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10 Novembre 2020


Pubblicato il decreto "ristori bis": altre novità per il processo penale (giudizio di appello in camera di consiglio senza p.m. e difensori; ulteriori ipotesi di sospensione del processo e dei termini di prescrizione del reato e della durata massima della custodia cautelare)

D.l. 9 novembre 2020, n. 149 ("Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19")



Diamo immediata segnalazione ai lettori della pubblicazione, nella G.U. di ieri, del d.l. n. 149/2020, in vigore da oggi. Riportiamo di seguito il testo degli artt. 23 e 24 del decreto-legge, che dettano ulteriori misure urgenti in materia di giustizia, relative al processo penale. Tali misure vanno a sommarsi a quelle da ultimo adottate con il d.l. n. 137/2020, oggetto, nella nostra Rivista, di una scheda illustrativa a firma di M. Gialuz e J. Della Torre. In attesa di pubblicare un commento segnaliamo sin d'ora  la scelta del Governo di tornare a prevedere ipotesi di sospensione del processo, con correlata sospensione dei termini di prescrizione del reato. Una analoga disciplina, contenuta nell'art. 83, co. 2-4 d.l. n. 18/2020, è oggetto di una questione di legittimità costituzionale, per contrasto con il principio di irretroattività della legge penale, che sarà decisa dalla Corte costituzionale il prossimo 18 novembre. In argomeno v. da ultimo, in questa Rivista, il contributo di G.L. Gatta pubblicato lo scorso 2 novembre.

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Art. 23

Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volonta' di comparire.

2. Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che saranno resi disponibili ed individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 8 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte d'appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

3. Alla deliberazione la corte di appello procede con le modalita' di cui all'articolo 23, comma 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Il dispositivo della decisione e' comunicato alle parti.

4. La richiesta di discussione orale e' formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed e' trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalita' l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti nei quali l'udienza per il giudizio di appello e' fissata entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 6. In deroga alla disposizione di cui al comma 4, nei procedimenti nei quali l'udienza e' fissata tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la richiesta di discussione orale o di partecipazione dell'imputato all'udienza e' formulata entro il termine perentorio di cinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

 

Art. 24

Disposizioni sulla sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali, nonche' sulla sospensione dei termini nel procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati, nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, i giudizi penali sono sospesi durante il tempo in cui l'udienza e' rinviata per l'assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o dell'imputato in procedimento connesso i quali siano stati citati a comparire per esigenze di acquisizione della prova, quando l'assenza e' giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall'obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale previste dalla legge o dalle disposizioni attuative dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della salute. Per lo stesso periodo di tempo sono sospesi il corso della prescrizione e i termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale.

2. Nei casi di cui al comma 1, l'udienza non puo' essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione delle restrizioni ai movimenti, dovendosi avere riguardo in caso contrario, agli effetti della durata della sospensione del corso della prescrizione e dei termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale, al tempo della restrizione aumentato di sessanta giorni.

3. Nel computo dei termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1.

4. Il corso dei termini di cui all'articolo 15, commi 2 e 6, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 e' sospeso durante il tempo in cui il procedimento disciplinare e' rinviato per l'assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o di altra persona citata a comparire per esigenze di acquisizione della prova, quando l'assenza e' giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall'obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale previste dalla legge o dalle disposizioni attuative dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della Salute. Agli effetti della durata della sospensione dei termini si applica la disposizione di cui al comma 2.