Cass., Sez. un., sent. 24 giugno 2021 (dep. 11 ottobre 2021), n. 36959, Pres. Fumu, est. Andreazza, ric. Ellade
In attesa di ospitare prossimamente contributi di illustrazione e commento, pubblichiamo in allegato la motivazione della sentenza, depositata l’11 ottobre scorso, con cui Sezioni unite hanno formulato il seguente principio: «Il provvedimento di sequestro preventivo di beni ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca prima della definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege».