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  Opinioni  
14 Novembre 2022


Aspettative e ambizioni del paradigma riparativo codificato


*Testo, corredato delle note, della relazione svolta al Convegno nazionale della Associazione tra gli Studiosi del Processo Penale “G.D. Pisapia”, Foggia, 21-23 ottobre 2022.

 

1. Le ragioni di una scelta non scontata. Svelare il ruolo assegnato alla giustizia riparativa nell’assetto riformato del processo penale e del sistema sanzionatorio è l’impegno cui sollecita la legge delega 27 settembre 2021, n. 134 mirata allo specifico obiettivo, dichiarato fin dalla sua intitolazione[1], di recuperare l’efficienza del processo penale – in qualunque modo la si voglia intendere – anche in vista della acquisizione di importanti finanziamenti [2].

 

L’apertura al paradigma riparativo è certamente inattesa, nonostante il crescente interesse che la dottrina penalistica dedica al tema. Resta, infatti, una scelta non scontata se si pensa che la manovra riformatrice origina testualmente – nella forma di emendamenti – da un d.d.l. (A.C. 2435)[3] figlio della stagione della retorica giustizialista e del populismo giudiziario[4].

Eppure si muove nella linea della continuità anche con il recente passato, benché con significative differenze: adempie a impegni sovranazionali che reclamano una doverosa attenzione alle esigenze di tutela della vittima di reato. In sostanza, prosegue sul percorso già intrapreso nell’intento di allineare la politica penale nazionale a quella europea trasfusa nella direttiva 29/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, che vi ha dato attuazione, si è preoccupato di approntare forme di tutela della vittima nel processo e dal processo; le contestuali scelte di politica criminale hanno, a loro volta, insistito sulle esigenze di tutela della vittima, tuttavia vista e interpretata come portatrice di una preminente istanza di punizione. Da qui interventi legislativi proiettati alla sua protezione anche dal crimine e dal criminale secondo logiche prevalentemente securitarie.

Non provoca fratture la nuova legge delega che, anzi, ha rafforzato con disposizioni immediatamente precettive la tutela processuale della vittima, almeno in relazione a vittime di certi reati [5].

Ciò che segna la differenza è l’arricchimento della prospettiva che si estende a un ulteriore fronte di tutela, presente nella direttiva citata e che la legge delega peraltro richiama (art. 1 comma 18 lett. a), prospettiva sin qui, tralasciata e, ove tentata, subito neutralizzata[6]. Anche perché, stando alla interpretazione fornita dalle stesse linee guida della direttiva, non si è imposto agli Stati membri l’obbligo di introdurre servizi di giustizia riparativa; piuttosto si sono dettate le regole di garanzia da riconoscere alla vittima che si avvalga di tali servizi[7].

Ora si intende realizzare anche una diversa esigenza di cui la vittima è portatrice: offrirle protezione nel processo e dal processo non è sufficiente, occorre soddisfare altresì il suo bisogno di riparazione dell’offesa provocata dal reato. E, allo scopo, è risultato inevitabile fare ricorso agli strumenti offerti dalla giustizia riparativa.

Resta da aggiungere che questa porzione della riforma non vive di vita isolata e autonoma; si innesta, anzi, nel sistema punitivo rinnovato, concorrendo alla realizzazione dei suoi obiettivi, quelli resi espliciti e quelli rimasti sottintesi.

 

 

2. Il modello riparativo. A quale riparazione si faccia riferimento e a quale modello di giustizia riparativa si sia voluto destinare addirittura una disciplina organica è questione affrontata dal legislatore della riforma.

Va detto che non si riscontra unanimità di opinioni sulla definizione di giustizia riparativa, definizione che la legge delega, peraltro, ha preteso. Sul punto la discussione è aperta tra gli studiosi.

