Qualche riflessione sparsa in occasione del Convegno dell’AIPDP di Genova (22-24 ottobre 2026)
1. Si tiene a Genova, nei giorni 22-24 ottobre, il Convegno nazionale dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale, sul tema: Il principio di colpevolezza. Teoria, prassi e politica-criminale. L’articolazione tematica del Congresso è particolarmente ricca, analitica e completa, scandagliando tutti i risvolti dell’affascinante tema. E il parterre dei relatori assicura risultati di grande spessore scientifico, senz’altro capaci di coniugare l’attenzione per i fondamenti teorici e politico-garantistici del principio con la sensibilità per la dimensione pratico-applicativa dello stesso. Così che le brevi considerazioni che seguono non possono nemmeno lontanamente pretendere di “integrare” quel complesso edificio congressuale: andranno intese, invece, solo come l’appagamento del desiderio di partecipare, seppure forzatamente a distanza, a questa corale riflessione sulla colpevolezza con qualche considerazione di carattere quasi estemporaneo e certamente poco sistematico ed organico e fors’anche addirittura intuitivo.
Preliminarmente, avverto la personale esigenza di esprimere un convinto e vivo plauso al Consiglio direttivo dell’Associazione per aver scelto il tema della colpevolezza: nonostante la centralità occupata da questo principio nel sistema, è infatti da molto tempo che esso manca dalle scene del dibattito sia scientifico che politico-criminale. È come se oggi un oggetto prezioso e da tutti ammirato per il suo pregio inestimabile fosse estratto dalla sua teca di cristallo per essere reso più direttamente e consapevolmente fruibile. Nessuno dubita più che la colpevolezza appartiene al patrimonio indisponibile del moderno diritto penale liberale ma non molti si curano di verificare qual è il grado di effettivo inveramento di questo principio nella disciplina legislativa (che nel suo nucleo codicistico rimane di persistente ascendenza prerepubblicana) e, soprattutto, nella quotidiana pratica applicativa. Così che è davvero giunto il momento di guardare a questo oggetto prezioso senza lo schermo della teca polverosa costituita da una tradizione ricevuta forse un po’ troppo passivamente, quasi fosse un’eredità scontata. In effetti, non mi pare infondata l’impressione che ancora oggi sussista uno scarto tra, da un lato, la colpevolezza come (enunciazione di) principio, quale cardine costituzionale della moderna penalità, e, dall’altro la colpevolezza come insieme di categorie, istituti, nozioni della disciplina normativa chiamata ad attuare il principio nella quotidiana esperienza del diritto vivente.
2. Già nella sua stessa dimensione di principio fondamentale, la colpevolezza sembra aver subito un processo che in qualche modo potrebbe dirsi di sterilizzazione o quantomeno di contrazione assiologica. Nel senso che la sua radice fondativa è stata progressivamente divelta dal terreno dei valori: ostinato è stato e continua ad essere il suo distanziamento dalla (naturale) matrice retributiva. Come se fosse alimentato da una sorta di fobia per l’idea retributiva, questo processo culturale ha, non senza ragioni, visto nell’aggancio retributivo il pericolo di un regresso verso un diritto penale spiritualizzato e moralistico. Così che, senza peraltro arrivare ad una radicale liquidazione della colpevolezza (vera altra faccia della stessa medaglia) l’ha però svirilizzata assiologicamente riducendola ad un principio meramente garantistico più che fondativo. Operazione storicamente meritoria proprio per l’affrancamento del penale dalla tentazione di asservirlo alla morale, ha finito però per andare oltre il segno poiché la colpevolezza è entrata in una sorta di contraddizione correndo il pericolo di una sua evanescenza. Contraddizione, perché la garanzia della colpevolezza (che pure è tale) non nasce come Minerva dalla testa di Giove: la colpevolezza per apparire ed operare sulla scena penale ha bisogno di una scaturigine fondativa, che non può che essere – volenti o nolenti – l’idea compensativa della pena retributiva esprimente un rimprovero nei confronti della volontà antigiuridica. Pericolo, poi, di una sua evanescenza perché oggi quelle stesse esigenze di garanzia nel senso di un contenimento e limitazione del diritto penale possono essere egregiamente soddisfatte da più duttili ed adeguati principi (di stampo più genuinamente garantista), a cominciare da quelli formidabili di proporzione e di rieducazione.
