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  Scheda  
29 Maggio 2025


Mutamento del giudice e rinnovazione delle prove non registrate: la Cassazione su presupposti e limiti del nuovo “diritto potestativo”

Cass. sez. III, sent. 16 gennaio 2025 (dep. 31 marzo 2025), n. 12356, Pres. Ramacci, Rel. Aceto



1. Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione interviene sul tema assai dibattuto della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale a seguito del mutamento del giudice.

In sintesi, la Suprema Corte afferma che l’art. 495, comma 4-ter c.p.p., introdotto dalla c.d. riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022), attribuisce alla parte che vi ha interesse un vero e proprio “diritto potestativo” alla rinnovazione dell’esame delle persone che hanno già reso dichiarazioni nel medesimo dibattimento, dinnanzi al giudice in diversa composizione e in assenza di documentazione delle precedenti udienze mediante mezzi di riproduzione audiovisiva. Dunque, secondo la pronuncia qui segnalata, il giudice non potrebbe negare la rinnovazione dell’istruttoria sulla base di una diversa valutazione circa la rilevanza e/o non manifesta superfluità della rinnovazione. Occorre, tuttavia, una specifica istanza di parte alla rinnovazione delle prove dichiarative, non essendo sufficiente la generica manifestazione di dissenso all’utilizzazione degli atti precedentemente assunti nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni sono utilizzabili. Di particolare interesse risulta, inoltre, quanto statuito – seppur in maniera concisa – in ordine alla disciplina transitoria e all’applicazione della nuova disposizione anche alle prove assunte tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023.

 

2. Venendo alla vicenda processuale che ha portato a tale pronuncia, gli imputati hanno presentato ricorso contro la sentenza del 18 giugno 2024, con cui il Tribunale di Ferrara li aveva assolti dai reati loro ascritti perché non punibili per particolare tenuità del fatto.

In particolare, con il primo motivo di ricorso, rilevante in questa sede, la difesa degli imputati ha dedotto l’inosservanza dell’art. 525 c.p.p. per violazione del principio di immutabilità del giudice, trattandosi di sentenza pronunciata da giudice diverso da quello che aveva proceduto all’istruttoria dibattimentale e che non aveva provveduto alla sua rinnovazione, benché i difensori non avessero acconsentito all’utilizzazione dei verbali delle prove dichiarative precedentemente assunte[1].

 

2.1. Anzitutto, la Suprema Corte, nel dichiarare manifestamente infondato il motivo di ricorso, richiama i principi espressi dalle Sezioni Unite, n. 41736 del 30.5.2019, Bajrami.

In breve, tale nota pronuncia ha affermato che, da un lato, l’intervenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere sia prove nuove sia, indicandone specificamente le ragioni, la rinnovazione di quelle già assunte dal giudice di originaria composizione; dall’altro, rimane fermo il potere-dovere del giudice di esercitare le sue prerogative ai sensi degli artt. 190 e 495 c.p.p., anche (e soprattutto) con riguardo alla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa.

Tuttavia, la legittimazione a chiedere la reiterazione della prova dichiarativa già assunta sussiste solo in capo alla parte che l’ha indicata nella propria lista, ritualmente depositata ex art. 468 c.p.p. Se poi il mutamento è avvenuto “a sorpresa”, ossia appreso solo in udienza, le Sezioni Unite hanno riconosciuto la facoltà per la parte di chiedere un termine per presentare tempestivamente una nuova lista.

Infine, laddove la prova sia irripetibile, le parti non ne abbiano chiesto la rinnovazione o in caso di respingimento dell’istanza, può essere data lettura degli atti già assunti dal giudice in composizione originaria senza il necessario consenso delle parti, ai sensi dell’art. 511, comma 2 c.p.p.[2].

 

2.2. Richiamati tali principi, la decisione in commento prosegue rammentando che, sull’argomento, è intervenuta la c.d. riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022) mediante l’aggiunta del comma 4-ter all’art. 495 c.p.p. La norma – osserva la Corte – “non incide sulla regola della immutabilità del giudice che decide, stabilita dall’art. 525, comma 2, cod. proc. pen., bensì sul diritto alla prova in caso di mutamento del giudice che ha proceduto all’istruttoria dibattimentale”. Infatti, essa attribuisce alla parte che vi ha interesse il diritto di ottenere l’esame delle persone che hanno già reso dichiarazioni davanti al giudice sostituito, limitandone però l’esercizio ai soli casi in cui esso non sia stato documentato integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva. Rimane ferma, comunque, la facoltà per il giudice di disporre la rinnovazione dell’esame, qualora lo ritenga necessario sulla base di “specifiche esigenze[3].

