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11 Settembre 2025


Decreto sicurezza e cannabis sativa: dal Tribunale civile di Trento una prima lettura conforme al principio di offensività

Trib. Trento, Sez. civile, ord., 5 settembre 2025, Giud. Poli



Diamo notizia ai lettori dell’ordinanza emessa in data 5 settembre 2025 dal Tribunale Civile di Trento, nell’ambito di un giudizio instaurato ex art. 700 c.p.c. al fine di chiedere la disapplicazione dell’art. 18 del decreto sicurezza (D.L. n. 48/2025, convertito in L. n. 80/2025), per incompatibilità con la disciplina europea da parte delle Associazioni Canapa Sativa Italia e Imprenditori Canapa Italia nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Va ricordato che l’art. 18 del d.l. 48/2025, conv. in l. n. 80/2025, ha introdotto modifiche sostanziali alla legge n. 242/2016, normativa di riferimento per la coltivazione e la filiera agroindustriale della canapa. La legge del 2016 aveva, infatti, consentito lo sviluppo di un mercato di prodotti a basso contenuto di THC (inferiore allo 0,3%), privi di effetti psicotropi o stupefacenti. La novella normativa, al contrario, ha introdotto divieti rigorosi e specifici, concentrandosi in particolare sulle infiorescenze della pianta e sui relativi derivati, assoggettandone la commercializzazione alle stesse regole previste per le sostanze stupefacenti e prevedendo l'applicabilità delle saznioni di cui al d.P.R. n. 309/1990. In particolare, l’art. 18 vieta espressamente l’importazione, la cessione, la lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l’invio, la spedizione e la consegna delle infiorescenze di canapa, sia intere sia in forma semilavorata, essiccata o triturata, nonché dei prodotti che le contengono, ivi compresi estratti, resine e oli derivati.

Le società ricorrenti, operanti nella filiera, hanno richiesto al Tribunale la disapplicazione provvisoria dell’art. 18, contestandone la legittimità sotto diversi profili. In primo luogo, è stata rilevata la violazione della normativa sovranazionale, in quanto le modifiche normative sarebbero state introdotte senza preventiva comunicazione alla Commissione ai sensi degli artt. 5 e 6 della direttiva UE 2015/1535, recepita con d.lgs. n. 223/2017, e per incompatibilità con l’art. 38 TFUE e con i regolamenti UE n. 1307/2013 e 1308/2013. La normativa europea, infatti, subordina la qualificazione della canapa come pianta industriale al rispetto di specifiche condizioni, tra cui il limite massimo di THC pari allo 0,3%, soglia al di sotto della quale la pianta può essere impiegata nella filiera agroindustriale senza distinzione tra le diverse parti. Le ricorrenti hanno inoltre censurato la costituzionalità della norma, invocando violazioni degli artt. 41, 11 e 117 Cost., nonché contrasto con gli artt. 3 TUE e 26, 34, 36, 38 e 46 TFUE e con i regolamenti n. 1307/2013 e 1308/2013. Secondo le società, le modifiche incidono sui principi di concorrenza e libertà d’impresa, introducendo misure restrittive prive di evidenze scientifiche e sproporzionate rispetto a eventuali ragioni imperative di tutela della salute pubblica. In particolare, è stato sottolineato che la norma potrebbe comportare responsabilità penale per condotte prive di reale capacità offensiva, considerato il basso contenuto di THC dei prodotti interessati.

Il Tribunale, nell’ordinanza segnalata, ha rigettato il ricorso presentato dalle associazioni ricorrenti, motivando che «non può dirsi conseguibile attraverso lo strumento ex art. 700 c.p.c. l’effetto di sospensione dell’efficacia di un atto normativo, tenuto conto che ciò determinerebbe una sorta di “disapplicazione” provvisoria di norma che riveste portata astratta e generica, in contrasto peraltro con lo stesso principio di separazione dei poteri».

Ciò che pare più rilevante, nella prospettiva penalistica, è che, pur rigettando il ricorso, il Tribunale ha riconosciuto la rilevanza delle doglianze sollevate dalle associazioni ricorrenti in punto di fumus boni iuris, sottolineando la necessità di verificare l’offensività in concreto della condotta di commercializzazione delle infiorescenze di canapa (e quindi l’effettiva esistenza di un rischio comprovato per la salute pubblica).

In tale contesto, il Tribunale ha richiamato la Relazione del Massimario della Corte di cassazione n. 33/2025 del 23 giugno 2025, secondo cui la nuova normativa introdotta con il Decreto Sicurezza presenta criticità in termini di determinatezza e offensività, con la possibilità di «una (ri)lettura giudiziale dell’art. 18 che possa escludere, sulla base del principio di concreta offensività della condotta, la penale rilevanza dei fatti relativi alle infiorescenze prodotte dalla coltivazione di cannabis sativa “per difetto dell’elemento dell’offesa”, quando il derivato sia, in concreto, privo di efficacia drogante o psicotropa».

In allegato può leggersi il testo dell’ordinanza.

(Patrizia Brambilla)