È insomma un’operazione politicamente meritoria ma concettualmente ardua quella di costruire una colpevolezza in chiave di garanzia volendo però disconoscerne la matrice assiologica necessariamente retributiva. E, del resto, nonostante il felice trionfo della rieducazione, è altrettanto impossibile tenere in vita sanzioni rigorosamente punitive, afflittive della persona, incapaci di influire sui contenuti dell’illecito ma solamente (!) sulla più profonda sfera personale dell’autore, mantenere insomma il paradigma punitivo nascondendone la realtà più profonda, che è quella di un rimprovero immediatamente rivolto alla volontà del reo: col rischio, questo sì che c’è e va tenuto sotto controllo, che il rimprovero si estenda alla personalità. E rimprovero significa colpevolezza. Sia ben chiaro, però, che questa imprescindibile radicazione assiologica della colpevolezza, senza della quale essa svapora, non ne mette minimamente in forse il suo ruolo anche garantista. Tutto al contrario, la piena consapevolezza della valenza assiologica della colpevolezza non solo non fa per ciò solo precipitare il diritto penale nella spirale della tutela del trascendente o del mero dovere di obbedienza, ma al contrario può contribuire a produrre un ulteriore effetto garantistico in un certo senso collaterale.
Si consideri, infatti, che non perdere di vista la valenza assiologica della colpevolezza, cioè la sua connotazione di rimprovero eticamente connotato, sebbene di un’etica non necessariamente religiosa ma solo civile, comporta delle ricadute in termini di ultima ratio. È ovvio, infatti, che se questo è il significato della colpevolezza, ne viene che essa opera implicitamente anche quale criterio di selezione dei fatti penalmente rilevanti: solo quelli dotati di una consistenza offensiva particolarmente significativa “meritano” di essere sanzionati con strumenti, come in primis la pena criminale, che traggono seco un rimprovero assiologicamente pregnante.
3. L’accoglienza costituzionale riservata al principio di colpevolezza è stata tra le più lusinghiere, e ciò è sicuramente confortante. Tra i principi fondamentali questo è quello che ha ricevuto l’elaborazione più completa grazie alle ricchissime ricostruzioni dottrinali degli anni Settanta e seguenti del secolo scorso: pilastri fondanti di questa elaborazione sono poi le due famosissime sentenze del 1988, sulle quali torneremo a breve. Si può senz’altro dire che, da questo punto di vista, il principio di colpevolezza ha avuto più fortuna dello stesso vecchio e buon principio di legalità, sottoposto invece ad un processo erosivo da parte del legislatore e dalla crisi della legge che ha finito quasi per rendere meno convinta la stessa costruzione teorico-concettuale del principio. La colpevolezza, invece, sebbene non sia nemmeno espressamente menzionata in Costituzione e sebbene gli stessi costituenti non ne avessero sempre una chiarissima percezione, ha finito poi per radicarsi addirittura in ben due norme costituzionali: il primo e il terzo comma dell’art. 27. Quanto alla personalità della responsabilità penale (art. 27.1 Cost.), qui la colpevolezza si esprime nella sua natura più propria e profonda di principio che, nel presupposto dell’inevitabile sua connotazione di giudizio coinvolgente la persona del reo, ne vuole però rispettata la dimensione umana della “possibilità di agire altrimenti”, senza la quale l’irrogazione della pena sarebbe un puro atto di sopraffazione dell’ordinamento ovvero una misura di pura profilassi: aleggia sullo sfondo la stessa idea di dignità.