 

2.3. Di particolare rilievo è quanto affermato dalla Suprema Corte in ordine all’interpretazione dell’art. 495, comma 4-ter c.p.p. e alla natura del diritto attribuito alle parti da tale disposizione. Infatti, la sentenza osserva che “la lettera della norma non sembra dare adito a dubbi sul fatto che tale diritto incontra il solo limite della pregressa videoregistrazione della prova dichiarativa”. Pertanto, in mancanza di tale modalità di documentazione “il giudice subentrante non può rinnovare la valutazione di manifesta superfluità o irrilevanza della prova ma deve dar corso alla sua rinnovazione”. Quindi, in base a un’interpretazione letterale, la norma attribuisce alle parti “un vero e proprio diritto potestativo esercitabile a domanda senza che, come detto, il giudice possa negarne l’esercizio sulla base di una diversa valutazione circa la rilevanza e/o non manifesta superfluità della rinnovazione”.

 

2.4. Chiarita la portata del diritto attribuito alle parti dall’art. 495, comma 4-ter c.p.p., la Suprema Corte precisa, però, che occorre una specifica istanza di rinnovazione dell’istruttoria da parte di chi vi abbia interesse, “non essendo sufficiente la generica dichiarazione di dissenso all’utilizzazione degli atti precedentemente assunti nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate”. In assenza di apposita domanda, quindi, il giudice subentrante può utilizzare le dichiarazioni rese in precedenza e contenute nel fascicolo del dibattimento, previa lettura ex art. 511, comma 2 c.p.p., non avendo luogo il nuovo esame.

Sulla base di tali principi e osservato che, nel primo grado di giudizio, i difensori, preso atto del mutamento della persona fisica del giudice, non si erano avvalsi del diritto potestativo attribuito dall’art. 495, comma 4-ter c.p.p., correttamente il Tribunale aveva dato lettura dei verbali delle dichiarazioni precedentemente rese, ai sensi dell’art. 511, comma 2 c.p.p. Di qui la manifesta infondatezza del motivo di ricorso.

 

2.5. Infine, di particolare interesse è il passaggio della motivazione, seppur assai conciso, relativo alla disciplina dell’esame dei testimoni avvenuto in data 1° marzo 2023 dinnanzi al precedente giudice. A tal riguardo, la Suprema Corte osserva, senza altre postille, che l’applicabilità dell’art. 495, comma 4-ter c.p.p. alle dichiarazioni rese dopo il 1° gennaio 2023 è sancita dall’art. 93-bis del d.lgs. 150/2022 (inserito dall’art. 5-decies comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), con conseguente diritto della parte che vi abbia interesse a chiedere la ripetizione dell’esame, ove non registrato.

***

3. La pronuncia in commento, pur sintetica, appare di particolare interesse per quanto statuito in ordine alla disciplina introdotta dal d.lgs. 150/2022 e al regime intertemporale, oggetto delle seguenti brevi riflessioni.

Come già rammentato, la “riforma Cartabia” è intervenuta sull’annoso tema della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale a seguito del mutamento del giudice, monocratico e collegiale, mediante l’aggiunta del sopra citato comma 4-ter all’art. 495 c.p.p.[4].

Tale disposizione si salda e va coordinata con  il comma 2-bis dell’art. 510 c.p.p., anch’esso frutto dalla riforma: “L’esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle parti private e delle persone indicate nell’articolo 210, nonché gli atti di ricognizione e confronto, sono documentati anche con mezzi di riproduzione audiovisiva, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico[5].

