1. La sostituzione dell’art. 590 sexies c.p. – Con il comunicato stampa n. 140/2025, il Consiglio dei Ministri ha reso nota l’approvazione di uno schema di disegno di legge (consultabile in allegato), che prevede la delega al Governo per l’adozione, entro il 31 dicembre 26, di decreti legislativi in materia di responsabilità sanitaria.
L’art. 7 del disegno di legge sostituisce l’attuale art. 590 sexies c.p. con un testo che prevede la punibilità del professionista sanitario solo per colpa grave, quando si è attenuto alle linee guida o alle buone pratiche se adeguate alle specificità del caso concreto.
Questo il testo:
«Art. 590-sexies. Limiti della responsabilità nell’attività sanitaria. – Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio dell’attività sanitaria si applicano le pene ivi previste, salvo quanto disposto dal secondo comma.
Quando l’esercente la professione sanitaria si attiene alle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge o alle buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le predette raccomandazioni o buone pratiche risultino adeguate alle specificità del caso concreto, è punibile solo per colpa grave».
Il testo richiede espressamente, per la punibilità solo per colpa grave, che il professionista sanitario si sia attenuto a linee guida o buone pratiche, sempre che risultino adeguate alle specificità del caso concreto. Se ciò manca è evidente che la punibilità solo per colpa grave è inconfigurabile, perché si escluderebbe un necessario presupposto di applicabilità. Si andrebbe in modo inammissibile al di fuori di quanto espressamente stabilisce il testo.
Sorge quindi la domanda: quando può esserci colpa grave se c’è stato il rispetto di linee guida o buone pratiche adeguate alle specificità del caso concreto?
La risposta è semplice: mai, perché se ciò avviene c’è stata osservanza delle regole cautelari interessate e quindi, ex art. 43 alinea terzo c.p., non c’è colpa, né lieve, né grave. La colpa si ha appunto quando c’è stata inosservanza di regole cautelari. E infatti nella pratica giudiziaria, una volta accertato il rispetto di linee guida o buone pratiche adeguate alle specificità del caso concreto, si esclude la responsabilità penale, senza chiedersi quale sia il grado della colpa, lieve o grave. Discorso chiuso: non c’è colpa: non c’è responsabilità penale: sono state osservate le regole cautelari interessate.
È come andare a cercare acqua nel Mare della Tranquillità.
Il proposto art. 590 sexies c.p. non appare quindi utile nella pratica giudiziaria. Non crea una nuova area di non punibilità. Anzi, sostituendo il testo precedente, finisce per eliminare quel sia pure esiguo spazio di non punibilità che la giurisprudenza individua nella non punibilità dell’imperizia lieve in fase esecutiva delle linee guida[1].
Né è possibile assegnare al riformulato art. 590 sexies c.p. lo stesso significato e quindi la stessa area di non punibilità dell’abrogato art. 3 co. 1 della legge Balduzzi, che prevedeva «L’esercente le professioni sanitarie che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve». Invero questa disposizione non faceva menzione dell’adeguatezza di linee guida e buone pratiche alle specificità del caso concreto e la colpa veniva quindi individuata nell’inadeguatezza di linee guida e buone pratiche alle specificità del caso concreto, per essersi il professionista sanitario attenuto a linee guida e buone pratiche in un caso nel quale invece le specificità imponevano di discostarsi, mediante cure personalizzate. Con il riformulato art. 590 sexies c.p. l’adeguatezza delle linee guida e buone pratiche alle specificità del caso concreto è invece espressamente prevista e deve sussistere quale requisito necessario di fattispecie, l’operatività della quale è quindi preclusa nelle ipotesi d’inadeguatezza.
Questa conclusione è rafforzata dall’art. 8 del disegno di legge, che sostituisce l’articolo 5, co. 1, ult. periodo della l. 24/17 (cd legge Gelli) con questa disposizione: «Gli esercenti le professioni sanitarie si attengono altresì alle buone pratiche clinico-assistenziali, salve comunque le specificità del caso concreto». Con questa modifica viene reso chiaro il precedente testo, che pareva prevedere la necessità di considerare le specificità del caso concreto solo con riferimento alle linee guida e non anche alle buone pratiche clinico-assistenziali[2].
Infine, l’art. 7 non indica l’interruzione colposa di gravidanza (art. 593 bis c.p.) fra i reati ai quali riferire la punibilità solo per colpa grave, con ipotizzabile lesione del principio di uguaglianza. Poco male a conti fatti, perché c’è non punibilità anche in questa ipotesi, ex art. 43 alinea terzo c.p., se comunque c’è stato rispetto di linee guida o buone pratiche adeguate alle specificità del caso concreto, a prescindere dalla fattispecie incriminatrice che viene in considerazione.
2. Il previsto art. 590 septies c.p. – Lo stesso art. 7 del disegno di legge prevede l’introduzione dell’art. 590 septies c.p., che indica di quali fattori va tenuto conto nell’accertamento della colpa o del suo grado.