Un orientamento massimalista la dilata a pressoché ogni attività riparativa dell’autore del reato (risarcimento/lavori di pubblica utilità/condotte riparatorie nel processo agli enti e persino la collaborazione processuale[8]) in grado di estenderne la portata potenziale all’intero sistema penale; stando a un approccio c.d. puro (o “olistico”) ciò che la contraddistingue è l’incontro tra le parti e la comunicazione tra autore e vittima e perciò va limitata a un “contesto informale ma ben definito, di comunicazione tra più soggetti (vittima, autore, persone di supporto, esponenti della comunità) in presenza di un soggetto facilitatore” [9].

 

Il legislatore della riforma non elude la questione.

Nel momento in cui la legge delega indica, come referenti dell’operazione, la direttiva 2012/29/UE nonché le fonti internazionali e specifica che la nuova disciplina organica va costruita, nei suoi principi e connotazioni, nell’interesse della vittima e dell’autore del reato (art. 1 comma 18 lett. a), opta chiaramente a favore del secondo indirizzo. Il delegato, peraltro, esegue scrivendo norme improntate al metodo dialogico: partecipanti, tipologie di programmi, esiti riparativi[10] evocano, appunto, l’incontro tra offensore e offeso/vittima. Senza contare l’apparato normativo dedicato alla formazione professionale del mediatore (artt. 59 e 60  d.lgs. 10 ottobre 2022, n, 150).

Si tratta di una precisa scelta di campo che presidia l’identità della giustizia riparativa, ma anche, per così dire, necessitata e di convenienza.

Il sistema penale già conosce e regola condotte di riparazione in senso lato. Non solo nella legislazione speciale (in particolare, in tema di criminalità ambientale; responsabilità da reato degli enti), pure nel codice penale sono disseminate ipotesi di condotte riparatorie di riduzione post factum della offensività del reato[11]. Niente hanno a che spartire con la giustizia riparativa: la condotta ripara l’offesa intesa come bene giuridico tutelato dalla norma, per la quale può bastare anche il risarcimento del danno e/o l’eliminazione delle conseguenze dannose del reato. Nel contesto della giustizia riparativa l’offesa da riparare è entità complessa e più ampia rispetto al danno poiché include, inoltre, una “componente tendenzialmente soggettiva[12].

Le condotte riparatorie fanno parte della giustizia tradizionale che se ne avvale nel suo progetto di affermazione del principio di extrema ratio del diritto penale. La riforma le conserva in ragione della loro utilità già sperimentata; come sarà più chiaro in seguito, le configura quale clausola di salvaguardia per i casi di impossibilità di fare spazio alla giustizia riparativa, vale a dire di suo “non funzionamento” .

 

 

3. Il ruolo della giustizia riparativa. nel sistema punitivo riformato: a) la regola e l’eccezione. Ma una volta verificato che il “modello” di giustizia riparativo preferito è quello puro o c.d.“olistico” si tratta di capire come sia stato reso funzionale al sistema riformato sul fronte sia del processo penale sia del sistema sanzionatorio.

L’interrogativo schiude due questioni diverse e distinte che tuttavia si intrecciano: l’una riguarda la relazione che si instaura tra giustizia riparativa e giustizia penale tradizionale, l’altra si riferisce ai suoi rapporti con il processo penale e, in particolare, con il proposito efficientistico che sorregge la messa a punto della sua regolamentazione.

Anche al riguardo, il legislatore assume una posizione precisa.

Laddove prevede che i programmi di giustizia riparativa si innestano nel procedimento penale e affida al legislatore delegato il compito di individuare sedi e ricadute degli esiti riparativi (art. 1 comma 18 lett. c e lett. e), il legislatore delegante delinea per la giustizia riparativa un ruolo, di regola, complementare anziché alternativo/sostitutivo del processo e della risposta sanzionatoria.

Precisare che cio è la regola si impone a fronte di un caso – è l’eccezione – in cui l’intervento della giustizia riparativa produce effetti sostitutivi e persino di deprocessualizzazione: è l’ipotesi dei reati procedibili a querela suscettibile di remissione.

Se, in virtù dell’accordo tra offensore e offeso, favorito da programmi riparativi, l’offeso si astiene dal presentare querela (l’art. 44 comma 3 d.lgs. n. 150/2022 ne ammette l’accesso anche prima che sia proposta) si evita lo stesso avvio del processo realizzando il più consipicuo effetto deflativo del carico giudiziario.