Il Legislatore ha inteso accogliere il suggerimento proveniente dalla Corte costituzionale, che, nella nota sentenza 132 del 2019, ha individuato nella videoregistrazione delle prove dichiarative uno dei possibili “meccanismi compensativi” idonei a bilanciare ragionevolmente, da un lato, i principi di oralità e immediatezza, dall’altro, imprescindibili esigenze di efficienza dell’amministrazione della giustizia penale e la ragionevole durata del processo. Grazie alla videoregistrazione, infatti, viene salvaguardata la possibilità per il giudicante di cogliere elementi non verbali o tratti prosodici nella deposizione, i quali possono rivelarsi cruciali ai fini della decisione, ad esempio per valutare la credibilità del teste[6].

Peraltro, anche secondo la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo l’immediatezza, intesa sia come contatto diretto del giudice con la fonte di prova, sia come identità tra il giudice che assume la prova stessa e quello che decide, costituisce una componente rilevante del “processo equo” ai sensi dell’art. 6 CEDU, considerando l’importanza delle informazioni che il giudice può ricavare dal contegno e dalla credibilità del testimone in udienza per la decisione (C. Eur. Dir. Uomo, 30.11.2016, Grecu c. Romania). Tuttavia, non ne costituisce un requisito indefettibile: il mutamento del collegio giudicante non impone necessariamente la rinnovazione dell’esame testimoniale dinanzi al giudice nella nuova composizione, essendo ammesse eccezioni di fronte a circostanze “particolari” (C. Eur. Dir. Uomo, 10 febbraio 2005, Graviano c. Italia, par. 39-40, nella quale è stato affermato che è necessario chiarire quali “elementi nuovi e pertinenti” potrebbe apportare la riassunzione dei testimoni)[7].

 

8. Tornando alla pronuncia in commento, la Cassazione, sulla base di un’interpretazione letterale della recente disposizione, ritiene che quello attribuito alle parti, in mancanza di videoregistrazione e di mutamento del giudice, costituisca un “un vero e proprio diritto potestativoalla rinnovazione della prova, del tutto incondizionato. Pertanto, a fronte della domanda della parte interessata, il giudice in nuova composizione non può rinnovare la valutazione di manifesta superfluità o irrilevanza della prova, ma deve dar corso alla sua rinnovazione.

Si tratta di una significativa differenza rispetto al pregresso diritto vivente, cristallizzato nella sentenza Bajrami. Ciò, non solo perché la parte non ha più alcun onere di indicare le specifiche ragioni che giustificano la rinnovazione istruttoria; ma anche, e soprattutto, perché al giudice è preclusa ogni valutazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta superfluità della ripetizione dell’esame, sempre che manchi la documentazione mediante mezzi di riproduzione audiovisiva delle prove dichiarative assunte dinnanzi al giudice in diversa composizione.

La soluzione cui è pervenuta la Suprema Corte non è affatto scontata. Infatti, in dottrina si è anche sostenuto che, pur a seguito della novella, la rinnovazione delle prove non sia automatica, essendo comunque necessario un vaglio da parte del giudice in ordine alla rilevanza e non manifesta superfluità della stessa, ai sensi degli artt. 190 e 495 c.p.p.[8].

Altri commentatori si sono invece interrogati sul significato da attribuire all’interesse di cui la parte dev’essere portatrice al fine di ottenere la rinnovazione dell’esame, ai sensi dell’art. 495, comma 4-ter c.p.p. Infatti, se inteso in senso “formale”, tale requisito potrebbe portare a un recupero di quanto richiesto dalle Sezioni Unite Bajrami, ossia la necessaria indicazione della prova nella lista ex art. 468 c.p.p.; invece, se inteso in senso “sostanziale”, potrebbe comportare l’onere per la parte di allegare gli elementi che rendono rilevante e non manifestamente superflua la rinnovazione della prova, ad esempio ulteriori approfondimenti necessari. In quest’ottica, la disciplina introdotta dalla novella non sarebbe così distante da quella previgente, come interpretata dal diritto vivente e dalle Sez. Un Bajrami[9].

 

9. La Corte di Cassazione sottolinea poi la necessità che la parte rivolga una specifica istanza di rinnovazione dell’esame già svoltosi, non potendo altrimenti far valere alcuna doglianza nei successivi gradi di giudizio. L’assunto appare un corollario del principio dispositivo in materia probatoria, desumibile dagli artt. 190, 493, 495 c.p.p. In particolare, non è sufficiente una generica manifestazione di dissenso all’utilizzazione degli atti, già legittimamente presenti nel fascicolo del dibattimento e assunti nel contraddittorio tra le parti. Dunque, in assenza di tale istanza, il giudice ben può utilizzare tali atti, previa lettura (art. 511, comma 2 c.p.p.), non avendo luogo un nuovo esame.

