Cass. Sez. un., sent. 25 settembre 2025 (dep. 27 febbraio 2026), n. 7983, Pres. Vessichelli, est. Ricciarelli
Con ordinanza del 13 febbraio 2025, la Sesta Sezione penale, ravvisato un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, aveva rimesso alle Sezioni Unite la questione «se l’indagato sia legittimato a proporre l’istanza di riesame del provvedimento di sequestro preventivo, anche quando non abbia diritto alla restituzione del bene».
Con la sentenza consultabile in allegato, le Sezioni Unite hanno stabilito che «la persona sottoposta alle indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione».
Secondo la Suprema Corte, la prospettiva di vantaggio o di rimozione di un pregiudizio, correlata all’accoglimento della richiesta di riesame, non discende necessariamente dalla titolarità del diritto alla restituzione del bene. La sussistenza dell’interesse a impugnare, infatti, non presuppone un collegamento diretto dell’indagato con la cosa, «potendo invece sottendere una molteplicità di situazioni, che connotano la singola fattispecie, caratterizzate, se del caso, da stabili rapporti con il soggetto che aveva la disponibilità del bene, tali da riflettersi in una posizione giuridica riferibile all’imputato/indagato, esposta al pregiudizio derivante dall’apposizione del vincolo».
In allegato può leggersi il testo della sentenza.
(Francesco Lazzarini)