Se, dopo averla presentata, il querelante la rimette (e ciò è consentito fino a che la sentenza non sia diventata irrevocabile), la conciliazione tra offensore e offeso sostituisce l’eventuale applicazione della sanzione, assorbita dalla estinzione del reato con chiusura del processo. Al punto che si è sancito espressamente che la partecipazione del querelante a programma concluso con esito riparativo equivale a remissione tacita di querela (art. 152 comma 3 n. 2 c.p. e art. 90-bis, lett. p-ter c.p.p.).

Va osservato, inoltre, che solamente con riferimento a reati procedibili a querela rimettibile si prevede una possibilità di sospensione del procedimento o del processo (nuovo art. 129-bis comma 4 c.p.p.) a richiesta dell’imputato[13], per un tempo prefissato nel massimo (non oltre 180 giorni) e ciò per consentire lo svolgimento di un programma riparativo: poiché un eventuale esito riparativo equivale a remissione di querela (art. 152 comma 3 n. 2 c.p.) il tempo occorso compensa questa stasi procedimentale, ancora con significativi effetti deflativi.

 

 

4. (segue) b) operatività binaria. Si può muovere da questa particolare soluzione normativa – pensata con esclusivo riguardo a reati a querela rimettibile, invero destinatari di una specifica e distinta disciplina – per affrontare la questione dei rapporti tra giustizia riparativa e processo penale.  

Si tratta di rapporti problematici dal momento che i tempi della giustizia riparativa sono variabili e non predeterminabili (e peraltro i relativi esiti positivi restano incerti), vale a dire non sono di per sé allineati ai tempi della dinamica procedimentale, per di più rivisitata in vista degli obiettivi di efficienza e celerità perseguiti dalla complessiva riforma.

Per decifrare le scelte compiute in proposito, occorre avere presente che il legislatore ha voluto aprire un accesso incondizionato alla giustizia riparativa rendendola praticabile in ogni stato e grado del procedimento penale – oltre che in sede esecutiva – e senza preclusioni circa fattispecie e gravità del reato (art. 1 comma 18 lett c). Proposito ambizioso, anzi sproporzionato per eccesso rispetto ai modelli di giustizia riparativa costruiti dalla dottrina[14]. Soprattutto, proposito che complica ulteriormente l’individuazione dei limiti di compatibilità tra esigenze della giustizia riparativa ed esigenze del processo.

Al riguardo, la costruzione normativa lascia intendere che si sono individuati, per la giustizia riparativa, due livelli di operatività: premesso che giustizia penale e giustizia riparativa trovano genesi comune nel reato commesso e che la giustizia riparativa deve incontrare il processo, si sono previsti e regolati diversamente i momenti di intersezione con ricadute nel processo dai momenti di intersezione senza ricadute.

Il primo fronte – attinente alle intersezioni con ricadute – è interamente occupato da istituti già contemplati dal diritto penale.

Gli uni integrano cause di non punibilità sopravvenuta o di estinzione del reato e, pertanto, producono effetti di riduzione della penalità con deflazione del carico giudiziario. La loro area applicativa è stata ampliata e sono stati resi sedi ospitanti di percorsi di giustizia riparativa[15].

Gli altri istituti sono orientati alla riduzione della risposta sanzionatoria.

Riducono l’area della penalità incidendo, in sostanza, sull’an della pena, anzitutto, l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.). Il riferimento alla condotta susseguente al reato, come indicatore della tenuità dell’offesa, allude, difatti, alla intrapresa di percorsi riparativi oltre che alle già disponibili condotte di riparazione del danno. L’esito riparativo di un programma attivato precocemente, nella fase delle indagini, può sorreggere la richiesta di archiviazione (art. 411 comma 1 bis c.p.p.).