Quanto alla funzione rieducativa della pena (art. 27.3 Cost.), che non potrebbe realizzarsi in assenza del presupposto della colpevolezza, il discorso è un po’ più complesso e tortuoso. Per un verso, come già accennato, esso sconta una sorta di apriorismo concettuale poiché, se è intuitivamente evidente che senza colpevolezza non può esserci risocializzazione, è anche vero che la colpevolezza non trova la sua ratio essendi nella rieducazione, costituendo piuttosto un suo apriori, una realtà che sta prima e indipendentemente dalla rieducazione perché fondata su quell’essenza assiologica di cui già s’è detto. Dato atto di ciò (e in qualche modo sfatata l’autoevidenza un po’ tralaticia del rapporto di derivazione della colpevolezza dalla rieducazione), non meno significativo è questo rapporto tra i due principi consacrato implicitamente nell’art. 27.3 Cost. In effetti, l’accostamento tra colpevolezza e rieducazione esprime al massimo livello dei principi costituzionali l’integrazione (felice e sinergica) tra la prospettiva scientista ed utilitarista di un diritto penale della prevenzione e del recupero sociale e la prospettiva etico-valoriale della punizione nel quadro di quella concezione polifunzionale della pena talvolta criticata ma in realtà mai abbandonata (e anzi anche di recente ribadita con saggezza dalla Corte costituzionale).
4. Tutto ciò sul piano dei principi. Su quello dell’attuazione legislativa e dell’evoluzione della disciplina ordinamentale le cose stanno purtroppo un po’ diversamente, poiché quel felice sincretismo tra scientismo utilitaristico ed essenza assiologica risulta in larga parte smentito o quantomeno alterato dalla più recente evoluzione complessiva dell’ordinamento. Detto in breve, il nostro sistema penale negli ultimi lustri o decenni si è sviluppato sempre più in senso scientista-utilitaristico: insomma, è diventato sempre più – nel suo complesso – un diritto della pericolosità invece che della responsabilità e della colpevolezza. E parallelamente e di conseguenza si è verificato un abbassamento del livello delle garanzie che sta diventando preoccupante. Insomma, assistiamo ad un pericoloso modernismo del diritto penale attuale che, rifuggendo principi e categorie ritenuti compromessi (come in primis la colpevolezza col suo bagaglio assiologico), rischia di far precipitare il penale in un diritto della sicurezza debolissimo di garanzie. Quest’assunto si presterebbe ad un’articolata dimostrazione, ma ai nostri fini può bastare limitarsi ad una rapida esemplificazione.
Non intendo indugiare qui sulle misure di sicurezza che, nonostante le significative modifiche recate sia dal legislatore che dalla Cote costituzionale, continuano a far gravare la pericolosità sul sistema come il vecchio retaggio di un passato duro a morire. Così neppure è il caso di evocare più di tanto il tema delle misure di prevenzione praeter delictum, ove la pericolosità costituisce il grimaldello per scardinare non solo il diritto penale della colpevolezza ma addirittura per sprofondare larghe zone del sistema in un baratro in cui un po’ tutte le garanzie si dissolvono. Piuttosto, val la pena spendere qualche parola sul vistoso fenomeno dell’incremento della discrezionalità commisurativa di cui è oggi dotato il giudice a seguito delle numerose riforme che hanno investito il sistema sanzionatorio, sia nella fase di cognizione che in quella di esecuzione. Su questo terreno si può dire, in effetti, che la colpevolezza non costituisce più il baricentro della commisurazione: l’effettività della pena dipende ormai essenzialmente dalla pericolosità. Sono i giudizi prognostici di pericolosità il principale criterio di esercizio della discrezionalità commisurativa e dal loro esito dipende il concreto atteggiarsi della risposta sanzionatoria. L’evoluzione del nostro sistema da un diritto penale della colpevolezza ad un diritto penale della pericolosità è ormai andata molto avanti.
