DM Giustizia 5 luglio 2024 (G.U. n. 198 del 24 agosto 2024)
Segnaliamo che nella G.U. n. 198 del 24 agosto 2024 è stato pubblicato il DM 5 luglio 2024 - qui allegato - recante "Misura e condizioni del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno all’avvocato e all’interprete nei casi previsti dall’articolo 4, comma 5, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, concernente: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l’ordinamento interno»".
Il DM rappresenta un provvedimento attuativo della citata legge n. 14/2024 che, durante i lavori preparatori, è stata oggetto di un ampio commento critico del Prof. Luca Masera, pubblicato dalla nostra Rivista, al quale rinviamo.
L'art. 4, co. 5 della l. n. 14/2024, al quale dà attuazione il DM allegato, stabilisce quanto segue: "L'avvocato del migrante di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del Protocollo [n.d.r.: i cittadini di Paesi terzi e apolidi per i quali deve essere accertata la sussistenza o è stata accertata l'insussistenza dei requisiti per l'ingresso, il soggiorno o la residenza nel territorio della Repubblica Italiana] partecipa all'udienza dall'aula in cui si trova il giudice, con collegamento in modalità audiovisive da remoto con il luogo in cui si trova il migrante. Solo quando non è possibile il collegamento da remoto e il rinvio dell'udienza è incompatibile con il rispetto dei termini del procedimento, all'avvocato del migrante ammesso al patrocinio a spese dello Stato, che si reca, per lo svolgimento dell'incarico, nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, e all'interprete è liquidato un rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. La misura, comunque non superiore a euro 500, e le condizioni del rimborso sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".
In attesa di ospitare ulteriori contributi di commento, segnaliamo i rilievi critici e le preoccupazioni, in ordine alla garanzia del diritto di difesa, rappresentati dal prof. Masera nel § 6.2. del suo citato contributo da noi pubblicato, nonché dai Presidenti del CNF (Consiglio Nazionale Forense) e dell'UCPI (Unione delle Camere Penali Italiane), oltre che dal Segretario dell'OCF (Organismo Congressuale Forense), in un articolo di Patrizia Maciocchi pubblicato sul Sole 24 Ore il 27 agosto 2024 a pag. 24 ("Migranti, tetto di spesa per i difensori in Albania. A rischio il diritto di difesa").