Da considerare, in secondo luogo, l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova. La nuova formulazione dell’art. 464-bis c.p.p. aggiunge espressamente, tra i contenuti del programma trattamentale, oltre alla mediazione con la persona offesa, lo svolgimento di programmi di giustizia riparativa che, anche in questo caso, si affiancano a condotte riparatorie del danno: risarcimento, restituzioni, eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze dannose. L’esito positivo della messa alla prova, grazie altresì alla riparazione dell’offesa, produce l’estinzione del reato e chiude il processo o evita la stessa instaurazione della fase processuale ove l’istituto sia applicato nelle indagini (art. 464-ter c.p.p.).

Rilevante importanza riveste, poi, il regime della procedibilità a querela suscettibile di remissione, di per sé sede naturale di soddisfazione degli interessi dell’offeso inclusa la riparazione mediante conciliazione con l’offensore. Utile rimarcare che, stando alla disciplina dell’art. 162 ter c.p., condotte riparatorie, quelle già citate, assunte dall’imputato producono lo stesso effetto estintivo della remissione di querela, al di là e contro la volontà dell’offeso. Resta il fatto che, in entrambi i casi la vicenda penale giunge a conclusione.

Riducono la risposta sanzionatoria, vale a dire il quantum della pena, in primo luogo, il nuovo parametro che, alla stregua della previsione generale dell’art. 58 comma 1 d.lgs. n. 150/2022, dilata il giudizio commisurativo di cui all’art. 133 c.p. consentendo di valutare l’esito riparativo al fine di una più puntuale individualizzazione della pena, incentrata sui rapporti tra autore del reato e offeso; a lato di questo si collocano la nuova disciplina delle circostanze attenuanti comuni (art. 62 n. 6 c.p.) che dà valore alla partecipazione a un programma di g. r. concluso con esito positivo così come la nuova regolamentazione della sospensione condizionale della pena non superiore a un anno (art. 163 comma 4 c.p.).

Pure con riguardo a questi ultimi istituti, la riparazione dell’offesa, mediata dai programmi di giustizia riparativa, affianca le condotte riparatorie del risarcimento del danno, restituzioni e eliminazione o attenuazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.

Come si può notare, la riforma ha adattato taluni istituti del diritto penale in modo da poter accogliere percorsi riparativi e relativi esiti positivi. Ma non si è posta al servizio esclusivo della giustizia riparativa: sempre la riparazione dell’offesa convive, come già osservato, con la riparazione del danno per condotte riparatorie ed assume l’identica valenza.

 

Tuttavia riparazione dell’offesa e condotte riparatorie del danno sono poste in un rapporto di alternatività, utile alla realizzazione degli obiettivi del sistema: riduzione della risposta sanzionatoria con correlativa eventuale deflazione del carico giudiziario. Per le ipotesi in cui non sia praticabile la via della giustizia riparativa (reato senza offesa, dissenso di uno o di entrambi gli interessati circa l’accesso alla giustizia riparativa), resta aperta la strada delle condotte riparatorie rimesse alla disponibilità unilaterale e autonoma dell’indagato/imputato. Queste, operano, infatti, come clausola di salvaguardia in vista della efficienza della macchina giudiziaria.

 

La riforma ha evitato, invece, di conformare e, anzi, di deformare gli istituti del processo penale: sue struttura e finalità sono rimasti inalterati. Piuttosto, ha orientato alla massima efficacia deflativa la regolamentazione degli effetti del regime della procedibilità a querela. Oltre a introdurre l’ipotesi sospensiva del procedimento e processo segnalata (art. 129-bis comma 4 c.p.p.), si sono previste due nuove cause di remissione tacita della querela: quella, già ricordata, della partecipazione del querelante a programma concluso con esito riparativo (art. 152 comma 3 n. 2 c.p. e art. 90-bis, lett. p-ter c.p.p.) e quella relativa alla ingiustificata mancata comparizione all’udienza del querelante debitamente informato (art. 152 comma 3 n. 1 c.p. e art. 90-bis, lett. n-bis c.p.p.).

Per il resto, il processo sottopone la giustizia  riparativa alle sue regole.