Orbene, si potrebbe osservare che questa marcia di allontanamento dalla colpevolezza ha le sue buone ragioni storiche. In effetti, è da tempo che – con più o meno buone ragioni – è stata alimentata una sorta di tacita diffidenza verso la colpevolezza perché se ne teme l’involuzione in senso retributivo o addirittura spiritualista: in fondo, sulla colpevolezza aleggia un po’ il fantasma di una deriva irrazionalista, il timore di perdersi in un mondo di dogmi, di indeterminatezza e di inafferrabilità razionale. Al contrario, il giudizio di pericolosità sembrerebbe esibire un abito intessuto di scientificità ed oggettività: e la comparsa dell’intelligenza artificiale potrebbe contribuire ulteriormente ad accentuare l’obiettività e la precisione dei giudizi di pericolosità. Ma sembra di poter dire che le cose in realtà stanno molto diversamente: ancora oggi, infatti, non c’è giudizio più indeterminato, incerto e dunque meno garantista di quello di pericolosità. E la ragione è presto detta: si tratta, infatti, di un giudizio in primo luogo di tipo quantitativo e già per ciò solo altamente indeterminato; è poi un giudizio a larghissimo spettro in quanto relativo ad una pericolosità generica e, pertanto, difficilissimo da controllare razionalmente; infine, è un giudizio proiettato in un futuro a rigore senza limiti cronologici predeterminati così da accentuarne l’aleatorietà.
Insomma, non pare azzardato concludere che, sotto il profilo dello statuto razionale e delle garanzie, la colpevolezza si rivela uno strumento molto più solido ed “affidabile” dei giudizi di pericolosità. Ma, come abbiamo sottolineato, il diritto penale del tempo presente marcia speditamente verso un diritto penale della pericolosità nell’inconfessata diffidenza nutrita per la colpevolezza.
5. È ora il momento di trascorrere dal piano dei principi a quello della disciplina, come essa si atteggia non solo sul piano delle previsioni normative ma anche, e soprattutto, nella concreta applicazione del diritto vivente. Anche se, ovviamente, non sarà possibile che procedere per rapida sintesi.
Due sono i fronti sui quali si giocano le sorti della colpevolezza: quello dei presupposti imputativi, dei coefficienti psicologici richiesti per l’attribuzione della responsabilità; e quello dei criteri utilizzati per l’accertamento in concreto di quei coefficienti. Tra i due fronti il confine non è in realtà nettissimo, essendo chiaro che criteri di accertamento inadeguati, molto laschi e poco penetranti possono risolversi in pratica nella rinuncia stessa al coefficiente psicologico d’imputazione.
Per quanto riguarda il versante dei coefficienti psichici d’imputazione, non è questo il luogo per passare in rassegna analitica tutte le ipotesi sparse nel codice e fuori in cui affiora ancora la responsabilità oggettiva od “anomala” o comunque sia dubbia la previsione di un coefficiente psichico per l’attribuzione di un reato, di un evento, di un elemento costitutivo: dall’aberratio delicti alle ipotesi di cui agli artt. 116 e 117 c.p., ai reati aggravati dall’evento. È pur vero che è un terreno, questo, su cui sono stati esercitati importanti e numerosi i tentativi di interpretazioni correttive costituzionalmente orientate. Ma, su un piano quasi culturale, non può non sorprendere la profonda discrasia esistente tra la netta affermazione della Corte costituzionale – nella sentenza “storica” del 1988 – sulla inderogabile necessità del coefficiente psichico d’imputazione, e dall’altro lato l’incapacità del legislatore di inserire nel profluvio della sua produzione normativa una revisione di tutte quelle disposizioni dubbie prima esemplificativamente ricordate. Insomma, anche senza pretendere una riforma organica del codice, una maggiore sensibilità per il principio di colpevolezza avrebbe ben potuto essere manifestata. L’unico intervento di spessore in questo campo è stato quello sul regime d’imputazione delle circostanze di cui all’art. 59 c.p. (1990). E, per la verità, si tratta d’intervento certo significativo ma che sconta piuttosto il ruolo improprio ed esorbitante che le circostanze (aggravanti) sono via via venute assumendo nel sistema: forse, il destino più “naturale” delle circostanze potrebbe essere ben diverso. Alcune potrebbero più propriamente assurgere al rango di elementi costitutivi di fattispecie autonome speciali, parificandosi così il loro regime imputativo a quello degli elementi essenziali; altre potrebbero più propriamente degradare a circostanze c.d. improprie, cioè elementi specificamente nominati funzionali esclusivamente alla commisurazione della pena e come tali sottratti alla sfera della colpevolezza.
