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30 Dicembre 2022


Giustizia penale: in vigore la riforma Cartabia. Il testo delle norme transitorie modificate dalla l. n. 199/2022 in sede di conversione del d.l. n. 162/2022

Le norme transitorie della riforma Cartabia aggiornate l. 30 dicembre 2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022



1. La riforma del processo e del sistema sanzionatorio penale (c.d. riforma Cartabia: d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) è in vigore da oggi. Come è noto, l’art. 6 del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (c.d. decreto rave, il primo del Governo Meloni), inserendo nel d.lgs. n. 150/2022 il nuovo art. 99-bis, ha differito dal 1° novembre 2022 al 30 dicembre 2022 l’entrata in vigore dell’intera riforma, realizzata in attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n. 134. Il d.l. n. 162/2022 è stato convertito in legge oggi, dalla l. 30 dicembre 2022, n. 199. Viene comunque così raggiunto, entro il termine stabilito (la fine dell’anno), uno degli obiettivi del PNRR, concordati dal Governo con la Commissione Europea. E si completa così, finalmente, la realizzazione della riforma realizzata dal Governo Draghi su proposta dalla Ministra Cartabia, anche attraverso i lavori della Commissione Lattanzi e di sei gruppi di lavoro costituiti presso l’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia per l’attuazione della legge delega (coordinatori: Giorgio Lattanzi, Ernesto Lupo, Giovanni Canzio, Adolfo Ceretti, Michele Caianiello, Gian Luigi Gatta).

Come si ricorderà, infatti, una prima parte della riforma, contenuta nell’art. 2 l. n. 134/2021 e costituita da disposizioni immediatamente prescrittive, era già entrata in vigore nell’ottobre del 2021. E’ la parte che, in particolare, riforma la disciplina della prescrizione del reato e introduce il nuovo istituto della improcedibilità dell’azione penale per superamento dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione (art. 344 bis c.p.p.). La seconda parte della riforma, che entra oggi in vigore, rappresenta senz’altro quella più corposa e destinata, trasversalmente, a impattare sul processo e sul sistema sanzionatorio penale. La nostra Rivista ha già pubblicato alcuni contributi di approfondimento (in particolare, quanto alle disposizioni processuali, un’approfondita disamina del Prof. Mitja Gialuz) e altri ne pubblicherà, nelle prossime settimane.

 

2. In sede di prima applicazione, particolare rilievo assumono le disposizioni transitorie, che interessano diversi ambiti di disciplina. A tal proposito va segnalato che alcune disposizioni transitorie erano già previste dal d.lgs. n. 150/2022; altre sono state inserite in esso, o modificate, in sede di conversione del decreto-legge n. 162/2022. La nostra Rivista ha pubblicato sia il testo del d.lgs. n. 150/2022, e della relativa relazione illustrativa, sia il testo delle disposizioni transitorie inserite o modificate dalla legge di conversione del d.l. n. 162/2022, attualmente in corso di pubblicazione (entro la mezzanotte). Non appena disponibile, pubblicheremo il testo coordinato del d.lgs. n. 150/2022, comprensivo delle modifiche apportate dalla legge di conversione del d.l. n. 162/2022. Segnaliamo inoltre che, sulla nostra Rivista, è altresì stata pubblicata un’articolata relazione dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione sui profili di diritto transitorio e intertemporale, che non ha potuto però tenere conto delle ulteriori novità apportate dalla conversione del d.l. n. 162/2022.

Di seguito, a mo’ di guida alla lettura, riportiamo un elenco delle disposizioni transitorie del d.lgs. n. 150/2022 – tutte previste nel Titolo VI (artt. 85-97-bis) –, utile per farsi un’idea dell’ambito di applicazione della disciplina transitoria. In neretto vengono indicate le disposizioni inserite o modificate in sede di conversione dal d.l. n. 162/2022. Il lettore troverà, in allegato, il testo delle disposizioni da noi predisposto, in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo coordinato.

Questo l’elenco delle disposizioni transitorie:  

Art. 85. Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità

Art. 85-bis. Disposizioni transitorie in materia di termini per la costituzione di parte civile

Art. 86. Disposizioni transitorie in materia di notificazioni al querelante

Art. 87. Disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico

Art. 87-bis. Disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze

Art. 88. Disposizioni transitorie in materia di restituzione nel termine

Art. 88-bis. Disposizioni transitorie in materia di indagini preliminari

Art. 88-ter. Disposizioni transitorie in materia di inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere

Art. 89. Disposizioni transitorie in materia di assenza

Art. 89-bis. Disposizioni transitorie in materia di udienza predibattimentale

Art. 90. Disposizioni transitorie in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato

Art. 91. Disposizioni transitorie in materia di rimedi per l’esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo

Art. 92. Disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa. Servizi esistenti

Art. 93. Disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa. Inserimento nell’elenco dei mediatori

Art. 93-bis. Disposizioni transitorie in materia di mutamento del giudice nel corso del dibattimento

Art. 94. Disposizioni transitorie in materia di videoregistrazioni e di giudizi di impugnazione

Art. 95. Disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi

Art. 96. Disposizioni transitorie in materia di estinzione delle contravvenzioni in materia di alimenti

Art. 97. Disposizioni transitorie in materia di esecuzione e conversione delle pene pecuniarie

Art. 97-bis. Disposizioni transitorie in materia di iscrizione nel casellario giudiziale di provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive