Cass., Sez. un., sent. 26 novembre 2020, (dep. 23 aprile 2021), n. 15498, Pres. Cassano, Est. Boni
Segnaliamo ai lettori il deposito della sentenza con cui le Sezioni unite si sono pronunciate sulle seguenti questioni, come formulate dall’ordinanza di rimessione della I Sezione (n. 20988/2020):
«se, in caso di sentenza pronunciata in assenza, siano deducibili ex art. 670 c.p.p. le nullità assolute insanabili derivanti dall'omessa citazione dell'imputato e del suo difensore, ovvero se esse siano coperte dal giudicato, essendo piuttosto esperibile in relazione a tali situazioni unicamente il rimedio rescissorio di cui all'art. 629-bis stesso codice allo scopo di far valere, nel termine di trenta giorni, l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo riferito all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium;
se i due rimedi possano, invece, concorrere, essendo l'incidente ex art. 670 c.p.p. rivolto ad eliminare l'irrevocabilità della sentenza viziata dall'indicata nullità assoluta insanabile, mentre la rescissione presuppone la legittimità formale del contraddittorio ed è tesa a far valere specificamente l'incolpevole mancata conoscenza dell'accusa portata a giudizio».
Le Sezioni unite hanno enunciato i seguenti principi di diritto:
«1) Il condannato con sentenza pronunciata in assenza che intenda eccepire nullità assolute e insanabili derivanti dall'omessa citazione in giudizio sua o del suo difensore nel giudizio di cognizione, non può adire il giudice dell'esecuzione per richiedere, a norma dell'art. 670 c.p.p., in relazione a tali vizi, la declaratoria dell'illegittimità del titolo di condanna e la sua non esecutività. Può invece proporre richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis stesso codice, allegando l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo derivata dalle indicate nullità.
2) La richiesta formulata dal condannato perché sia dichiarata la non esecutività della sentenza ai sensi dell'art. 670 c.p.p. in ragione di nullità che abbiano riguardato la citazione a giudizio nel procedimento di cognizione, non è riqualificabile come richiesta di rescissione del giudicato secondo il principio di conservazione dell'impugnazione di cui all'art. 568, comma 5, c.p.p.».
(F.L.)