In questo quadro di fondo di più o meno larvata resistenza alla colpevolezza, non si può certo negare la presenza di qualche coraggioso arresto giurisprudenziale che afferma chiaramente la necessità di un’imputazione soggettiva nell’ipotesi di cui all’art. 586 c.p.: la famosa sentenza Ronci. Ma non si può nemmeno sottacere che proprio in tema di delitto preterintenzionale, che forse costituisce l’ipotesi teoricamente e praticamente più significativa, la giurisprudenza continua a battere strade in cui la colpevolezza viene ancora oggi sacrificata attraverso formule varie, che vanno da quella del dolo generale a quella della colpa specifica per violazione di norme penali. E altro ancora.
Insomma, nel complesso siamo di fronte a un quadro in cui la colpevolezza, nonostante la rigorosa affermazione della Corte costituzionale, è lungi dall’essere presente capillarmente.
6. Ancora più insidiosa è l’erosione della colpevolezza che avviene sull’altro fronte, quello dei criteri di accertamento del rimprovero. Diciamo subito che qui questa erosione avviene mediante un processo di oggettivizzazione dei criteri, che finisce per ignorare i reali processi motivazionali così da sfumare molto la personalizzazione del rimprovero e divaricare la responsabilità dall’effettiva, reale possibilità di adeguamento del soggetto al precetto.
Bisogna riconoscere che questo rischio di conversione oggettiva dei criteri di accertamento è già presente in nuce nello stesso atto fondativo della colpevolezza, cioè nella sentenza 364/1988. Ricordiamo tutti che la Corte distingue nettamente due gruppi o categorie di criteri per la formulazione del giudizio di inevitabilità della ignorantia legis: criteri per l’appunto oggettivi, come ad esempio la inintellegibilità della legge; e criteri soggettivi, come la scarsa dimestichezza col diritto o la rusticitas dell’autore. Ebbene, è un fatto che quella poca giurisprudenza esistente in materia abbia sostanzialmente ignorato i criteri di ordine soggettivo che, invece, nella sentenza e nella dottrina che l’ispiravano erano concepiti come sinergici con quelli oggettivi.
Vorrei ricordare un’altra vicenda che ben esprime questa sorta di incontenibile preoccupazione per una deriva soggettivista della colpevolezza. I meno giovani ricorderanno che quel vero e proprio campione della colpevolezza che fu Giuseppe Bettiol, a un dato momento del suo itinerario scientifico, si spinse fino alla valorizzazione del c.d. “atteggiamento interiore”, evocando così la Gesinnung di triste memoria. Ne nacque una vivacissima polemica con un altro gigante della nostra scienza, Franco Bricola (e anche altri, per la verità), che nel riaffiorare della Gesinnung coglieva il concreto pericolo di un’involuzione autoritaria del diritto penale dalle tonalità francamente naziste. Bettiol rimase molto amareggiato, anche perché era un grande estimatore del più giovane Maestro bolognese: egli si difese rivendicando la propria incrollabile fede per un diritto penale saldamente liberale e ancorato al fatto, mentre l’atteggiamento interiore avrebbe dovuto operare come uno strumento di più profonda valutazione della personalità dell’illecito da utilizzare dunque in direzione favorevole al reo e comunque non fondativo dell’illecito, ma finalizzato solo a meglio adeguare il rimprovero alla struttura psichica dell’autore. La polemica poi si chiuse e la Gesinnung, forse un po’ temerariamente evocata, fu archiviata. Ma la vicenda mostra come il terreno della colpevolezza sia percorso dal ricorrente spettro di una deriva soggettivista che possa sfociare in esiti illiberali.
