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08 Luglio 2025


Trattenimento amministrativo: la Corte costituzionale rileva il vulnus alla riserva assoluta di legge sui modi di trattenimento ma dichiara le questioni inammissibili

Corte cost. sent. 9 giugno 2025 (dep. 3 luglio 2025), n. 96, Pres. Amoroso, red. Petitti



Segnaliamo ai lettori la sentenza n. 96/2025depositata lo scorso 3 luglio, con cui la Corte costituzionale si è pronunciata su due questioni di legittimità costituzionale sollevate Giudice di pace di Roma in merito alle modalità di trattenimento amministrativo degli stranieri nei centri di permanenza per il rimpatrio (CPR).

 

Con la prima questione, il Giudice a quo aveva ravvisato profili di contrasto tra l’art. 14 comma 2 del d.lgs. 286/1998 (testo unico in materia di immigrazione) e gli artt. 13 comma 2 e 117 primo comma della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 5, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo), «nelle parti in cui non disciplina puntualmente i «modi» e i procedimenti per la restrizione della libertà personale all’interno dei centri di permanenza per i rimpatri (CPR); non prevede i diritti e le forme di tutela dei trattenuti; non indica l’autorità giudiziaria competente al controllo dei «modi» di restrizione della libertà personale dei cittadini stranieri in stato di «detenzione amministrativa», all’interno dei CPR, e alla tutela giurisdizionale dei loro diritti; non disciplina il ruolo e i poteri di tale autorità giudiziaria; rinvia, pressoché integralmente, a una fonte subordinata, quale l’art. 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)».

Con la seconda questione, il Giudice di pace di Roma ha ravvisato un contrasto della medesima disposizione con gli artt. 2, 3, 10 comma 2, 24, 25 primo comma, 32 e 111 primo comma della Costituzione «nelle parti in cui omette di dettare la disciplina dei «modi» del trattenimento amministrativo e omette di individuare l’autorità giudiziaria competente al controllo della legalità di tali «modi» di restrizione della libertà personale, rinviando pressoché integralmente alle fonti subordinate».

 

La Corte, ribadito che «la misura del trattenimento degli stranieri presso il CPR, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, comporta una situazione di assoggettamento fisico all’altrui potere che pertiene alla libertà personale» osserva che «sussist[e] il vulnus lamentato dal ricorrente con riferimento alla riserva assoluta di legge di cui all’art. 13, secondo comma, Cost.» ma dichiara le questioni inammissibili «atteso che gli strumenti del giudizio di legittimità costituzionale sulle leggi non permettono a questa Corte di rimediare al difetto di una legge che descriva e disciplini con un sufficiente grado di specificità i «modi» del trattenimento dello straniero presso il CPR, non rinvenendosi nell’ordinamento una soluzione adeguata a colmare la riscontrata lacuna mediante l’espansione di differenti regimi legislativi».

Anche la seconda questione, relativa ai rimedi giurisdizionali disponibili per la tutela delle posizioni soggettive delle persone trattenute nei CPR, è stata ritenuta inammissibile «per incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento» dal momento che il Giudice a quo non ha dato conto che «in presenza di condotte dell’amministrazione lesive del diritto alla libertà personale, può operare, oltre che la tutela prevalentemente riparatoria e compensativa offerta dal generale principio del neminem laedere, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., il rimedio dei provvedimenti d’urgenza ex art. 700 cod. proc. civ.».

 

Per un primo commento, particolarmente attento ai risvolti pratici della pronuncia"Cosa potranno fare le autorità giudiziarie chiamate ad applicare una norma vigente (ma esplicitamente ritenuta incostituzionale)?" - segnaliamo l'interessante contributo del dott. Andrea Natale, pubblicato il 7 luglio su Questione Giustizia

In allegato è consultabile il testo del comunicato stampa diffuso dalla Corte.

 

(Giulia Mentasti)