale?, in Corr. trib., 2010, pp. 3167 ss.; L. Dipaola, Con l’ammissibilità della prova contraria cade la preclusione al patrocinio a spese dello Stato per i condannati per determinati reati riferibili a contesti di criminalità organizzata, in Cass. pen., 2010, pp. 3373 ss.; P. Sechi, Condannati presunti abbienti e patrocinio a spese dello Stato, in Giur. cost., 2010, pp. 1655 ss.

[8] Il riferimento è ancora a Corte cost., 16 aprile 2010, n. 139, cit., p. 1643. Successivamente, i Giudici di Palazzo della Consulta hanno dichiarato manifestamente inammissibile un’analoga questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione all’art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115, per non aver il giudice a quo tenuto conto della precedente declaratoria di illegittimità: Corte cost., 21 giugno 2012, n. 155, in Giur. cost., 2012, p. 2134.

[9] Prima della pronuncia della Corte costituzionale, in dottrina era già stata ravvisata de iure condito una presunzione relativa: N. Russo, Modifiche, cit., p. 298.

[10] Le due citazioni sono sempre tratte da Corte cost., 16 aprile 2010, n. 139, cit., p. 1654.

[11] V. Corte cost., 16 aprile 2010, n. 139, cit., p. 1654.

[12] Così, Cass., Sez. IV, 22 marzo 2022, n. 13742, in CED. Cass., n. 283021. Conf., tra le altre, Cass., Sez. IV, 21 ottobre 2022, n. 44571, in Cass. pen., 2023, p. 930; Cass., Sez. IV, 27 febbraio 2018, n. 18684, in Dir. giust., 3 maggio 2018. Per una disamina sul punto, v. D. Bottillo, Il patrocinio, cit., pp. 109 ss.

[13] V. Corte cost., 3 novembre 2022, n. 223, cit., pp. 72 s.

[14] Giova precisare che, in linea con la Cassazione (Cass., Sez. IV, 6 febbraio 2025, n. 4816, in CED. Cass., n. 287406), l’ordinanza del Tribunale di Firenze esplicita che, «sebbene l’art. 76, comma 4-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 faccia riferimento testuale al solo caso dell’intervenuta sentenza penale di condanna irrevocabile, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto condivisibilmente che in tale nozione vi rientri anche la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti di cui all’art. 444 c.p.p.»: Trib. Firenze, ord. 2 luglio 2025, consultabile in G.U., n. 166 del registro ordinanze 2025.

[15] Vengono citate Cass., Sez. IV, 22 marzo 2022, n. 13742, in CED. Cass., n. 283021; Cass., Sez. IV, 17 giugno 2014, n. 30499, ivi, n. 262242.

[16] La sentenza menziona Cass., Sez. IV, 22 novembre 2016, n. 53387, in CED. Cass., n. 268688.

[17] Ci si riferisce nuovamente a Corte cost., 16 aprile 2010, n. 139, cit., p. 1643.

[18] Il riferimento è al noto caso Corte EDU, 25 aprile 1983, Pakelli c. Germania. Del resto, la stessa giurisprudenza di legittimità afferma la conformità di tale approccio alla decisione della Corte di Strasburgo: si vedano, per esempio, Cass., Sez. IV, 18 ottobre 2023, n. 50282, in OneLegale; Cass., Sez. IV, 22 novembre 2016, n. 53387, in CED. Cass., n. 268688.

[19] Cfr. Cass., Sez. IV, 12 marzo 2003, n. 24380, in CED. Cass., n. 225335. Rispetto ai beni mobili registrati, v. Cass., Sez. IV, 10 ottobre 2007, n. 41306, in CED. Cass., n. 237732. Mette in risalto la confusione ravvisabile sul tema in seno alla giurisprudenza di legittimità, D. Potetti, Errori, atti di fede e contraddizioni fra le due Corti in tema di reddito e patrocinio a spese dello Stato, in Cass. pen., 2020, pp. 702-703. Per l’esclusione del patrimonio dalla nozione di “non abbienza” a partire dalla l. n. 134 del 2001, cfr. L. Dipaola, Difesa d’ufficio e patrocinio dei non abbienti, cit., p. 66.