Sul punto la decisione sembra rievocare quanto affermato nella sentenza Bajrami in ordine alla lettura ex art. 511, comma 2 c.p.p. di verbali di dichiarazioni rese dai testimoni in dibattimento dinanzi a giudice in diversa composizione. Essi sono già legittimamente presenti nel fascicolo del dibattimento e può esserne data lettura solo dopo l’esame della persona che ha reso le dichiarazioni, a meno che, per qualsiasi ragione, “l’esame non abbia luogo[10]. Dunque, secondo le Sezioni Unite, in detta previsione sono riconducibili, oltre ai casi di prova divenuta irripetibile, anche le ipotesi in cui le parti non abbiamo chiesto la rinnovazione ovvero il giudice, valutandola manifestamente superflua, non l’abbia ammessa[11]. Peraltro, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte nella pronuncia in commento, quest’ultima ipotesi non potrebbe più presentarsi a seguito della riforma, in mancanza di riproduzione audiovisiva della prova dichiarativa.

 

10. Un delicato profilo che non è affrontato dalla Corte, ma che in questa sede merita un cenno, riguarda l’esame delle persone che hanno reso precedenti dichiarazioni regolarmente videoregistrate.

Rispetto alle stesse ci si potrebbe domandare se le parti conservino comunque la facoltà di richiederne la rinnovazione, facendo valere specifiche esigenze, ovvero se tale facoltà sia loro del tutto preclusa, essendovi le videoregistrazioni a disposizione del giudicante. E allora l’interrogativo concerne l’attualità o meno dei principi affermati dalle Sez. Un. Bajrami in relazione a tali ipotesi. In caso affermativo, competerebbe al giudice valutare la rilevanza e/o manifesta superfluità della rinnovazione richiesta dalla parte, considerando anche l’avvenuta documentazione mediante videoregistrazione[12]. Peraltro, tale facoltà delle parti finirebbe per sovrapporsi con la sollecitazione all’esercizio, da parte del giudice, del potere di disporre “in ogni caso” la rinnovazione, sulla base di “specifiche esigenze” (art. 495, comma 4-ter c.p.p.).

 

11. Infine, merita qualche breve considerazione finale quanto statuito in merito al regime intertemporale. Come sopra detto, la Cassazione non dubita dell’applicabilità dell’art. 495, comma 4-ter c.p.p. alle deposizioni testimoniali del 1° marzo 2023. Ciò in base all’art. 93-bis del d.lgs. 150/2022, il quale prevede che la disposizione di recente introduzione “non si applica quando è chiesta la rinnovazione dell'esame di una persona che ha reso le precedenti dichiarazioni in data anteriore al 1° gennaio 2023”.

Invero, anche tale soluzione è tutt’altro che pacifica, poiché la disciplina transitoria solleva delicati interrogativi.

Come sopra detto, la disposizione introdotta nel codice di rito va coordinata con l’art. 510, comma 2-bis c.p.p., che, in base all’art. 94 del d.lgs. 150/2022, si applica decorsi sei mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo, ossia dal 30 giugno 2023[13].

Pertanto, volendo schematizzare i termini della questione:

  1. alle dichiarazioni rese in dibattimento in data anteriore al 1° gennaio 2023 continuano ad applicarsi i principi espressi dalle Sez. Un. nella sentenza Bajrami;
  2. rispetto alle prove assunte dopo il 30 giugno 2023 non sussistono dubbi in ordine all’applicazione dell’art. 495, comma 4-ter c.p.p., alla luce della piena operatività dell’art. 510, comma 2-bis c.p.p.;
  3. il disallineamento delle due disposizioni transitorie citate, in tema di mutamento del giudice nel corso del dibattimento e di videoregistrazione delle prove dichiarative, ha suscitato forti dubbi in merito al regime delle prove assunte nel periodo intermedio tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023, in caso di intervenuto mutamento del giudice e mancata videoregistrazione.

Rispetto a queste ultime situazioni, appaiono ipotizzabili due soluzioni interpretative.

