Corte cost., sent. 17 marzo 2021, n. 41, Pres. Coraggio, Red. Amoroso
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Diamo immediata notizia ai lettori, per la rilevanza, del deposito in data odierna della sentenza n. 41/2021 della Corte costituzionale, con cui è stata dichiarata «l’illegittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98, nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall’art. 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57)».
Riportiamo di seguito il testo del comunicato stampa, pubblicato sul sito della Corte costituzionale, che accompagna il deposito della sentenza.
«Sono incostituzionali le norme che hanno previsto, come magistrati onorari, i giudici ausiliari presso le Corti d’appello. Le quali, tuttavia, potranno continuare ad avvalersi legittimamente dei giudici ausiliari per ridurre l’arretrato fino a quando, entro la data del 31 ottobre 2025, si perverrà ad una riforma complessiva della magistratura onoraria, nel rispetto dei principi costituzionali.
È quanto si legge nella sentenza n. 41 depositata oggi (redattore Giovanni Amoroso) con cui ha Corte costituzionale ha accolto la questione sollevata dalla terza sezione civile della Cassazione nell’ambito di due giudizi aventi ad oggetto altrettanti ricorsi contro sentenze di Corte d’appello emesse da un collegio composto anche da un giudice onorario ausiliario. Sono stati quindi dichiarati incostituzionali gli articoli da 62 a 72 del Dl n. 69/2013, convertito dalla legge n. 98 del 9 agosto 2013.
La Consulta ha affermato che l’articolo 106 della Costituzione, secondo cui è possibile la nomina di magistrati onorari “per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli”, permette solo eccezionalmente e temporaneamente che, in via di supplenza, i giudici onorari possano svolgere funzioni collegiali di primo grado. Quindi, nei Tribunali e non già nelle Corti (d’appello o di cassazione).
Pertanto, l’istituzione dei giudici onorari ausiliari, destinati, in base alla legge, a svolgere stabilmente e soltanto funzioni collegiali presso le Corti d’appello, nelle controversie civili, deve ritenersi in aperto contrasto con l’articolo 106 della Costituzione.
Nel dichiarare l’illegittimità costituzionale delle norme che hanno istituto e disciplinato i giudici onorari ausiliari, la Corte ha però ritenuto necessario lasciare al legislatore un sufficiente lasso di tempo che “assicuri la necessaria gradualità nella completa attuazione della normativa costituzionale”. È stato così indicato il termine previsto dall’articolo 32, primo periodo, del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, di riforma generale della magistratura onoraria, ossia quello del 31 ottobre 2025. Fino ad allora, la “temporanea tollerabilità costituzionale” dell’attuale assetto è volta ad evitare l’annullamento delle decisioni pronunciate con la partecipazione dei giudici ausiliari e a non privare immediatamente le Corti d’appello dell’apporto di questi giudici onorari per la riduzione dell’arretrato nelle cause civili».
(F.L.)