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  Notizie  
07 Maggio 2021


Carcere e covid: prorogate fino al 31 luglio le norme del ‘decreto ristori’ in tema di licenze premio, permessi premio e detenzione domiciliare straordinari


Segnaliamo ai lettori che con il decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56 (in G.U. n. 103 del 30 aprile 2021), l’efficacia di alcune disposizioni della disciplina emergenziale in ambito penitenziario, sinora prevista fino al 30 aprile 2020, è stata prorogata al 31 luglio 2021.

In particolare, l’art. 11 del d.l. 56/2021 interviene sul decreto-legge 137/2020 (c.d. decreto ristori), come convertito dalla legge 176/2020 (che ha convertito anche i decreti c.d. ristori bis, ter e quater), e dispone la proroga, fino al termine anzidetto:

  1. del possibile termine massimo delle licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà concesse ai sensi dell’art. 28 c. 1 d.l. 137/2020ferme le ulteriori disposizioni di cui all'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, al condannato ammesso al regime di semilibertà possono essere concesse licenze con durata superiore a quella prevista dal primo comma del predetto articolo 52, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura»)
  2. della possibilità di concedere permessi premio di cui all’art. 30-ter ord. penit. in deroga ai limiti temporali ordinari, ai sensi dell’art. 29 c. 1 d.l. 137/2020ai condannati cui siano stati già concessi i permessi di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 o che siano stati assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 o ammessi all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, i permessi di cui all'articolo 30-ter della citata legge n. 354 del 1975, quando ne ricorrono i presupposti, possono essere concessi anche in deroga ai limiti temporali indicati dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 30-ter»)
  3. della possibilità di consentire l’esecuzione domiciliare delle pene detentive non superiori a 18 mesi, ai sensi dell’art. 30 c. 1 d.l. 137/2020in deroga a quanto disposto ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena», salve le eccezioni ivi contemplate)

Sulle misure previste dal ‘decreto ristori’ in materia penitenziaria può leggersi in questa Rivista una scheda di Mario Peraldo.

(Francesco Lazzeri)