Abstract. Tema molto dibattuto in dottrina, la natura unitaria o pluralistica del concorso di persone nel reato ha interessato di recente le Sezioni unite della Corte di cassazione. Intervenute per dirimere un contrasto inerente alla possibilità che solo alcuni contributi concorsuali potessero essere valutati come di lieve entità, ai sensi dell’art. 73, co. 5 d.P.R. 309/1990, le Sezioni Unite, facendo leva sul principio di specialità, danno al quesito risposta affermativa, pur ribadendo la validità della tesi della unitarietà del reato concorsuale. Nonostante questa precisazione, l’approdo delle Sezioni Unite potrebbe rappresentare un’occasione per un nuovo approfondimento dogmatico di diversi aspetti della tematica generale del concorso di persone, atteso che sia la codificazione originaria sia la legislazione successiva si sono dimostrate aperte a una prospettiva qualificatoria multipla del fatto concorsuale. Inoltre, il richiamo ai principi di personalità della responsabilità penale e di proporzionalità della pena potrebbe condurre a rinverdire la previsione dell’art. 114 c.p., finora oggetto di un’interpretatio abrogans della giurisprudenza, ma meritevole di una migliore considerazione teorico-pratica. Qualche riflessione critica è stimolata anche dalla lettura dei criteri rilevanti per il riconoscimento della lieve entità, specialmente al fine di inquadrare nell’ottica del principio di offensività l’inserimento dello spaccio in circuito organizzativo. Infine, occorre interrogarsi sull’opportunità di mantenere o di rivedere l’attuale conformazione dell’art. 73, co. 5 d.P.R. 309/1990.
SOMMARIO: 1. Premessa: un “rompicapo dogmatico” alle Sezioni unite. – 2. Sintesi del contrasto interpretativo. – 2.1. La decisione delle Sezioni unite. – 3. Osservazioni a margine della pronuncia: mera specialità o pluralità dei titoli di reato? – 4. Spunti per una rivitalizzazione dell’art. 114 c.p. – 5. L’organizzazione come ostacolo alla lieve entità. – 6. Conclusioni. Riflessioni de iure condendo intorno ai Regelbeispiele del Strafgesetzbuch.
*Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.