Gli esiti riparativi, infatti, sono fruibili nel processo a due condizioni: anzitutto, che il programma di giustizia riparativa abbia riguardato la vittima che rivesta il ruolo processuale di persona offesa; in secondo luogo, che l’esito riparativo sia stato realizzato entro i limiti preclusivi fissati normativamente, i medesimi stabiliti per le condotte riparatorie. E, per entrambe le ipotesi, le soglie massime di spendibilità sono comprese nell’arco procedimentale che va dalle indagini al giudizio di primo grado: oltre si chiude lo spazio per una giustizia riparativa in grado di provocare ricadute nel processo.

Resta a parte, perché dotata di autonoma e diversa regolamentazione, l’ipotesi dei reati procedibili a querela suscettibile di remissione per la quale non valgono limiti preclusivi; poiché la remissione è praticabile sino alla sentenza irrevocabile, fino a quel momento si può offrire alla valutazione del giudice l’esito riparativo che la integra (art. 152 comma 4 c.p.)

In sostanza, nemmeno il processo si pone al servizio della giustizia riparativa, semmai ne mette a frutto le potenzialità deflative, suo risultato comunque indiretto.

 

Il bacino delle intersezioni senza ricadute adempie al criterio di delega che vuole la giustizia riparativa accessibile in ogni stato e grado del procedimento (art. 1 comma 18 lett. c) così definendo il suo secondo livello di operatività. Interseca il processo senza produrre esiti spendibili e soprattutto prescinde dalle aspettative di giovare in termini di relativa deflazione.

La sua fisionomia, sottotraccia nella legge delega, è resa manifesta dal d.lgs. n.150/2022; questo delinea la disciplina organica della giustizia riparativa e interpola numerose disposizioni del codice di rito prevedendo, quasi ossessivamente, l’informativa all’indagato/imputato e alla persona offesa della facoltà di accedere a programmi di giustizia riparativa.

In taluni casi l’avviso interviene a tempo scaduto per la fruibilità processuale di un eventuale esito riparativo. Così, stando all’art. 601 comma 3 c.p.p., il decreto di citazione per il giudizio di appello deve ora contenere anche tale informativa; ma il giudice di secondo grado non può manipolare la sentenza impugnata valutando un esito riparativo sopravvenuto e non offerto alla decisione del primo giudice. E, in assenza di specifiche previsioni nella sede propria, non pare che la portata generalissima dell’art. 129 bis c.p.p. e la laconica disposizione dell’art. 58 d.lgs. n. 150/2022 autorizzino un simile incremento dei suoi poteri decisori.

La prima norma funge da vettore: apre l’accesso a programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento, come imposto dalla legge delega. Già partecipa della logica della giustizia riparativa: non a caso, coinvolge l’imputato e chi è vittima secondo le definizioni stabilite dalla sua disciplina organica (art. 42 comma 1 lett. b d.lgs. n. 150/2022 ) anziché la “persona offesa” in senso processuale; inoltre, impegna il giudice a un vaglio di utilità riferito alla risoluzione delle questioni – appunto riparatorie – “derivanti dal fatto per cui si procede” sempre che ciò non pregiudichi “l’accertamento dei fatti” (art. 129 bis comma 3 c.p.p.), vale a dire della responsabilità circa il reato, oggetto del processo.

La disposizione generale dell’art. 58 comma 1 d.lgs. n. 150/2022 chiude la parentesi riparativa regolando la sorte processuale dei suoi esiti: quello positivo è demandato alla valutazione dell’autorità giudiziaria “per le determinazioni di competenza”, senza cioè poter dare fondamento a competenze nuove e diverse da quelle già contemplate.

In altri casi, l’avviso segnala una opzione antieconomica, difficile da praticare.

È quanto si riscontra a proposito dell’art. 447 c.p.p. riferito alla richiesta di patteggiamento nella fase delle indagini; accolta dal giudice, il decreto di fissazione della relativa udienza include l’informativa citata (nuovo comma 1). Ma pare non ipotizzabile che l’imputato mandi a monte un accordo sulla pena, presumibilmente conveniente, già definito con l’accusa in vista di un accordo eventuale e incerto da sperimentare con l’offeso.