Secondo una prima tesi, sussisterebbe il diritto incondizionato della parte alla ripetizione delle prove assunte anche in tale periodo intermedio, in assenza di una riproduzione audio-video delle deposizioni, secondo quanto previsto dall’art. 495, comma 4-ter c.p.p. Infatti, non troverebbero più applicazione i principi espressi dalle Sez. Un. Bajrami, bensì la nuova disciplina, nonostante l’art. 510, comma 2-bis c.p.p. sia entrato in vigore solo il 30 giugno 2023[14].

Secondo una diversa impostazione, che ha trovato accoglimento anche nella giurisprudenza di merito[15], dal momento che in tale periodo intermedio l’art. 510, comma 2-bis c.p.p. non era ancora in vigore, sarebbe illogico ed irragionevole riconoscere alla difesa un diritto incondizionato alla rinnovazione dell’istruttoria in assenza di un corrispondente obbligo, da parte del tribunale, alla video-registrazione delle testimonianze. Tale ricostruzione si fonda su un’interpretazione sistematica e coordinata delle disposizioni citate e si ispira alla ratio della riforma[16], che ha attribuito alla parte un diritto processuale alla ripetizione della prova non incondizionato, ma limitato da “ragionevoli deroghe” – come invocato dalla Corte costituzionale con sentenza 132/2019 – consistenti nella riproduzione audiovisiva, cui tale diritto è inscindibilmente correlato. La disciplina introdotta dalla novella si fonderebbe, dunque, su una dicotomia diritto/obbligo da valutare nel suo complesso: il diritto della parte che vi abbia interesse potrebbe azionarsi solo a fronte di un obbligo vigente, con oneri di tipo organizzativo, in capo all’ufficio giudiziario. E tale obbligo è vigente solo a partire dal 30 giugno 2023.

Peraltro, accogliendo questa seconda tesi, potrebbe affermarsi la perdurante applicabilità dei principi espressi dalla sentenza Bajrami anche in relazione alle prove assunte in tale periodo intermedio.

In questo quadro complesso, la sentenza in commento, pur non affrontando ex professo la questione di diritto intertemporale, sposa la tesi che tutela maggiormente le esigenze di immediatezza e oralità. Infatti, afferma che rispetto alle prove assunte dopo il 1° gennaio 2023 e prima del 30 giugno 2023 trovi piena applicazione l’art. 495, comma 4-ter c.p.p., con conseguente diritto delle parti, su specifica istanza, di ottenere la rinnovazione dell’esame nel caso di mancata videoregistrazione.

 

12. Come si è tentato di mettere in luce, la sentenza qui segnalata affronta temi assai controversi, sul cui sfondo si stagliano tanto i principi fondamentali del processo penale, quanto imprescindibili esigenze di efficienza della giustizia.

In conclusione, si osserva che uno degli aspetti non compiutamente affrontati dalla pronuncia è quello relativo all’interesse alla rinnovazione della prova non videoregistrata, di cui la parte, nel rivolgere un’istanza in tal senso, deve essere portatrice ai sensi dell’art. 495, comma 4-ter c.p.p. La Suprema Corte, infatti, si è limitata ad affermare che occorra una domanda volta alla rinnovazione e che essa debba essere “formulata da chi vi ha interesse”, come richiesto dalla norma.

Come sopra accennato[17], se inteso in chiave “sostanziale”, il requisito dell’interesse alla rinnovazione istruttoria potrebbe comportare l’onere per la parte istante di far valere specifiche esigenze, al fine di dimostrarne la sussistenza: con ciò determinandosi, tuttavia, la sostanziale reviviscenza del principio espresso dalla sentenza Bajrami e limitando la portata di quel “diritto potestativo” che, secondo la pronuncia commentata, è stato attribuito alle parti dalla riforma. Ciò a meno che non si ritenga che esso sussista in re ipsa, consistendo nell’interesse a che lo stesso giudice che assumerà la decisione abbia assistito direttamente alla formazione della prova. Se inteso in questo senso, però il requisito sarebbe del tutto anodino.

Non si può che rimanere in attesa di ulteriori interventi chiarificatori della Suprema Corte, oltre che di più ampi e autorevoli commenti.