Uno dei campi più significativi per l’inveramento della colpevolezza è quello della colpa. Non c’è dubbio che nella seconda metà del secolo scorso si è verificato un poderoso processo di trasformazione della colpa con la forte valorizzazione della regola cautelare e della sua violazione quale essenza dell’illecito colposo: anche nella colpa generica sono retrocesse sullo sfondo categorie che potevano evocare addirittura tratti della personalità, come la negligenza, l’inavvedutezza, la superficialità, per dare invece spazio alla oggettiva violazione della regola cautelare. E certamente questa polarizzazione sull’oggettività della colpa va salutata con favore perché costituisce un progresso in termini di determinatezza e di limitazione dello spazio discrezionale del giudice. Ma al prezzo di lasciare più nell’ombra e ai margini la cosiddetta misura soggettiva della colpa, cioè l’accertamento della reale possibilità del soggetto di adeguarsi in concreto alla regola cautelare. E anche il ricorso all’“agente modello” per il caso in cui non sia rinvenibile una preesistente regola cautelare, si risolve in pratica nell’utilizzazione di uno standard massimo incurante del soggetto concreto. È ero che non sono mancate sporadiche sentenze in cui la Cassazione si è mostrata sensibile alla misura soggettiva della colpa, ma questi arresti danno l’impressione di essere più che altro il prodotto dell’autorevolezza di qualche giudice particolarmente aperto e sensibile alla colpevolezza senza che riescano a consolidarsi in un orientamento prevalente. E comunque non paiono in sintonia con lo spirito dei tempi. Fra l’altro, l’oggettivizzazione della colpa è nel complesso favorita dalla crescente incidenza nel sistema, anche statisticamente, della colpa specifica, la quale a sua volta favorisce la polarizzazione sull’oggettiva violazione della regola cautelare. Difficile è, invero, che nella realtà processuale l’impegno probatorio si estenda a verificare il presupposto della riconoscibilità del pericolo e poi la conoscibilità della regola cautelare, riproducendosi così anche per la colpa quell’inaridimento della colpevolezza che ha caratterizzato la realtà giurisprudenziale dell’ignorantia legis.
Più in generale è giocoforza notare come la penetrazione della colpevolezza nel sistema si sia arrestata anche dinanzi ad ulteriori confini opposti dal legislatore ancor prima che dalla giurisprudenza. Non solo, infatti, non trova posto nel sistema una clausola generale di inesigibilità, ma poche e assai circoscritte sono anche le fattispecie specifiche in cui si dà rilevanza ai fattori condizionanti in concreto il processo motivazionale dell’agente. Incidentalmente, si può osservare che anche il dibattito sulla legittima difesa, riapertosi ormai da qualche lustro, sia condotto pressoché esclusivamente – e un po’ ideologicamente – sul piano esclusivamente oggettivo della “legittimità” della reazione difensiva come diritto e pretesa di giustizia del cittadino, mentre molti profili indubbiamente problematici potrebbero essere più agevolmente risolti sul piano soggettivo della “scusabilità” in ragione dei fattori emotivi condizionanti la reazione difensiva.
Prima di concludere vorrei infine accennare ad una vicenda che mi pare interessantissima perché mostra le opposte tendenze cui è sottoposta la colpevolezza: da un lato, essa continua a penetrare nel sistema ma, dall’altro, è sempre presente il rischio di una sua erosione attraverso un processo di oggettivizzazione astrattizzante. Intendo fare riferimento alla colpa di organizzazione nella responsabilità degli enti. Per un verso è, invero, notevole che si sia imposto questo requisito della responsabilità evitando la tentazione di meccanismi puramente e formalisticamente imputativi dell’illecito corporativo; così come è notevole che si stia addirittura progettando di codificare questo requisito non espressamente previsto dalla disciplina attualmente vigente. Per un altro verso, nonostante qualche meritoria sentenza di segno contrario, è sempre incombente il rischio di un comodo ragionamento che rinunci all’accertamento di una reale e concreta colpevolezza organizzativa, di un nesso specifico tra colpa e reato, affermando invece la responsabilità sulla base della mera constatazione di un difetto del modello organizzativo ovvero – peggio ancora – sulla base della realizzazione del reato assunto quale indice per ciò solo della colpa organizzativa. Scorciatoie, queste, che in realtà dissolverebbero il ruolo sostanziale della colpevolezza di organizzazione.