Lo stesso vale per l’art. 460 c.p.p. riferito ai requisiti del decreto penale di condanna. Anche per questo si prevede, quale contenuto obbligatorio, l’informativa circa la facoltà di accedere a programmi di giustizia riparativa (nuova lett. h-bis dell’art. 460 comma 1). Non è chiaro quali vantaggi ne potrebbe ricavare il condannato a fronte dell’alea implicita nel percorso riparativo: difatti, la rinuncia alla opposizione comporta la riduzione di un quinto della pena pecuniaria applicata (nuova lett. h-ter dell’art. 460 comma 1 c.p.p.), già definita al ribasso rispetto al minimo edittale; se applicata in sostituzione della pena detentiva, operano criteri di ragguaglio riformati in senso favorevole (art. 459 comma 1-bis c.p.p.) e comunque il suo pagamento estingue il reato (art. 460 comma 5, quarto periodo aggiunto c.p.p.). Senza considerare che la scelta dell’opposizione riapre la partita sul tema della responsabilità, vale a dire sulla fondatezza della decisione di condanna.

 

 

5. Ambizioni condivise. Per intendere il senso di queste previsioni è necessario leggerle in stretta correlazione con la disciplina organica della giustizia riparativa.

Vi si rintracciano tutti i suoi connotati tipici, i principi, le metodologie, gli esiti e soprattutto partecipanti e ambito applicativo.

Nel contesto della giustizia riparativa, il programma può svolgersi anche con la vittima di un reato diverso da quello per cui si procede, la vittima c.d. aspecifica[16] o con il soggetto giuridico offeso dal reato in relazione “agli illeciti penali con vittima c.d. sfumata o diffusa” [17].

Ai programmi si può accedere anche dopo l’esecuzione della pena e della misura di sicurezza nonché all’esito di una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilità anche ai sensi dell’art. 344-bis c.p.p., o per intervenuta causa estintiva del reato (art. 44 comma 2 d.lgs. n. 150/2022).

E, d’altra parte, persona indicata come autore dell’offesa – protagonista necessario – è anche la persona nei cui confronti è stata emessa una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilità anche ai sensi dell’art. 344-bis c.p.p., o per intervenuta causa estintiva del reato (art. 42 comma 1, lett. c n. 6 d.lgs. n. 150/2022).

 

Ci si trova al cospetto di situazioni nelle quali la giustizia riparativa non si preoccupa di rendersi compatibile con le regole del processo penale. Persegue, invece, il suo obiettivo specifico e peculiare, considerato valore irrinunciabile e non sacrificabile a logiche di risultato processualizzabili. Lo si trova enunciato nella Raccomandazione [CM/REC (2018)8] del Consiglio d’Europa del 2018 (relativa alla giustizia riparativa in materia penale); si vuole – testualmente – “incoraggiare il senso di responsabilità degli autori dell’illecito e offrire loro l’opportunità di riconoscere i propri torti così da favorire il loro ravvedimento e consentire la riparazione e la comprensione reciproca e incoraggiare la rinuncia a delinquere”.

E proprio in questa luce vanno interpretate le altrimenti enigmatiche previsioni processuali: in sostanza, il processo penale si presta a promuovere l’intrapresa di un percorso riparativo, rimesso alla volontà concorde e libera di offensore e offeso. La giustizia riparativa ancora si innesta sul processo penale, ma segue regole divaricate poiché divaricati sono i suoi fini.

 

L’assetto normativo lascia intendere che la giustizia riparativa offre il suo contributo alla finalità efficientistica del processo e, questo, a sua volta offre il proprio contributo alla giustizia riparativa facendosi promotore di una opportunità rimessa interamente alle sue regole. Il loro rapporto può dirsi di servenza reciproca, tuttavia, senza asservimento dell’una alle ragioni dell’altro.

Resta da interrogarsi sul senso di questa complessiva operazione: certamente, con l’articolazione di una disciplina organica di giustizia riparativa si è voluto “rispondere ad un’esigenza di sistemazione generale e di concreta funzionalità”[18]  anche in vista di una più coerente applicazione dei relativi frammenti già presenti in taluni settori normativi[19].   

