Cass., sez. VI, 3 dicembre 2024 (dep. 11 marzo 2025), n. 9906, Pres. Fidelbo, est. Rosati - Di Giovine
Abstract. La Corte di cassazione, chiamata a decidere sul tragico crollo dell’Hotel Rigopiano, ripercorre, con eleganza e rigore, i grandi temi di parte generale che normalmente incrociano la verificazione di un disastro. L’“imprevisto” della valanga determina una “risalita” e un “arretramento” nella gestione del rischio tipico: la regola è quella di giocare d’anticipo, potendosi fare ben poco nella fase dell’emergenza. Apprezzabile, infine, la sensibilità dei giudici nell’evitare le “trappole” dei bias cognitivi e nel riconoscere piena cittadinanza (seppure a “intermittenza”) al principio dell’(in)esigibilità nella teoria della colpa.
SOMMARIO: 1. Premessa metodologica: la collocazione dei mobili nella stanza. – 2. Breve panoramica dei ricorsi. – 3. La legge regionale n. 47/1992 (ovvero: la regola cautelare per eccellenza). – 4. Regione Abruzzo: la valanga come “evento imprevisto”, l’“arretramento” della prevenzione e lo “scolastico” accertamento della colpa specifica. – 5. I Dirigenti della Provincia di Pescara: dalla mancata chiusura del tratto stradale al guasto della turbina, e ritorno. – 6. Il Sindaco di Farindola: la “trasformazione” della colpa (da specifica a generica) e la “robustezza” della prevedibilità dell’evento. – 7. (In)esigibilità e misura soggettiva della colpa: una possibile apertura da parte della Cassazione? – 8. Osservazioni conclusive: tra poteri impeditivi “mediati” ed esigibilità “a intermittenza”.
*Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.