 

 

[1] Sul secondo motivo si rimanda alla pronuncia in commento, in quanto, lamentando l’erronea applicazione delle disposizioni in tema di prescrizione, esula dal tema del presente contributo.

[2] Già le Sez. Un., sent. n. 2 del 15.1.1999, Iannasso, Rv. 212395 (richiamata adesivamente dalla successiva sentenza delle Sez. Un., n. 1021 del 28.11.2001, Cremonese, in motivazione) hanno affermato che, qualora a seguito del mutamento del giudice nessuna delle parti riproponga le richieste di prove assunte in precedenza, il giudice può d’ufficio disporre la lettura delle dichiarazioni precedentemente rese in contraddittorio, i cui verbali sono legittimamente inseriti nel fascicolo del dibattimento.

[3] La previsione riecheggia quanto stabilito dall’art. 190-bis c.p.p. e si fonda su presupposti meno stringenti rispetto a quelli contemplati dall’art. 507 c.p.p., laddove prevede che il giudice possa d’ufficio disporre l’assunzione di nuove prove, allorché lo ritenga “assolutamente necessario”.

[4] In attuazione dell’art. 1, n. 11 lett. d), legge n. 134 del 2021, con cui il Legislatore ha delegato il Governo di  “prevedere che, nell’ipotesi di mutamento del giudice o di uno o più componenti del collegio, il giudice disponga, a richiesta di parte, la riassunzione della prova dichiarativa già assunta; stabilire che, quando la prova dichiarativa è stata verbalizzata tramite videoregistrazione, nel dibattimento svolto innanzi al giudice diverso o al collegio diversamente composto, nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, il giudice disponga la riassunzione della prova solo quando lo ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze”.

[5] Il comma 3-bis dell’art. 510 c.p.p. - che, in materia di assunzione delle prove nel corso dell'istruttoria dibattimentale, limitava la possibilità di effettuare la trascrizione delle riproduzioni audiovisive unicamente se richiesta dalle parti - è stato abrogato dal d. lgs. 19 marzo 2024, n. 31. Pertanto, trova applicazione la disciplina generale di cui all'art. 139 c.p.p., in base alla quale la trascrizione viene di norma effettuata, salvo che il giudice disponga altrimenti, con il consenso delle parti. Per una ricognizione delle modifiche apportate dal correttivo si v. F. Piccioni, Il decreto correttivo alla riforma Cartabia del processo penale, Maggioli Editore, 2024, p. 91.

[6] Tra le varie voci critiche in merito alla soluzione adottata dalla riforma si v. A. Caprio, La rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale e la crisi dell’immediatezza, in Dir. pen. proc., n. 5, 2024, p. 675, in cui si obietta che l’utilizzazione di tale strumento, “surrogato di prova”, sia cosa ben diversa dall’acquisizione della prova in contraddittorio.

[7] Cfr. M. Ceresa-Gastaldo, S. Lonati (a cura di), Profili di procedura penale europea, Giuffrè, Milano, 2021, pp. 233 ss., ove si rammenta anche che la Corte europea, pur considerando l'immediatezza un elemento rilevante per misurare l'equità processuale, ha anche circoscritto la possibilità della ripetizione ai soli testimoni la cui deposizione sia ritenuta “importante" (C. Eur. Dir. Uomo, 6 dicembre 2016, Škaro c. Croazia, par. 24; C. Eur. Dir. Uomo, 2 dicembre 2014, Cutean c. Romania, par. 61; C. Eur. Dir. Uomo, 9 marzo 2004, Pitkänen c. Finlandia, par. 58). Si v. anche R. E. Kostoris (a cura di), Manuale di procedura penale europea, p.  159. Per ulteriori riferimenti alle decisioni della Corte Europea e alla Corte di Giustizia U.E. cfr. anche N. Ritrovati e L. Tombelli, Mutamento del giudice e rinnovazione probatoria tra nuovi equilibri e vecchie ruggini, in questa Rivista, 5/2024, pp. 61 ss.

