ISSN 2704-8098
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02 Giugno 2020


Regime intertemporale della sospensione della prescrizione nel d.l. 18/2020: anche il Tribunale di Spoleto solleva questione di legittimità costituzionale


Pubblichiamo in allegato due ordinanze, pronunciate in data 27 maggio, con le quali il Tribunale di Spoleto, in composizione monocratica, ha sollevato questione di legittimità costituzionale – per contrasto con gli artt. 25 comma 2 e 117 comma 1 Cost., in relazione all’art. 7 CEDU – «dell’art. 83 comma 4 d.l. n. 18/2020 (convertito in legge n. 27/2020), come modificato dall’art. 36 d.l. n. 23/2020, nella parte in cui prevede che lo stabilito periodo di sospensione della prescrizione si applichi anche ai fatti di reato commessi anteriormente alla sua entrata in vigore».

Il Tribunale motiva la non manifesta infondatezza della questione sulla base di argomenti sostanzialmente assimilabili a quelli esposti dal Tribunale di Siena nelle ordinanze di rimessione già pubblicate in questa Rivista: una volta riconosciuta, per pacifica giurisprudenza costituzionale, la natura sostanziale dell’istituto della prescrizione, ne deriverebbe l’applicazione della inderogabile garanzia di cui al principio di irretroattività sfavorevole, di cui – si sostiene – la norma censurata frustrerebbe anche la ratio; né si ritiene possibile risolvere il contrasto con i parametri indicati in forza di una interpretazione conforme dell’art. 159 c.p., dato che il rinvio in esso contenuto dovrebbe intedersi pur sempre riferito a norme entrate in vigore prima del reato commesso.

Per un’ampia analisi della questione e per una diversa proposta ricostruttiva che, senza mettere in discussione la natura sostanziale della prescrizione, valorizza le rationes del divieto di retroattività sfavorevole per affermare l’applicabilità di modifiche peggiorative del regime della prescrizione a fatti pregressi, purché non sia già decorso il relativo termine, si rinvia al contributo a firma di Gian Luigi Gatta, sempre pubblicato in questa Rivista.

(Francesco Lazzeri)