Cass., Sez. V, c.c. 2 marzo 2021, Pres. Vessichelli, rel. Belmonte, ric. Ellade
Diamo notizia ai lettori che, secondo quanto si apprende dall’informazione provvisoria diramata dalla Suprema Corte, all’esito della camera di consiglio del 2 marzo 2021 la V Sezione della Cassazione ha deliberato la rimessione del ricorso alle Sezioni unite affinché chiariscano la seguente questione, controversa nella giurisprudenza di legittimità: «Se il sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., strumentale alla confisca, costituisca figura specifica e autonoma rispetto al sequestro preventivo regolato dal primo comma dello stesso articolo, per la cui legittimità non occorre, dunque, la presenza dei requisiti di applicabilità previsti per il sequestro preventivo “tipico”, essendo sufficiente il presupposto della confiscabilità; oppure se, con specifico riferimento al sequestro finalizzato alla confisca “facoltativa”, il giudice debba comunque dare conto del “periculum in mora” che giustifica l’apposizione del vincolo, dovendosi escludere qualsiasi automatismo che colleghi la pericolosità alla mera confiscabilità del bene oggetto di sequestro».