Altrettanto certo è che con essa si sia inteso affermare la cultura della riparazione nella sua valenza di “strumento” utile alla prevenzione della recidiva nonché alla stabilizzazione sociale e, in quanto tale, considerata parte integrante di un obiettivo più ambizioso: traspare evidente dagli effetti di rimbalzo che l’apertura al paradigma riparativo produce sul fronte del sistema sanzionatorio riformato.

Anche la riparazione dell’offesa, mediata dai programmi di giustizia riparativa, concorre ora alla riduzione della penalità con conseguente contrazione della applicazione della pena; di questa facilita la possibile sostituzione – mediante sanzioni di minore afflittività – con correlativa erosione del primato della pena detentiva: se ne ricava, insomma, un progetto unitario che si orienta verso un nuovo modo di prospettare la risposta al reato secondo rinnovate linee di prevenzione sia generale sia speciale.

Più in particolare, la conciliazione tra offensore e offeso, traguardo cui mira la giustizia riparativa, al di là della sua possibile incidenza sull’an e sul quantum della pena, a ben vedere asseconda le aspirazioni di chi, consapevole di non poter realizzare nel tempo presente “qualcosa di diverso dal diritto penale” – auspicato da Radbruch  – si accontenta di un “diritto penale diverso dal carcere, dalle catene e dall’inutile simbolismo dei suoi idola fori[20].

 

 

[1] La legge delega è così intitolata: “Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”. Il relativo art. 2 contempla disposizioni immediatamente precettive, mentre l’art. 1 detta criteri di delega da attuarsi con appositi decreti legislativi: in questo ambito rientrano le direttive riferite alla giustizia riparativa.  Ai relativi criteri diretti ha dato attuazione il recente d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

[2] Il riferimento è al Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché ai relativi obblighi di drastica riduzione del tempi dei giudizi penali i cui adempimenti si sono imposti con urgenza.

[3] V. le valutazioni critiche svolte da M. Gialuz-J. Della Torre, Il progetto governativo di riforma della giustizia penale approda alla Camera: per avere processi rapidi (e giusti) serve un cambio di passo, in questa Rivista, 2020, n. 4, p. 145 ss.

[4] Cfr, per tutti, D. Pulitanò, Idee per un manifesto sulle politiche del diritto penale, Dir. pen.cont., 2019, p. 361; Id., Tempeste sul penale. Spazzacorrotti e altro, ivi, 2019, n. 3, p. 235 ss..; L. Stortoni, Il diritto penale sotto il segno dell’efficienza del sistema, in Riv. it. dir. proc. pen., 2019, p. 379 ss.

[5] Si allude all’art. 2 commi 11.13 e 15  della l. 134/ 2021 e ai conseguenti innesti nel codice di rito e nel codice penale.

[6]  Il tentativo, realizzato dalla l. 23 giugno 2017, n. 103, di mettere mano a un rinnovamento della esecuzione  della pena per adulti e per minorenni innestandovi, tra l’altro, forme di giustizia riparativa ha trovato, infatti,  attuazione minimale in nome di  prevalenti esigenze di sicurezza collettiva: al riguardo, v. M. Bortolato, Luci ed ombre di una riforma a metà: i decreti legislativi 123 e 124 del 2 ottobre 2018, in www.questionegiustizia.it, 9.11.2018; C. Cesari, La giustizia riparativa nel sistema penitenziario minorile: un nuovo orizzonte ancora incerto, in L’esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni. D.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, a cura  di L. Caraceni-M.G. Coppetta, Torino 2019, p. 47 ss. nonché le riflessioni di F. Fiorentin, La riforma penitenziaria, Milano, 2018, p. 72. Ampiamente sul tema, P. Bronzo-F. Siracusano, La riforma penitenziaria: novità e omissioni del nuovo “garantismo” carcerario. Commento ai d.lgs. n. 123 e 124 del 2018, Torino, 2019; F. Della Casa-G. Giostra, Manuale di diritto penitenziario, seconda edizione, Torino, 2021.

