Nota a Corte cost., sent. 5 marzo 2021, n. 30, Pres. Coraggio, Red. Petitti
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Abstract. Il contributo analizza la sentenza n. 30 del 2021 della Corte costituzionale anche alla luce della tendenza legislativa alla progressiva erosione del campo applicativo dell’art. 131-bis c.p., soffermandosi, in maniera critica, sul principale argomento utilizzato dalla Consulta per respingere le censure di illegittimità prospettate dai giudici a quibus: la «particolare complessità» del bene giuridico tutelato dall’art. 337 c.p. Tale argomento, secondo l’autore, non appare convincente sia rispetto alla ratio della non punibilità per particolare tenuità del fatto sia in prospettiva futura, in quanto porta con sé il rischio di un allargamento senza limiti dell’elenco dei reati ostativi al riconoscimento dell’esimente. L’autore si permette allora di suggerire una diversa lettura dell’istituto, che ne esalti la connessione con i principi costituzionali di cui esso è espressione, così da evitare l’inconveniente sopra prospettato.
SOMMARIO: 1. La sentenza n. 30 del 2021 della Corte costituzionale e l’ultimo precedente in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto. – 2. Il progressivo ampliamento delle preclusioni applicative della non punibilità per particolare tenuità del fatto e primi dubbi di illegittimità costituzionale. – 3. Le censure di illegittimità costituzionale prospettate. – 4. L’infondatezza della questione relativa all’art. 77 della Costituzione. – 5. L’infondatezza delle questioni concernenti il principio di ragionevolezza. – 6. L’esigenza di «speciale protezione» del bene giuridico tutelato dal delitto di resistenza a pubblico ufficiale: considerazioni critiche.
* In vista della pubblicazione su Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale, il contributo, qui pubblicato in anteprima, è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di due revisori esperti.