[20] In spregio alla presunzione di innocenza, fino a sette anni fa la disposizione estendeva la preclusione anche agli indagati e agli imputati per le stesse fattispecie penali incriminatrici. È stato l’art. 2 d.lgs. 7 marzo 2019, n. 24, in attuazione della direttiva 2016/1919/UE, a interpolare la previsione, eliminando le parole “indagato” e “imputato” e aggiungendo la locuzione “con sentenza definitiva” al termine “condannato”. La causa tributaria di esclusione dal patrocinio è stata dunque limitata ai soli condannati con sentenza passata in giudicato.

[21] V. P. Sechi, Il patrocinio dei non abbienti, cit., p. 239.

[22] In questi termini, P. Corso, Non è difendibile l’esclusione del patrocinio gratuito, in Corr. trib., 2012, p. 1624.

[23] Così, ancora, P. Corso, Non è difendibile l’esclusione, cit., p. 1625. Cfr., inoltre, V. Bonini, Il patrocinio, cit., pp. 441-442.

[24] Testualmente, Cass., Sez. I, 11 giugno 2004, n. 31177, in CED. Cass., n. 229309. Con riferimento alla precedente disciplina della l. n. 217 del 1990, v., in senso analogo, Cass., Sez. I, 17 marzo 2000, n. 2023, ivi, n. 215924.

[25] Così, Cass., Sez. IV, 12 aprile 2012, n. 22065, in CED. Cass., n. 252969. Conf. Cass., Sez. IV, 5 giugno 2012, n. 39042, in Arch. n. proc. pen., 2013, p. 65; Cass., Sez. IV, 12 giugno 2009, n. 40589, in Guida dir., 2009, n. 46, p. 61; Cass., Sez. I, 15 luglio 2004, n. 3177, in CED. Cass., n. 229309. In dottrina, cfr. P. Corso, Non è estensibile analogicamente il divieto di patrocinio a spese dello Stato, in Corr. trib., 2009, p. 3702; L. Dipaola, Osservazioni a Corte. cost., 4 aprile 2012, n. 95, in Cass. pen., 2012, pp. 2915 ss., la quale afferma che l’art. 91 d.P.R. n. 115 «presuppone il procedere e quindi procedimenti in itinere aventi ad oggetto» reati di natura finanziaria (p. 2916).

[26] In tal senso, Corte cost., 12 marzo 2004, n. 94, in Giur. cost., 2004, p. 1064, sulla quale cfr. P. Corso, La non applicabilità del patrocinio a spese dello Stato ai procedimenti penaltributari, in Corr. trib., 2004, p. 2138.

[27] Così, V. Bonini, Il patrocinio, cit., p. 442.

[28] V’è da precisare che la questione è giunta diverse volte dinnanzi alla Corte costituzionale, senza che quest’ultima abbia avuto modo di affrontarla nel merito: v. Corte cost., 15 luglio 2015, n. 162, in Giur. cost., 2015, p. 1316; Corte cost., 18 aprile 2012, n. 95, in Corr. trib., 2012, p. 1627; Corte cost., 29 dicembre 2005, n. 482, in Corr. trib., 2006, p. 465; Corte cost., 12 marzo 2004, n. 94, cit., p. 1058.

[29] A ben considerare, il giudice a quo che aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale a monte della pronuncia di Corte cost. n. 95 del 2012 aveva già sollecitato in relazione all’art. 91 d.P.R. n. 115 «un intervento dello stesso genere» di quello adottato da Corte cost. n. 139 del 2010: si legga Corte cost., 18 aprile 2012, n. 95, cit., p. 2912. Nondimeno, i Giudici di Palazzo della Consulta hanno dichiarato inammissibile la questione per difetto di rilevanza.

[30] Cfr. V. Cardone – F. Pontieri, Ancora sul gratuito patrocinio per i reati tributari, in Riv. dir. trib., 2007, n. 11, p.te III, p. 115.