[8] Cfr. in tal senso A. Scalfati, A. Bernasconi, A. De Caro, M. Menna, C. Pansini, A. Pulvirenti, N. Triggiani, C. Valentini, D. Vigoni, Manuale di diritto processuale penale, Giappichelli, 2025, p. 668, ove si sostiene che “pur sancendo il legislatore il diritto delle parti alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, può continuare a sostenersi che il ripetersi delle prove non sia automatico e che sia necessaria a tal fine la ricerca di un novum apprezzzata ai sensi dell’art. 190 e 495 c.p.p.”. Si fa riferimento a un “diritto pressoché potestativo” – ma non “assolutamente” tale – in A. Bassi, C. Parodi (a cura di), La riforma del sistema penale, Giuffrè, 2022, pp. 215 ss. La tesi è criticata, in quanto ritenuta contra legem, da C. Bonzano, La videoregistrazione delle prove dichiarative e le insidie di una (contro)riforma: giudici stabilmente precari ed immediatezza virtuale, in Dir. Pen., Proc., n. 9, 2023, p. 1199.

[9] Cfr. S. Beltrani, Sub art. 495, in S. Beltrani (a cura di), Codice penale commentato, Giuffrè, 2023; segnala il rischio di far rivivere la formula Bajrami in ordine alla valutazione, da parte del giudice, sulla non superfluità della rinnovazione anche A. Caprio, op. cit.

[10] Cfr. Sez. Un. Bajrami, par. 9 ss.

[11] Sez. Un. Bajrami, par. 9.2: “Quanto alla possibile rilevanza del consenso delle parti alla lettura ex art. 511 c.p.p., comma 2, degli atti assunti dal collegio in diversa composizione, non appare inopportuno precisare che esso: - non è necessario, quando la ripetizione dell'esame non abbia avuto luogo in difetto della richiesta di rinnovazione della parte che ne aveva domandato l'ammissione, oppure perché la ripetizione non sia stata ammessa o non sia più possibile”.

[12] Cfr. sul tema A. Ciavola, Le insidie del nuovo regime di documentazione della prova dichiarativa, in Processo penale e giustizia, 2023; N. Ritrovati e L. Tombelli, op. cit., p. 75.

[13] La Relazione Illustrativa al decreto rimarca come la disposizione transitoria di cui all'art. 94 miri ad ammortizzare l’impatto della nuova disposizione “per concedere all'amministrazione i tempi necessari ad organizzare i servizi di registrazione audiovisiva e la conservazione dei supporti informatici”. Per effetto dell’art. 5-undecies del d.l. 31 ottobre 2022 n. 162, conv. l. 30 dicembre 2022, n. 199, il periodo transitorio di un anno è stato ridotto a sei mesi.

[14] Cfr. in tal senso M. Betzu, A. Chelo, No more Bajrami? Dubbi di incostituzionalità sul diritto transitorio del nuovo art. 495, comma 4-ter, c.p.p., in Penale Diritto e Procedura, fasc. 1, 2023, ove si sostiene che nel periodo intermedio, non sussistendo l’obbligo di documentazione con mezzi di riproduzione audiovisiva, trova applicazione il principio opposto a quello fissato dalle Sezioni Unite Bajrami, e quindi la rinnovazione sarà pressoché automatica. Nello stesso senso anche G. Spangher, Bajrami forever, in Pen. Dir. e Proc., 12 dicembre 2022 e J. Della Torre, Riforma Cartabia: modifiche strutturali al processo penale - I profili di diritto intertemporale e transitorio, in Giurisprudenza Italiana, n. 5, 2023, p. 1221.

[15] Tribunale di Tempio Pausania, ordinanza del 10 luglio 2023. In senso critico si v. A Marandola, Riforma Cartabia: mutamento del giudice e rinnovazione dell’istruzione probatoria, tutto cambia e nulla cambia?, in questa Rivista. Cfr. anche G. Fiorucci, La soddisfacente applicazione dell’immediatezza: un’inarrestabile ricerca, in Dir. Pen. Proc., n. 8, 2023, p. 1093

[16] Infatti, la tesi appare suffragata dalla relazione all’emendamento governativo che ha poi portato alla norma transitoria definitiva (nota del Ministero della giustizia, Ufficio legislativo, in data 28 novembre 2022), ove si legge che, secondo le intenzioni del legislatore, stante lo stretto collegamento logico tra l’art. 510, comma 2-bis c.p.p. e l’art. 495, comma 4-ter, c.p.p., quest’ultima norma avrebbe dovuto intendersi condizionata all’entrata in vigore della prima.

[17] Par. 8.