Abstract. Nel contributo si procede ad una completa panoramica della giurisprudenza di legittimità sulle prime applicazioni del processo penale telematico. Nelle sentenze della Corte di cassazione sembra possibile intravedere la frequente affermazione di alcuni principi che potrebbero fondare la base per una futura riflessione sul processo penale telematico come quello di conservazione degli atti e del raggiungimento dello scopo, che pare ispirare le decisioni nei casi in cui il codice di rito non prescrive specifiche forme, e l’attenzione al rispetto del principio del contraddittorio che impone di garantire alla difesa, anche nel caso di impiego di mezzi telematici, il diritto di accesso agli atti digitalizzati in un tempo compatibile con i termini che le sono riconosciuti per l’esercizio delle sue prerogative.
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La Corte di cassazione sulle notifiche telematiche. – 3. Notificazioni e comunicazioni telematiche a cura della parte privata. – 4. La Corte di cassazione sulla trasmissione di istanze delle parti a mezzo PEC. – 5. La Corte di cassazione sulla produzione di memorie a mezzo PEC. – 6. La Corte di cassazione sulla trasmissione a mezzo PEC della lista testimoni, periti e consulenti tecnici. – 7. La presentazione a mezzo PEC dell’atto di impugnazione. – 8. La Corte di cassazione sulla trasmissione della nomina a difensore di fiducia a mezzo PEC. – 9. La Corte di cassazione sulla comunicazione di atti in via telematica (mail ordinaria o PEC) tra uffici giudiziari. – 10. La Corte di Cassazione sull’applicativo Tiap-Document@. – 11. La Corte di cassazione sul S.I.C.P. – Sistema Informativo della Cognizione Penale.
* Contributo predisposto in vista della relazione tenuta sul tema dall’autore al Corso “Nomofilachia informatica”, organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura in data 19 e 20 aprile 2021.