7. Il cammino della colpevolezza è tutt’altro che compiuto: solennemente affermata e generalmente condivisa quale principio fondamentale, il suo effettivo inveramento è però ostacolato da un processo di oggettivizzazione che lascia in ombra la sua reale sostanza situata nei processi motivazionali. Se ci si chiedesse quali possono essere le ragioni di questa contraddizione, si potrebbe forse azzardare di articolare la risposta su due punti davvero essenziali.
In primo luogo, la colpevolezza, con la connessa rilevanza delle personali motivazioni ad agire, concerne alla fine il rapporto tra la legge e i suoi destinatari: essa tocca il principio di obbligatorietà della legge, che non può essere rimesso alla disponibilità dei destinatari: il singolo non dispone dell’efficacia vincolante della legge. La imperatività della legge non è interamente subordinabile ai meccanismi psicologici degli obbligati: il personalismo incontra qui fatalmente il limite della stabilità sociale e della capacità ordinante della legge, senza le quali la stessa persona cesserebbe di vivere la sua esistenza di essere sociale. Si tratta di trovare un ragionevole, e storicamente mutevole, equilibrio tra dimensione sociale e dimensione personalistica dell’essere umano.
In secondo luogo, e su un piano più pratico ed empirico, la piena attuazione della colpevolezza implicherebbe una forte psicologizzazione dell’accertamento processuale che dovrebbe scandagliare e ricostruire i processi motivazionali e i molteplici fattori condizionanti. Al di là delle eventuali obiezioni di natura etica, è sul piano della fattibilità che la strada appare sostanzialmente impraticabile a causa del dispendio di energie, competenze e tempi che non sono allo stato disponibili. Senza contare che gli strumenti per l’analisi degli atteggiamenti psichici sono stati finora abbastanza rudimentali e aleatori. Ed è perciò che la prassi giurisprudenziale tende ad elaborare degli indicatori oggettivi degli atteggiamenti psicologici costitutivi della colpevolezza: come è ad esempio avvenuto per l’accertamento del dolo eventuale. Si tratta, è vero, di indicatori che hanno un carattere non solo oggettivo ma anche presuntivo, risultato di generalizzazioni che in teoria potrebbero essere sempre smentite. Ma si deve dare atto alla giurisprudenza che si tratta comunque di un progresso in quanto tende a ridurre l’intuizionismo giudiziale che altrimenti rischierebbe di regnare sovrano intorno alla colpevolezza. Certamente, anche il giudizio di colpevolezza formulato per mezzo di indicatori oggettivi potrebbe risultare affinato quanto più si potesse contare su un numero elevato di indicatori, di cui soppesare la valenza rispettiva e l’efficacia indiziante. Ma qui si tornerebbe a scontrarsi con ostacoli di carattere pratico: è pensabile che il nostro apparato giudiziario e processuale possa sopportare il peso di accertamenti così complessi per una parte consistente dei processi?
Forse un aiuto potrà venire in un futuro abbastanza prossimo dalle neuroscienze: è verosimile che esse possano rendere disponibile un bagaglio di conoscenze che gli attori della giurisdizione, previa un’adeguata formazione professionale, potrebbero utilizzare per una migliore conoscenza dei processi motivazionali e per la loro valutazione ai fini della colpevolezza. Si potrebbe così giungere ad una sorta di macroscopico ma forse apparante paradosso: proprio quelle neuroscienze che evocando il fantasma del determinismo psichico mettono potenzialmente in crisi l’intero edificio del diritto penale della responsabilità e della colpevolezza, proprio loro potrebbero fornire il background conoscitivo per una più piena attuazione della colpevolezza.