Cass., Sez. un., sent. 28 maggio 2020 (dep. 29 luglio 2020), n. 23166, Pres. Carcano, est. Mogini, ric. Mazzitelli
In attesa di ospitare contributi di illustrazione e commento, segnaliamo ai lettori il deposito della sentenza con cui le Sezioni unite si sono pronunciate sulla questione di diritto «se, in ipotesi di pluralità di ordinanze applicative di misure cautelari per fatti connessi, la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, di cui all'art. 297, comma 3, c.p.p., deve essere effettuata frazionando la durata globale della custodia cautelare, ed imputandovi solo i periodi relativi a fasi omogenee, oppure computando l'intera durata della custodia cautelare subita, anche se relativa a fasi non omogenee».
Riportiamo di seguito il principio di diritto formulato dalle Sezioni unite, anticipato dall'informazione provvisoria diffusa all'esito della camera di consiglio del 28 maggio scorso: «La retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare di cui all'art. 297, comma 3, c.p.p., deve essere effettuata computando l'intera durata della custodia cautelare subita, anche se relativa a fasi non omogenee».