Cass. Pen., Sez. VI, 27 maggio 2025 (ud. 4 aprile 2025), n. 19715, Pres. De Amicis, Rel. Giordano
Segnaliamo ai lettori che, con la sentenza in allegato, la sesta sezione della Cassazione si è pronunciata sul reato di cui all’art. 570-bis c.p., affermando che «integra il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o scioglimento del matrimonio il mancato pagamento delle spese straordinarie, previste nel titolo giudiziario od in un accordo tra coniugi, destinate a soddisfare bisogni ordinari dei figli, certi nel loro prevedibile ripetersi, nonché delle spese imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, indispensabili per l’interesse dei predetti».
Stante la «sovrapponibilità della tutela accordata in sede penale all’inadempimento delle statuizioni civili recate dai provvedimenti in materia degli obblighi di assistenza familiare, ai quali rinvia testualmente il precetto penale di cui all’art. 570-bis cod. pen.», il ragionamento della Corte muove dalla giurisprudenza civile in materia di spese straordinarie, da cui si evince che sono da intendersi tali quelle spese che, «per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall’ordinario regime di vita dei figli, cosicché la loro inclusione in via forfettaria nell’ammontare dell’assegno, posto a carico di uno dei due genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall’art. 155 cod. civ. e con quello dell’adeguatezza del mantenimento, nonché recare nocumento alla prole» (Cass. civ., sez. VI, 23 gennaio 2020, n. 1562).
Ne consegue che, anche ai fini dell’integrazione della fattispecie penale, simili spese rilevano autonomamente, non potendosi considerare meri doppioni di quelle attinenti all’ordinario regime di vita dei figli, «assicurato attraverso la previsione dell’assegno di mantenimento […] che ricomprende gli esborsi destinati ai bisogni ordinari del figlio, […] certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi».
A favore di tale interpretazione, secondo la Corte, deporrebbe la stessa formulazione letterale della norma, dove si fa riferimento «non solo all’assegno (cioè alla previsione di una corresponsione periodica) ma, più in generale, agli obblighi di natura economica in materia di affido dei figli che, come le descritte spese straordinarie, con l’assegno condividono la natura di mezzi di contribuzione al mantenimento» rilevanti ex art. 147 c.c.: norma che evidentemente «obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale».
(Sara Prandi)