Cass., Sez. un., u.p. 30 gennaio 2020, Pres. Carcano, rel. Fumu
Con ordinanza n. 38635 del 19 settembre 2019 la IV Sezione della Cassazione, ravvisato un contrasto nella giurisprudenza della Suprema Corte, aveva rimesso il ricorso alle Sezioni unite affinché stabilissero «se, con riferimento alle cosiddette "droghe leggere", la modifica del sistema tabellare realizzata per effetto del d.l. 20 marzo 2014, n. 36 convertito con modificazioni nella l. 16 maggio 2014, n. 79, imponga una nuova verifica circa la sussistenza dei presupposti di applicazione della circostanza aggravante dell'ingente quantità, oppure mantengano validità, per effetto dell'espressa reintroduzione della nozione di quantità massima detenibile, ai sensi del comma 1 bis dell'art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile di cui alla sentenza delle Sez. U., n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi».
In base a quanto si apprende dall’informazione provvisoria diramata dalla Suprema Corte, all’esito della pubblica udienza del 30 gennaio 2020 le Sezioni unite hanno dato al quesito la seguente soluzione, su conclusioni conformi del Procuratore generale: «Mantengono validità i criteri di individuazione della soglia oltre la quale è configurabile l'aggravante della quantità ingente delle sostanze stupefacenti che, con riferimento alle c.d. droghe leggere, rimane fissata in kg 2 di principio attivo».
In attesa delle motivazioni, che pubblicheremo non appena depositate, l'ordinanza di rimessione può leggersi in questa Rivista con una nota di Carlo Bray.
(Francesco Lazzeri)