Cass., Sez. un., c.c. 16 dicembre 2021, Pres. Cassano, rel. Andronio
Con ord. 36417/2021, la Sezione II della Corte di cassazione aveva rimesso il ricorso alle Sezioni unite affinché chiarissero «se sia abnorme il provvedimento con cui il g.i.p., decidendo sulla richiesta di archiviazione, restituisca gli atti al p.m. perché provveda all’interrogatorio dell’imputato, senza indicare ulteriori indagini da compiere».
Secondo quanto si apprende dall’informazione provvisoria diramata dalla Suprema Corte, all’esito della pubblica udienza del 28 ottobre scorso, le Sezioni unite – su conclusioni conformi del Procuratore generale – hanno dato al quesito soluzione «negativa. Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari non accolga la richiesta di archiviazione e restituisca al pubblico ministero gli atti perché effettui nuove indagini consistenti nell’interrogatorio dell’indagato, trattandosi di provvedimento che non solo non risulta avulso dall’intero ordinamento processuale, ma costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall’ordinamento. (La Corte, nella fattispecie, ha escluso l’abnormità anche nel caso in cui l’interrogatorio debba espletarsi con riguardo ad un reato diverso da quello per il quale è stata richiesta la archiviazione, essendo dovuta, in tale caso, la previsa iscrizione nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen.)».
In attesa del deposito delle motivazioni, può leggersi in questa Rivista l’ordinanza di rimessione.