L. 14 luglio 2023, n. 93 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica”)
Segnaliamo ai lettori la pubblicazione della legge 14 luglio 2023, n. 93 (in G.U. 24 luglio 2023, n. 171), recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica”. L’art. 3 della legge – che entrerà in vigore l’8 agosto 2023 – introduce alcune significative novità nella disciplina penale in materia di diritto d’autore. In attesa di pubblicare contributi di approfondimento, segnaliamo che la nuova legge:
a) interviene sull’art. 131 bis c.p., nella versione da ultimo risultante dalla riforma Cartabia, aggiungendo al terzo comma un nuovo numero 4 bis per escludere che l’offesa possa essere ritenuta di particolare tenuità – e che pertanto operi la relativa causa di non punibilità – quando si procede “per i delitti previsti dalla sezione II del capo III del titolo III della legge 22 aprile 1941 n. 633, salvo che per i delitti di cui all’articolo 171 della medesima legge”. Va purtroppo rilevato come si sia subito concretizzato un rischio insito nella predisposizione di un catalogo di reati esclusi dalla sfera della causa di non punibilità. Quel catalogo, inserito nell’art. 131 bis c.p. dal d.lgs. n. 150/2022, rappresenta plasticamente il ‘prezzo’ pagato dal Governo Draghi alla mediazione politica per giungere – in linea con le esigenze di deflazione del carico giudiziario e con gli obiettivi del PNRR – ad un generale ampliamento della portata della causa di non punibilità stessa, che interessa ora i reati puniti con pena detentiva non superiore nel minimo a due anni. Se il legislatore dovesse proseguire su questa strada, estendendo il novero delle esclusioni, la causa di non punibilità finirà con il risultare sempre più depotenziata proprio in un frangente in cui il sistema, per raggiungere gli obiettivi del PNRR, ha vitale bisogno di valvole deflative come l’art. 131 bis c.p.;
b) estende la portata del delitto di cui al comma 1 dell’articolo 171 -ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 aggiungendo una nuova lettera h -bis ) che punisce “chiunque abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell’articolo 85 -bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un’opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l’esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita”;
c) interviene sulla disciplina della norma incriminatrice di cui all’articolo 174 -ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 apportando le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) dopo la parola: «duplica,» sono inserite le seguenti: «mette a disposizione,»; 2) dopo la parola: «supporti» sono inserite le seguenti: «o servizi»; b) al comma 2: 1) dopo la parola: «noleggiate» sono inserite le seguenti: «o per la quantità di opere o materiali protetti resi potenzialmente accessibili in maniera abusiva attraverso gli strumenti di cui al comma 1»; 2) le parole: «euro 1032,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 5.000».
(Gian Luigi Gatta)