[7] In proposito, V. Bonini, Le linee programmatiche in tema di giustizia riparativa: il quadro e la cornice, in www.lalegislazionepenale.eu, 15.6.2021, p.19 e M. Bouchard, Giustizia riparativa, vittime e riforma penale. Osservazioni alle proposte della Commissione Lattanzi, in www.questionegiustizia.it, 13.6.2021.

[8]  V., gli Autori citati da F. Parisi, La restorative justice alla ricerca di identità e di legittimazione, in www.penale contemporaneo.it, 24 dicembre 2014, p. 4, nt. 10 che illustra le linee portanti di tale orientamento. Cfr., inoltre M. Donini, Efficienza e principi della legge Cartabia. Il legislatore a scuola di realismo e cultura della discrezionalità, in Pol. dir., 2021, p. 606 s. il quale osserva che la previsione di una disciplina generale organica della giustizia riparativa “consente di ampliare fortemente le condotte riparatorie anche a forme di riparazione dell’offesa dove la vittima non c’è o è indeterminata o il reato è di pericolo, svincolando la restorative justice dai limiti tradizionali del solo rapporto autore/vittima“ rilevando, tuttavia, che la mancanza, nella legge delega, di puntuali indicazioni circa gli effetti sanzionatori della riparazione dell’offesa lascia intendere “che il legislatore ha ancora in mente la restorative justice spontanea dei rapporti autore-vittima tipici della mediazione penale”,

[9] F. Parisi, La restorative justice alla ricerca di identità e di legittimazione, cit., p. 3.

[10] V. quanto stabilito, rispettivamente, dagli artt. 45, 53 e 56 d.lgs n. 150/2022.

[11] Si trovano indicate da Bonini, Evoluzioni della giustizia riparativa nel sistema penale, in Proc. pen. giust., 2022, p. 102, note 4 e 6

[12] C.E. Paliero, La mediazione penale tra finalità riconciliative ed esigenze di giustizia, in Aa.Vv., Accertamento del fatto, alternative al processo, alternative nel processo, Milano, 2007, p. 125.

[13] La previsione normativa si giustifica in considerazione dei conseguenti effetti sospensivi del corso della prescrizione (art. 159, comma 1  n. 3 c.p.), dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione (art. 344-bis, commi 6 e 8 c.p.p.) e , in quanto compatibili, dei termini di durata massima della custodia cautelare (art. 304 c.p.p.), come espressamente sancito dall’art. 129-bis comma 4 c.p.p.

[14] In questi termini, la presentazione di una Call for papers sul tema Giustizia riparativa: esperienze a confronto, destinata al numero monografico della rivista ANVUR Cammino Diritto, promosso da Criminal Law Lab (Gruppo di ricerca patrocinato dall’Università degli Stusi di Palermo) e da “Gruppo di ricerca penalistica itali-spagnolo (patrocinato dall’Università di Murcia), p. 3.

[15] In proposito sia consentito rinviare agli approfondimenti svolti in A. Presutti, Porte aperte al paradigma riparativo nella l. 27 settembre 2021, n. 134 di riforma della giustizia penale, in questa Rivista, 20 luglio 2022, in particolare, p. 14 ss.

[16] Lo segnala la Relazione illustrativa al d.lgs 10  ottobre 2022, in G. U. del 19 ottobre 2022, n. 245, Supplemento straordinario, n. 5, p. 365.

[17] Così, ancora la Relazione illustrativa, cit. p. 365.

[18] Bonini, Evoluzioni della giustizia riparativa nel sistema penale, cit., p. 115.

[19] Ci si riferisce al processo penale minorile e alla giurisdizione penale di pace, circa i quali, v. V. Patanè, Percorsi di giustizia riparativa nel sistema penale italiano, in Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri,  a cura di M. Bargis e H. Belluta, Torino, 2017, p. 545 ss.                                                                   

[20] Così,  a proposito del valore da riconoscere a una ipotetica giustizia riparativa integrata nel sistema penale, C.E. Paliero, La mediazione penale tra finalità riconciliative ed esigenze di giustizia, cit., p.140 cui si deve la citazione dell’Autore indicato nel testo.