Questo il testo:
«Art. 590-septies. Colpa nell’attività sanitaria. – Nell’accertamento della colpa o del suo grado si tiene conto anche della scarsità delle risorse umane e materiali disponibili, nonché delle eventuali carenze organizzative, quando la scarsità e le carenze non sono evitabili da parte dell’esercente l’attività sanitaria, della mancanza, limitatezza o contraddittorietà delle conoscenze scientifiche sulla patologia o sulla terapia, della concreta disponibilità di terapie adeguate, della complessità della patologia o della concreta difficoltà dell’attività sanitaria, dello specifico ruolo svolto in caso di cooperazione multidisciplinare, nonché della presenza di situazioni di urgenza o emergenza».
L’accertamento della sussistenza della colpa viene tenuto separato dall’accertamento del grado, mediante la congiunzione disgiuntiva o che figura all’esordio della disposizione.
Con riferimento all’accertamento del grado della colpa, la disposizione appare inutile, una volta che risulta inutile il suo accertamento dell’ambito dell’art. 590 sexies c.p., dove invece è deputata a rilevare.
Con riferimento invece all’accertamento in generale della colpa, a prescindere dal grado, la disposizione si mostra solo puramente ricognitiva di elementi di valutazione dei quali la giurisprudenza già da tempo si serve. Inoltre li indica solo in aggiunta ad altri elementi che non indica, ma che non esclude in alcun modo, perché prevede che si tiene conto anche degli elementi che poi indica.
Si tratta quindi di una disposizione che non porta novità sul piano pratico applicativo, essendo appunto già patrimonio giurisprudenziale. Si pensi, ad es., all’indicato elemento della scarsità delle risorse materiali disponibili: non vi sono dubbi che sia non punibile il medico della guardia medica che ha perso il paziente per non avere avuto a disposizione il farmaco di prima scelta per contrastare la patologia presentata, sempre che, ovviamente, abbia comunque fatto uso di altro farmaco di seconda scelta a sua disposizione.
3. Uno sforzo apprezzabile. – Il disegno di legge viene talvolta frainteso, quando, presi dall’entusiasmo, si pensa che preveda sempre e comunque la punibilità del professionista sanitario solo per colpa grave. In realtà, come si è visto, non è così, perché la punibilità solo per colpa grave incontra lo sterilizzante limite del rispetto di linee guida e buone pratiche adeguate alle specificità del caso concreto.
L’entusiasmo non va assolutamente spento, ma va correttamente contenuto. Il disegno di legge è espressivo dello sforzo apprezzabile di ridurre la medicina difensiva. Infatti hanno così commentato i Ministri della Salute e della Giustizia: «La norma mira a ridurre gli effetti perniciosi della cosiddetta medicina difensiva, che a sua volta è conseguente alle numerose e spesso infondate denunce nei confronti dei medici, con ricadute disastrose per l’efficienza del servizio sanitario e per la stessa salute dei cittadini… circoscrivere, come stiamo facendo, la responsabilità penale dei sanitari, non significa affatto favorirne l’impunità. Significa invece porre i medici in condizione di operare con maggiore serenità, dedicandosi senza spreco di energie ai pazienti che necessitano di diagnosi e di cure urgenti ed efficaci» .[3]
Certamente, la proposta riforma può essere utile contro la medicina difensiva, ma non lo è nelle aule giudiziarie.
Come è anche apprezzabile lo sforzo di “evitare ulteriori proroghe della normativa vigente”, come aggiungono i detti Ministri[4]. Il riferimento è all’attuale scudo milleproroghe[5], che prevede la punibilità solo per colpa grave in situazioni di grave carenza di personale sanitario ed è operante, salvo proroghe, fino al 31 dicembre 25. Ha il pregio di prevedere un’area di non punibilità, quella appunto della colpa lieve nelle dette situazioni. Questa area di non punibilità verrebbe ovviamente cancellata senza la proroga e con l’approvazione del disegno di legge.
Decisamente meglio ancorare invece la punibilità solo per colpa grave al presupposto della speciale difficoltà, come è stato proposto dalla Commissione d’Ippolito[6]. Così s’individuerebbe una tangibile area di non punibilità. Allo sforzo di ridurre la medicina difensiva si unirebbe un utile strumento giudiziario. Si metterebbe nelle mani dei pratici un efficace arnese di lavoro.
[1] Cass. Sez. Un. 21 dicembre 2017 (dep. 22 febbraio 2018), n. 8770, Pres. Canzio, Rel. Vessichelli, Ric. Mariotti, in Dir. pen. cont., 1 mar. 18, con nota di C. Cupelli, L'art. 590-sexies c.p. nelle motivazioni delle Sezioni Unite: un'interpretazione 'costituzionalmente conforme' dell'imperizia medica (ancora) punibile. V. anche sul punto: A. Perin, Prudenza, dovere di conoscenza e colpa penale, Editoriale Scientifica, 2020, 137 e ss.
[2] Questo l’attuale testo dell’art. 5 co. 1 legge Gelli: Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da aggiornare con cadenza biennale. In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali.
[4] Ibidem
[5] Questo il testo di legge (art. 4 co. 8-septies l. 18 del 23 feb. 24): «La limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave prevista, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dall’articolo 3-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, si applica altresì ai fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale commessi fino al 31 dicembre 2024 nell’esercizio di una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale sanitario».
[6] Per ulteriori considerazioni: P. Piras, I nuovi artt. 590 sexies e 590 septies c.p. nella proposta della Commissione D’Ippolito, in questa Rivista, 25 feb. 25